Sez. U, n. 11229 del 21 maggio 2014
Presidente: Rovelli Estensore: Cappabianca
Balletto (Meloni) contro Procuratore Generale presso la Corte dei conti ed altri
Danno ambientale.Riparto di giurisdizione

Ai fini del riparto della giurisdizione rileva il "petitum" sostanziale, come prospettato nella domanda, per cui, pur essendo sottratto alla cognizione della Corte dei conti il danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, vigente "ratione temporis", ricade nella giurisdizione contabile la richiesta risarcitoria avente ad oggetto, oltre al danno all'immagine per la perdita di prestigio, patita a causa dell'inefficienza dimostrata, il danno erariale, derivante dall'esecuzione delle opere appaltate in difformità di prescrizioni contrattuali e di capitolato, dettate per la difesa della costa e la salvaguardia del litorale e, quindi, per scongiurare proprio il danno ambientale, la cui menzione in citazione assume una valenza meramente descrittiva della vicenda e delle sue complesse implicazioni.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente di Sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15348/2013 proposto da:
BALLETTO SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VERDI 9, presso lo studio dell'avvocato CAMPANA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato MELONI Rodolfo, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI IN ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
sul ricorso 19813/2013 proposto da:
FRANCO LEOPOLDO, COLANTONI PAOLO, GARDU ANDREA, PISTIS SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato LORENZONI FABIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARRUBBA CORRADO, per deleghe a margine dei rispettivi ricorsi;
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI IN ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
e contro
GELLON ANTONELLO PRIAMO LUCIANO, BALLETTO SANDRO, CABRAS SANDRO, MULAS LORENZO, RITOSSA GIAN PAOLO, CONCAS MARIO, ZIRONE RENZO, ATZENI ANDREA, ORRÙ PAOLO, SERRA GIOVANNI;
- intimati -
sul ricorso 20414/2013 proposto da:
ORRÙ PAOLO, ATZENI ANDREA, SERRA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la signora ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati e difesi dagli avvocati DANIELA PIRAS, SEGNERI SERGIO, per delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI IN ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
e contro
CONCAS MARIO, PISTIS SALVATORE, COLANTONI PAOLO, GARDU ANDREA, CABRAS SANDRO, FRANCO LEOPOLDO, GELLON ANTONELLO PRIAMO LUCIANO, RITOSSA GIAN PAOLO, BALLETTO SANDRO, MULAS LORENZO, ZIRONE RENZO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 77/2013 della CORTE DEI CONTI -PRIMA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE - ROMA, depositata il 31/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA;
uditi gli avvocati Rodolfo MELONI, Corrado CARRUBBA, Fabio LORENZONI, Daniela PIRAS, Sergio SEGNERI;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31 gennaio 2013, la prima sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, ribadita la giurisdizione del giudice contabile, ritenne Balletto Sandro, presidente della Provincia di Cagliari, Gardu Andrea, e Pistis Salvatore, direttori dei lavori, Colantoni Paolo e Franco Leopoldo, consulenti dell'Ufficio direzione dei lavori, Atzeni Andrea, Orrù Paolo e Serra Giovanni, componenti della commissione scientifica di monitoraggio, responsabili (con altri) di danno erariale, per condotte illecite tenute, nelle rispettive qualità, nell'ambito delle attività poste in essere in relazione ai lavori pubblici di ripascimento della spiaggia del Poetto di Cagliari, eseguiti nel 2002. Ridimensionò, quindi, l'entità del risarcimento, riducendolo dall'importo di Euro 4.784.292,42 (rapportato dal primo giudice, in completa adesione alla richiesta del Procuratore contabile, al costo integrale delle opere eseguite) a quello di Euro 2.870.575,00.
In particolare, nell'affermare la propria giurisdizione, la Sezione, dissentendo da tutti i convenuti-appellanti, escluse che l'azione di responsabilità promossa dal Procuratore contabile trovasse titolo nell'intervenuto danno ambientale (tipologia di danno estraneo alla giurisdizione contabile), e ne individuò, invece, il fondamento nel danno intriseco all'esecuzione dell'opera in difformità dalle prescrizioni contrattuali, cui tutti i convenuti, nei vari ruoli, avevano contribuito.
