TAR Lazio (RM) Sez. I sent. 3481 del 1 aprile 2009
Danno ambientale.Legittimazione associazioni ambientaliste

Le associazioni ambientaliste riconosciute, quindi, sono legittimate ad agire in giudizio a tutela di aree sulle quali sono posti vincoli di tipo paesaggistico - ambientale, mentre sono prive di legittimazione ad agire, in quanto la loro posizione è differenziata ma non è qualificata, quando l’interesse dedotto in giudizio attiene ad aree su cui non insistono vincoli di tal genere.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Prima Sezione
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Giovannini Presidente
Dott. Antonino Savo Amodio Componente
Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10509 del 2007, proposto da
Legambiente Onlus e Legambiente Lombardia Onlus
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Teresa Vaccaro e Tiziana Fiorella ed elettivamente domiciliata presso la seconda in Roma, Via Archimede n. 104
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato per i Mondiali di ciclismo su strada 2008, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Comune di Varese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Losa e Mario Sanino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Viale Parioli n. 180;
Immobiliare Costruzion IM.CO. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Villata ed Andreina Degli Esposti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Bissolati n. 76;
Prefettura di Varese, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita;
Studio associato Ingegneria Urbanistica Architettura Mazzucchelli Pozzi Mazzucchelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito
per l’annullamento
del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Varese alla società Im.Co. S.p.a. in data 4.9.2007 per la costruzione di un albergo in Via Albani;
del decreto del Commissario delegato per i Mondiali di Ciclismo del 24.8.2007 con cui sono stati approvati i cronoprogrammi degli alberghi;
dell’ordinanza del Commissario delegato per i Mondiali di Ciclismo del 27.2.2007 e dei relativi allegati, limitatamente alla parte in cui approva, oltre al resto, il Piano delle Opere che contiene l’albergo in Via Albani;
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 16.2.2007 avente ad oggetto “ulteriori disposizioni urgenti conseguenti alla dichiarazione di grande evento nel territorio della Provincia di Varese, in occasione dei Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008”;
della nota del Commissario medesimo n. DPC/63816 del 14.12.2006 e del verbale della Commissione generale di indirizzo del 19.1.2007;
dell’ordinanza del 19.4.2006 n. 3514 del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto “interventi conseguenti alla dichiarazione di grande evento nel territorio della Provincia di Varese, in occasione dei Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008”, con cui è stato, tra l’altro, nominato il Capo del Dipartimento della Protezione Civile del Consiglio dei Ministri delegato per assicurare il regolare svolgimento dei Campionati del Mondo di ciclismo;
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2.12.2005 avente ad oggetto “dichiarazione di Grande evento nel territorio della Provincia di Varese, in occasione dei Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008”;
delle note del DPC/CD/16873 del 21.3.2007 e DPC/CD/27505 del 9.5.2007;
delle note del Comune di Varese nn. 30147, 30144, 30095, 30094, 30093 del 28.6.2007 e n. 34235 del 16.7.2007;
della nota del Commissario delegato n. DPC/63816 del 14.12.2006;
del verbale della Commissione generale di indirizzo in data 19.1.2007;
della nota del Dipartimento della Protezione Civile del 9.5.2007;
della nota del Comune di Varese prot. n. 0034235 del 18.7.2007;
del parere degli esperti ambientali del 20.6.2007;
del verbale della conferenza di servizi del 20.6.2007;
dell’autorizzazione paesistica del 29.8.2007;
del verbale della conferenza di servizi del 29.8.2007;
dei verbali relativi allo stato di avanzamento dei lavori redatti dal Comune di Varese in data 30.5.2008, 2.7.2008 e 31.7.2008;
della nota del Commissario delegato dell’11.7.2007 prot. n. DPC/CD/41609;
se ed in quanto possa occorrere delle ordinanze Presidenziali nn. 3520/06, 3536/06, 3545/06 e 3580/07;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti depositati dalle ricorrenti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Varese;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Immobiliare Costruzioni IM.CO. S.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla udienza pubblica del 25 marzo 2009, relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avvocati di cui al relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Le ricorrenti premettono che Legambiente ONLUS è un’associazione nata con lo scopo di promuovere iniziative tese a rendere più vivibile l’ambiente, alla tutela e salvaguardia del territorio, attraverso la sensibilizzazione della collettività verso le tematiche ambientali e la diffusione di una cultura ambientale.