Quanto alle posizioni di Atzeni Andrea, Orrù Paolo e Serra Giovanni nonché a quelle di Franco Leopoldo e di Colantoni Paolo, liberi professionisti non organicamente legati alla P.A., la Corte riscontrò, quindi, la ricorrenza del presupposto della responsabilità contabile nel funzionale, ancorché temporaneo, inserimento nell'apparato organizzativo della P.A., i primi tre, quali componenti di organo tecnico straordinario, affidatario di poteri valutativi dei compiti di spettanza della stazione appaltante e, gli altri due, quali componenti dell'Ufficio direzione lavori. Avverso tale decisione, Balletto Sandro (con ricorso n. 15.348/13), Gardu Andrea e Pistis Salvatore nonché Colantoni Paolo e Franco Leopoldo (con ricorsi n. 19.813/13), Atzeni Andrea, Orrù Paolo e Serra Giovanni (con ricorso n. 20.414/13), hanno proposto distinte impugnazioni per cassazione, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., comma 1, deducendo difetto di giurisdizione del giudice contabile, in
varia prospettiva.
Il Procuratore generale contabile ha resistito con controricorsi. Tutti i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Gardu Andrea, Pistis Salvatore, Colantoni Paolo e Franco Leopoldo hanno depositato, altresì, repliche alla conclusioni rese in udienza dal Procuratore generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) 1. - I ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. 2. - Attesi alcuni contenuti degli scritti difensivi e diffuse digressioni in sede di discussione orale, non sembra inopportuno sottolineare, preliminarmente, che - per espressa prescrizione dell'art. 111 Cost., u.c. (anche nella vigente formulazione) - le decisioni del giudice amministrativo e, segnatamente, quelle della Corte dei conti sono suscettibili di impugnazione per cassazione, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., comma 1, esclusivamente per motivi inerenti alla giurisdizione e, dunque, per motivi fondati sullo sconfinamento, da parte del giudice, dai limiti esterni delle proprie attribuzioni giurisdizionali ovvero sull'indebita sua intrusione nella sfera della P.A.. Tale criterio è rimasto fermo anche dopo l'introduzione, nella previsione dell'art. 111 Cost., della garanzia del giusto processo (cfr. Cass., ss.uu., 1235)/11) e non rivela, di per sè, alcuna antinomia rispetto alla previsione di cui all'art. 6 ed a quella dell'art. 13 C.e.d.u. e art. 47 della Carta di Nizza (evocati dalla difesa del Balletto, rispettivamente, in memoria e nel ricorso).
Ne consegue che ogni doglianza estranea all'anzidetto specifico profilo non può che restare esclusa alla presente delibazione. 2) 1. - Tutti i ricorrenti censurano la decisione impugnata per non aver tenuto conto della circostanza (e tratto da essa le debite conseguenze in tema di giurisdizione) che la fattispecie di responsabilità configurata dal P.M. contabile e sanzionata dalla Corte dei conti trova titolo nel pregiudizio dei valori ambientali e paesaggistici compromessi dalle errate opere di ripascimento eseguite; pregiudizio normativamente sottratto alla cognizione del giudice contabile.
Assumono, in proposito, che le condotte ascritte ai singoli incolpati sono ricostruite in modo da configurare un concorso, a titolo sia omissivo sia commissivo, nella produzione dell'evento dannoso costituito da "disastro di incalcolabile entità sotto il profilo ecologico e ambientale, in dipendenza della devastazione non reversibile di gran parte del litorale costiero e del deturpamento di una bellezza naturale"; mentre l'evento di danno addebitato è testualmente indicato come l'"alterazione del quadro paesaggistico" e la sua connotazione pubblicistica è riferita "all'interesse pubblico connesso alla fruizione di un bene di inestimabile valore ambientale".
Deducono, quindi, che, rispetto a siffatto titolo risarcitorio, la Corte dei Conti avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice contabile.
2. - Il "danno ambientale" è effettivamente tipologia di danno sottratto alla giurisdizione contabile dalla normativa applicabile ratione temporis (cfr. la L. n. 349 del 1986, art. 18, comma 2) e, successivamente (cfr. il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 313, comma 6 e art. 318), assoggettato a presupposti di procedibilità, che ne escludono la cognizione diretta da parte della Corte dei Conti (cfr. Cass. 14846/11 10733/98 e 7677/92). Ciò non pertanto, la censura dei ricorrenti si rivela infondata. Al riguardo, occorre, in primo luogo, rilevare che, secondo costante orientamento di queste Sezioni Unite, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva la prospettazione della domanda con specifico riferimento al relativo petitum sostanziale, da identificarsi, in funzione della natura della pretesa azionata, quale oggettivamente rivelata dal complesso delle richieste e dei fatti allegati (cfr. Cass. ss.uu. 2926/12, 20902/11, 15323/10, 23561/08). Tanto premesso, deve osservarsi che il contenuto della citazione introduttiva, come incontrastatamente riportato dalla sentenza impugnata, rivela inequivocamente che il petitum sostanziale della pretesa azionata dal Procuratore contabile è riferita al danno patrimoniale, tipicamente "erariale", specificamente subito dalla Provincia di Cagliari a causa dell'esecuzione delle opere appaltate in difformità dalle prescrizioni contrattuali e di capitolato; e non dal "danno ambientale".
Agli incolpati risulta, infatti, chiaramente ascritto di aver, nei diversi ruoli, avallato la violazione di precise norme del capitolato d'appalto, che, al fine di coniugare l'esigenza della difesa della costa con quelle della salvaguardia dell'aspetto estetico del litorale, ponevano, quale condizione ineludibile, l'impiego di materiale il più possibile corrispondente, per composizione (quarzo e feldspati in definita proporzione e complessivamente in percentuale non inferiore all'80%), caratteristiche granulometriche e mineralogiche e colore rispetto a quello preesistente nel sito oggetto dell'intervento e prescrivevano, a tal fine, l'utilizzazione di sabbia ricavata da cave terrestri ubicate in un raggio di circa 40 km. dalla zona interessata dall'intervento, escludendo l'alternativa del prelievo di sabbia dal mare (di cui poi, in concreto, si fece, invece, largo uso).
Nella citazione introduttiva e nelle sentenze dei giudici di merito non si omettono i riferimenti ai profili di "danno ambientale", enfatizzati dai ricorrenti. Tuttavia, tenuto conto che si tratta proprio di profili di quel danno che le disposizioni contrattuali in tesi violate intendevano scongiurare, la circostanza si rivela naturale conseguenza di tale relazione e dell'intento di descrivere la vicenda nella complessità delle sue implicazioni, e dunque, anche delle implicazioni ulteriormente (rispetto a quelle poste a base dell'azione) derivate dalla violazione; di certo, non altera i termini e gli specifici contenuti dell'azione promossa. Del resto, riprova inconfutabile del fatto che l'azione del Procuratore contabile abbia teso al ristoro del tipico "danno erariale", inteso quale depauperamento del patrimonio della Pubblica amministrazione, e di questo soltanto, si trae dalla modulazione del risarcimento richiesto.
L'entità del preteso risarcimento risulta, infatti, specificamente rapportato ai costi (spese di fornitura e posa in opera di mc 344.484,63 di sabbia, per Euro 3.415.900,10; spese per compensi ai componenti ed ai collaboratori della commissione scientifica di monitoraggio e di consulenza alla commissione di monitoraggio, alla direzione dei lavori ed alla commissione di collaudo, per Euro 315.953,32; spese per materiali e forniture per l'esercizio dell'attività, divulgazione dati, vigilanza, spese di rimozione pietrame, per Euro 130.705,56; spese per rimozione e trasporto in discarica del pietrame e del materiale di risulta per Euro 124.351,37) sostenuti dalla Provincia di Cagliari a causa dell'intervento rilevatosi, poi, del tutto inutile, secondo il Procuratore contabile ed il giudice di primo grado, in gran parte inutile, secondo il giudice di secondo grado, nonché al danno d'immagine, stimato in misura non inferiore ad Euro 797.382,07, per la perdita di prestigio patita dall'ente a causa dell'inefficienza correlativamente palesata.