Evidenziando altresì che Legambiente ONLUS è un’associazione ambientalista riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, espongono tra l’altro che: la città di Varese è stata prescelta per ospitare i campionati del mondo di ciclismo su strada del mese di settembre 2008; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2.12.2005, la manifestazione è stata dichiarata “grande evento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 bis D.L. 343/2001; con ordinanza del 19.4.2006, n. 3514, nel delegare al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il compito di vigilare sul regolare svolgimento dei Campionati, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha previsto la possibilità di derogare a determinate disposizioni ed ha disposto che le determinazioni del Commissario delegato costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, senza però prevedere alcuna deroga alla vigente disciplina in materia di urbanistica e di edilizia.
Soggiungono che il Commissario delegato, con ordinanza del 27.2.2007, ha decretato che l’approvazione del Piano delle Opere (nel quale sono incluse anche alcune strutture ricettizie, tra cui l’albergo di Via Albani), ove occorra, costituisce variante agli strumenti urbanistici oltre che approvazione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi in esso presenti.
Fanno altresì presente che l’albergo di Via Albani è stato classificato come “opera funzionale all’evento”, secondaria, quindi, rispetto all’evento sportivo vero e proprio e che l’area su cui è prevista la realizzazione dell’albergo è occupata da un’estensione a verde, avente destinazione agricola, di estremo pregio e valore funzionale e con un valore inestimabile anche sotto il profilo ambientale/paesistico, fungendo da palcoscenico e cornice naturale al profilo del Sacro Monte di Varese per chi osserva dalla tribuna dell’ippodromo.
Hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato alla Società Immobiliare Costruzioni IM.CO. S.p.a. per la realizzazione del detto albergo in Via Albani nonché i relativi atti presupposti, articolando i seguenti motivi d’impugnativa:
In relazione al permesso di costruire rilasciato dal Comune di Varese il 4.9.2007.
• Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 L.R. Lombardia n. 12/2005. Eccesso di potere.
• Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 L.R Lombardia n. 12/2005. Eccesso di potere sotto ulteriore profilo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 bis D.L. 343/2001 e 5, 12, 13, 14, 15 e 16 L. 225/1992. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento dalla causa tipica.
• Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del decreto del Commissario delegato per i mondiali di ciclismo su strada 2008 del 24.8.2007 e dell’autolimite della p.a. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Eccesso di potere per sviamento e perplessità dei fini.
• Violazione dell’ordinanza del 27.2.2007 del Commissario delegato per i mondiali di ciclismo. Difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità e contraddittorietà manifeste: violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e del principio di correttezza e buon andamento della p.a.
• Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 bis D.L. 343/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, co. 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007, n. 3565 e dell’autolimite della p.a. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Eccesso di potere per sviamento e perplessità dei fini. Incompetenza.
• Eccesso di potere per carenza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento e perplessità dei fini sotto ulteriore profilo. Violazione del principio di economicità e buon andamento della p.a.
• Invalidità derivata.
In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2.12.2005 avente ad oggetto “dichiarazione di Grande Evento”.
• Violazione e falsa applicazione dell’art. 107, co. 1, lett. b), D.Lgs. 112/1998.
• Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L. 225/1992: difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Omessa considerazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti sotto ulteriore aspetto.
In relazione all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514/2006.
• Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 bis del D.L. 343/2001 e 5, 12, 13, 14, 15 e 16 L. 225/1992. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento dalla causa tipica.
In relazione all’ordinanza del P.C.M. n. 3565 del 16.2.2007.
• Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 bis del D.L. 343/2001 e 5, 12, 13, 14, 15 e 16 L. 225/1992. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento dalla causa tipica.
In relazione all’ordinanza del Commissario delegato per i mondiali di ciclismo del 27.2.2007.
• Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 L. 25/1992, 5 bis D.L. 343/2001, 8 ss. D.P.R. 327/2001, 1, 3 e 4 ordinanza P.C.M. n. 3565/2007, 6, L.R. Lombardia 2/2003. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990; difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.
• Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 L.R. Lombardia n. 12/2005. Eccesso di potere.
• Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 Cost.
Le ricorrenti hanno anche formulato richiesta di risarcimento dei danni.
Con un primo atto di motivi aggiunti, le ricorrenti hanno dedotto:
• Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 L. 225/1992, 5 bis D.L. 343/2001, sotto ulteriori profili. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta. Violazione del principio di legalità. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990: difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Contrasto con le risultanze dell’istruttoria.
• Violazione dell’ordinanza del 27.2.2007 del Commissario delegato per i mondiali di ciclismo. Difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità e contraddittorietà manifeste: violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e del principio di correttezza e buon andamento della p.a.
• Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 D.P.R. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 L.R. Lombardia n. 12/2005. Eccesso di potere.
• Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 L.R. Lombardia n. 12/2005. Eccesso di potere sotto ulteriore profilo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 bis D.L. 343/2001 e 5, 12, 13, 14, 15 e 16 L. 225/1992. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e sviamento dalla causa tipica.
• Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del decreto del Commissario delegato per i mondiali di ciclismo su strada 2008 del 24.8.2007 e dell’autolimite della p.a. Eccesso di potere per carenza dei presupposti.
• Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 bis D.L. 343/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, co. 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007 n. 3565 e dell’autolimite della p.a. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Eccesso di potere per sviamento e perplessità dei fini. Incompetenza.
• Invalidità derivata.
Con ulteriore atto di motivi aggiunti, le ricorrenti – rilevato che la realizzazione della struttura ricettiva non è stata ultimata in tempo utile per l’avvio dei Mondiali di ciclismo che si sono svolti a Varese dal 22.9.2008 al 28.9.2008, per cui l’inutile spirare del termine perentorio per la conclusione delle opere avrebbe determinato il venire meno dell’efficacia dei titoli rilasciati per l’edificazione dell’albergo di Via Albani in deroga alle disposizioni vigenti – ha dedotto:
• Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 L. 225/1992, 5 bis D.L. 343/2001 sotto ulteriori profili. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta. Violazione del principio di legalità. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990: difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Contrasto con le risultanze dell’istruttoria.
• Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 24 e 25 D.P.R. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 L.R. Lombardia n. 12/2005. Eccesso di potere.
• Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del decreto del Commissario delegato per i mondiali di ciclismo su strada 2008 del 24.8.2007 e dell’autolimite della p.a. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Violazione e falsa applicazione della nota del Commissario delegato per i mondiali di ciclismo del 21.3.2007, prot. n. 16873.
• Violazione e falsa applicazione della nota del Commissario dell’11.7.2008 e dell’autolimite della p.a.
• Violazione dell’ordinanza del 27.2.2007 del Commissario delegato per i mondiali di ciclismo. Difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità e contraddittorietà manifeste: violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e del principio di correttezza e buon andamento della p.a.
• Invalidità derivata.
In rito, l’Avvocatura dello Stato ed il Comune di Varese hanno eccepito l’irricevibilità per tardività delle impugnazioni del DPCM 2.12.2005 e delle Ordinanze PCM 19.4.2006 n. 3514 e 16.2.2007 n. 3565; l’amministrazione comunale ha eccepito l’irricevibilità anche dei secondi motivi aggiunti
Tutte le parti resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti.
L’Avvocatura dello Stato ha altresì fatto presente, con riferimento alla dichiarazione di “grande evento”, che la relativa determinazione dovrebbe essere qualificata atto politico.
Il Comune di Varese ha eccepito la mancata notifica del ricorso alla Regione Lombardia, all’Unione ciclistica internazionale, alla Società ciclistica Alfredo Binda di Varese e, così come rilevato anche dalla Società IM.CO., alla Provincia di Varese.
L’amministrazione comunale ha ancora sostenuto l’inammissibilità dell’impugnazione dei propri atti estranei all’intervento edilizio relativo alla costruzione dell’hotel in Via Albani.
Il Comune di Varese e la Società IM.CO. hanno eccepito l’inammissibilità dei secondi motivi aggiunti, atteso che le censure si riferirebbero ad atti diversi da quelli impugnati con gli stessi motivi aggiunti.
La società IM.CO. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di alcuni atti presupposti.
L’Avvocatura dello Stato ed il Comune di Varese hanno infine eccepito l’inammissibilità della richiesta di risarcimento danni per difetto di legittimazione attiva.
Nel merito, l’Avvocatura dello Stato, il Comune di Varese e la Società IM.CO. hanno contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato altre memorie a sostegno ed illustrazione delle rispettive ragioni.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2009, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione ad agire delle ricorrenti.
La L. 349/1986 ha riconosciuto la legittimazione ad agire di taluni enti esponenziali di interessi diffusi nella materia relativa alla tutela ambientale.
In particolare, l’art. 18, co. 5, della legge ha stabilito che le associazioni individuate in base all’art. 13 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, individuate con decreto del Ministero dell’Ambiente), possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi.
Il Collegio ritiene che le associazioni di protezione ambientale riconosciute sono legittimate ad agire, a tutela di interessi diffusi, avverso qualunque provvedimento lesivo di un bene ambientale giuridicamente rilevante (ex multis: Cons. Stato, IV, 9 novembre 2004, n. 7246; T.A.R. Abruzzo, 22 settembre 2008, n. 1116; T.A.R. Toscana, I. 23 giugno 2008, n. 1651; T.A.R. Lazio, III; 20 febbraio 2008, n. 2519).