È, pertanto, incontestabile, che, coerentemente con la natura della proposta azione di responsabilità, il procuratore contabile ha unicamente agito per il recupero delle perdite finanziarie contabili dell'ente ed il ripristino del suo patrimonio leso dalla condotta colposa degli agenti e non per il ristoro del "danno ambientale". 3) 1. - La contestazione della giurisdizione del giudice contabile in funzione dell'asserita natura ambientale del danno azionato è svolta da Balletto Sandro, presidente della Provincia di Cagliari, in peculiare prospettiva.
Preso atto del fatto che la sentenza impugnata identifica il danno azionato in quello incidente sulla Provincia di Cagliari per gli esborsi determinati dall'esecuzione delle opere rivelatesi poste in essere in difformità dalle prescrizioni contrattuali e di capitolato, il ricorrente dissociando la propria posizione da quella degli altri incolpati - sostiene che una responsabilità così delineata potrebbe investire soltanto i soggetti dotati di ruolo eminentemente tecnico e che, in forza di tale ruolo, avevano titolo ed obbligo d'intervenire concretamente sulla vicenda contrattuale. Esclude, invece, recisamente che siffatta responsabilità possa in alcun modo coinvolgerlo, essendo egli, per il ruolo "politico" ricoperto, del tutto "avulso dal rapporto contrattuale" e privo di ogni attribuzione in merito alla gestione dell'appalto e di ogni possibilità d'influire su di esso (dal bando e sino all'esecuzione dei lavori) o d'intervenire presso l'appaltatore.
Da tali premesse, il ricorrente inferisce che, nei suoi confronti, l'addebito ascritto dal Procuratore contabile e riconosciuto dalla Corte dei conti, non può trovare altro titolo che il "danno ambientale", titolo esorbitante i limiti della giurisdizione del giudice contabile.
2. - La doglianza è priva di pregio.
È , intanto, palese la discontinuità logica tra premesse e conclusione del sillogismo difensivo. L'asserita assoluta impossibilità del Balletto di influire sulla conduzione dell'appalto è, infatti, circostanza idonea, se riscontrata, ad incidere sulla fondatezza, nei suoi confronti, della azione di responsabilità promossa dal Procuratore contabile, ma, certamente, non ad alterarne l'oggetto, mutandolo da "danno erariale" in "danno ambientale", con gli evocati riflessi sulla giurisdizione. Al Balletto, Presidente della Provincia di Cagliari, è stato addebitato di aver concorso al danno oggetto dell'azione di responsabilità (identificato, non diversamente che per tutti gli altri incolpati, nel costo gravato sulla Provincia per l'esecuzione di opere realizzate in difformità da precise prescrizioni contrattuali e di capitolato), ed, in particolare, per essersi inserito nel relativo processo eziologico non attivando i doveri di controllo e vigilanza, che in tesi, gli competevano ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 2, per il ruolo rivestito, ed omettendo d'intervenire sugli organi tecnici preposti alla esecuzione dell'appalto eventualmente anche sollecitandoli alla sospensione delle operazioni.
Seppur rapportata al suo specifico ruolo, nei confronti del Balletto, l'azione del P.M. contabile, ritenuta fondata dalla Corte dei conti, non muta, dunque, l'oggetto del preteso risarcimento: il "danno erariale" sopra specificato e non il "danno ambientale". Cosa che esclude qualsiasi possibilità di riscontare, anche con riferimento all'azione promossa nei suoi confronti, il difetto di giurisdizione del giudice contabile in funzione della natura della pretesa risarcitoria.
D'altro canto, l'eventuale insussistenza in capo al Balletto di un ruolo concretamente idoneo ad interferire sull'esecuzione delle opere appaltate, si tradurrebbe in questione "di merito", che, inerendo al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata in rapporto a quanto denunciato dalle parti ed ai limiti interni della stessa, è estranea al sindacato di queste Sezioni unite, che, come premesso (v. sub 1) 2.) è circoscritto al controllo dell'eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile, ovvero all'esistenza dei vizi che attengono all'essenza stessa della funzione giurisdizionale, e giammai può estendersi alle modalità del relativo esercizio (cfr., tra le altre, Cass. 14503/13, 9687/13, 12539/11, 14890/10). Non diversamente, questione non esorbitante i limiti interni della giurisdizione del giudice contabile e non questione di giurisdizione configura l'evocata incoerenza dell'affermato profilo di responsabilità contabile rispetto al favorevole esito del giudizio penale. Invero - posto che la giurisdizione penale e quella civile per risarcimento dei danni derivante da reato, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali anche quando investono il medesimo fatto materiale - l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei Conti, e non da luogo ad una questione di giurisdizione (cfr. Cass., ss.uu., 11/12, Cass. 23332/09, in motiv., 6581/06, 22277/04). E ciò, per quanto detto in precedenza (cfr. sub 1) 2.), senza che la circostanza ridondi in violazione di normativa sovrordinata. 3) 1. - Atzeni Andrea, Orrù Paolo e Serra Giovanni (liberi professionisti componenti della commissione scientifica di monitoraggio) Franco Leopoldo e Colantoni Paolo (liberi professionisti consulenti dell'Ufficio direzione lavori) deducono difetto di giurisdizione per carenza di rapporto di servizio. In particolare, Atzeni Andrea, Orrù Paolo e Serra Giovanni negano qualsiasi rapporto di servizio o concreta relazione di appartenenza organica con l'Amministrazione danneggiata, sottolineando come la commissione in cui erano inseriti era stata istituita con il fine di effettuare il monitoraggio delle modificazioni indotte dagli interventi di ripascimento sulla morfologia dell'arenile, con funzioni puramente scientifiche di natura consultiva, tese essenzialmente a mettere a frutto esperienze in ipotesi di necessità di nuovi analoghi interventi. Franco Leopoldo (che, peraltro, contrasta convincentemente di aver dedotto il profilo di difetto di giurisdizione in rassegna per la prima volta in appello, come incidentalmente prospettato dal giudice a quo) e Colantoni Paolo, contestano di poter essere considerati alla stregua di membri "organici" dell'Ufficio direzione lavori, sostenendo di essere stati investiti di consulenze tecniche affatto specifiche, non vincolanti, e prive di decisiva incidenza sulla conduzione dell'appalto.
2. - Le eccezioni sono prive di fondamento.
Atteso che la responsabilità contabile si radica sul presupposto dell'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di danno patrimoniale e l'ente pubblico che subisce danno medesimo e che tale relazione è configurabile non solo in presenza di rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile comunque un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, anche di fatto, dello svolgimento in modo continuativo di una data attività della pubblica amministrazione (cfr., tra le altre, Cass., ss.uu. 5756/12, 12539/11, in motiv. 24671/09, 22562/08, 1472/03), la Corte dei conti ha ritenuto l'azione del P.M. contabile idoneamente esercitata nei confronti dei ricorrenti sopra menzionati, riscontrandone il temporaneo funzionale inserimento nell'apparato organizzativo della P.A. sopraintendente alla realizzazione dell'opera, i primi tre, quali componenti di un organo tecnico straordinario (la commissione di monitoraggio) affidatario di qualificati poteri valutativi, gli altri due, quali consulenti esterni della Direzione lavori. Il giudice contabile ha, peraltro, sviluppato l'assunto sulla base di accertamento in fatto, documentalmente confortato, solo del tutto genericamente contestato dagli interessati.
Quanto ad Atzeni, Orrù e Serra, i giudici contabili hanno, infatti, acclarato che la commissione di monitoraggio di cui facevano parte aveva il compito di monitorare i lavori di ripascimento in modo continuo e costante allo scopo di intervenire prontamente per fronteggiare ogni situazione di scompenso e che a tale scopo era stato convenzionalmente prescritta la valutazione ed analisi periodica dei dati forniti dalla direzione lavori al fine del riscontro della corrispondenza tra dati contrattuali e quelli forniti dall'impresa appaltatrice. Hanno appurato, inoltre, che detta commissione asseverò all'unanimità, contrariamente al vero, la compatibilità dei materiali messi in opera dall'impresa, sul piano gralunometrico e mineralogico, con le specifiche del capitolato. Non diversamente, la Corte ha riscontrato che il Franco (già, in origine, partecipante alla stesura del progetto) ed il Colantoni erano, a pieno titolo inseriti nella Direzione lavori, e che, in tale ruolo, posero in essere condotte, che, contribuendo ad avallare la compatibilita dei materiali impiegati e l'insussistenza della necessità di interrompere i lavori, conferirono contributo causale non secondario alla verificazione del danno.
In disparte gli esposti rilievi, deve in proposito, comunque, rilevarsi che, ancor prima che infondata per quanto sopra detto, la deduzione del difetto di giurisdizione sotto il profilo in rassegna si rivela radicalmente inammissibile.
L'indicata deduzione configura, infatti, una questione di mera proponibilità dell'azione di responsabilità davanti al giudice contabile (incidente, dunque, sui limiti interni della giurisdizione di tale giudice) e non una questione di giurisdizione, giacché ad incardinare la giurisdizione della Corte dei Conti è necessaria e sufficiente l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto d'impiego o di servizio (anche nel senso lato sopra indicato) del suo preteso autore, mentre afferisce al merito ogni contestazione incidente sulla sua effettiva esistenza (v. Cass., ss.uu., 23332/09, inmotiv., 2283/08, 2287/08, nonmass.).
4) - Franco Leopoldo e Colantoni Paolo, Gardu Andrea e Pistis Salvatore censurano, infine, la sentenza impugnata, denunziando ulteriore profilo di difetto di giurisdizione del giudice contabile, in relazione al punto in cui la decisione - confermata la solidarietà degli addebiti risarcitori a carico dei convenuti in ragione del concorso alla produzione dell'evento dannoso - procede alla graduazione delle rispettive responsabilità ed alla conseguente ripartizione del risarcimento, circoscrivendo la solidarietà entro i limiti della concorrenza delle quote di rispettiva pertinenza. Anche tale doglianza non supera il vaglio di ammissibilità. Si risolve, invero, in mera denuncia di error in iudicando, e, in quanto tale, non esorbita i limiti esterni della giurisdizione. Per il profilo considerato, invero, la decisione impugnata, non ha inciso su questioni (estranee alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti) specificamente attinenti a rapporti di "regresso" ex art. 1299 c.c., tra condebitori della P.A. a titolo di "danno erariale". Ripartendo la condanna risarcitoria in ragione proporzionale ai diversi contributi causali riferibili alle condotte tenute da ciascuno agente, ha, invece, evidentemente operato nella prospettiva della previsione della L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 1 quater (ai sensi del quale "Se il fatto dannoso è causato da più
persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso"), compiendo delibazione (giusta o sbagliata, in questa sede non rileva) a pieno titolo rientrante all'interno del perimetro della competenza giurisdizionale spettante alla Corte dei Conti (cfr., anche, Cass., ss.uu., 29348/08). 5) - Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto dei ricorsi.
Non vi è luogo a pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che il Procuratore generale della Corte dei Conti, contraddittore dei ricorrenti soccombenti, è parte soltanto formale.
Si da atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
la Corte, a sezioni unite, riunisce i ricorsi e li rigetta, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti. Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2014