In altri termini, è la lesione di un bene ambientale normativamente qualificato come tale a determinare che l’interesse sostanziale di cui è portatrice l’associazione di protezione ambientale possa ritenersi qualificato e non di mero fatto e perché, di conseguenza, possa sussistere la legittimazione ad agire prevista dall’art. 18, co. 5, L. 349/1986 e, in tale ambito, nessuna censura è preclusa alla ricorrente per ottenere in sede giurisdizionale l’annullamento dell’atto lesivo del proprio interesse ambientale.
La legittimazione ad agire in giudizio, infatti, al di là di specifiche ipotesi contemplate dalla legge, non è concessa a chiunque in qualità di cittadino intenda censurare l’esercizio del potere pubblico, vale a dire uti cives, ma soltanto al titolare di una posizione di interesse legittimo e cioè di una posizione qualificata e differenziata rispetto alla posizione di tutti gli altri membri della collettività, vale a dire uti singulus.
La peculiarità della legittimazione riconosciuta alle associazioni di protezione ambientale dall’art. 18 L. 349/1986 si racchiude nel fatto che essa è riconosciuta non ad un soggetto individuale, persona fisica o giuridica, ma ad un ente esponenziale di interessi diffusi.
Tuttavia, una volta che l’associazione ambientale è individuata con decreto del Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13 L. 349/1986 ed è quindi titolare in astratto del potere di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa, le condizioni per agire in giudizio sono identiche a quelle che devono sussistere affinché un qualunque soggetto dell’ordinamento abbia in concreto legittimazione ad agire in giudizio.
La posizione legittimante alla proposizione del ricorso è caratterizzata dalla differenziazione e dalla qualificazione.
La prima qualità può discendere dall’atto amministrativo quando esso incide immediatamente nella sfera giuridica del soggetto ovvero può rinvenirsi nel collegamento tra la sfera giuridica individuale ed il bene della vita oggetto della potestà pubblica quando l’atto esplica effetti diretti nella sfera giuridica altrui e, in ragione di tali effetti, è destinato ad interferire sulla posizione sostanziale del ricorrente.
Peraltro, ai fini della configurazione della posizione sostanziale legittimante l’azione, non è sufficiente che sussista un qualsiasi interesse differenziato, rispetto a quello di altri soggetti, al corretto esercizio del potere amministrativo, ma è necessario anche che l’interesse individuale o collettivo sia qualificato, sia cioè considerato dalla norma attributiva del potere, nel senso che tale norma o l’ordinamento nel suo complesso deve prendere in considerazione oltre l’interesse pubblico che è precipuamente preordinata a soddisfare anche l’interesse individuale o, come nel caso di specie, diffuso, di cui è titolare il soggetto che intende agire in giudizio.
Ne consegue che la posizione delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, certamente differenziata da quella della generalità dei consociati, è anche qualificata quando l’interesse sostanziale dalla stessa dedotto in giudizio attiene ad un bene ambientale preso in considerazione dall’ordinamento, mentre non può ritenersi qualificata quando il bene che mira a tutelare non è individuato dall’ordinamento come rilevante sotto il profilo ambientale.
Le associazioni ambientaliste riconosciute, quindi, sono legittimate ad agire in giudizio a tutela di aree sulle quali sono posti vincoli di tipo paesaggistico - ambientale, mentre sono prive di legittimazione ad agire, in quanto la loro posizione è differenziata ma non è qualificata, quando l’interesse dedotto in giudizio attiene ad aree su cui non insistono vincoli di tal genere.
La qualificazione della posizione, infatti, non può avere la sua fonte nella generica valutazione degli effetti ambientali che possono derivare da una qualunque trasformazione del territorio, ma sorge quando l’intervento urbanistico insiste su un bene qualificato dalla normativa ambientale come giuridicamente rilevante, attraverso l’apposizione di specifici vincoli preordinati alla tutela ambientale.
In definitiva, il Collegio ritiene che la legittimazione ad agire di Legambiente nel caso di specie sia carente perché la sua posizione non è qualificata, essendo volta a tutelare un bene ambientale non rilevante giuridicamente, in quanto sullo stesso non sono apposti vincoli di tipo paesaggistico - ambientale.
L’insussistenza di vincoli di tipo paesaggistico - ambientale può essere desunta sia dallo stesso permesso di costruire del 4 settembre 2007, in cui l’assenza di tali vincoli è espressamente indicata, sia dal certificato di destinazione urbanistica del Comune di Varese del 17 settembre 2008, in cui è indicato che il terreno risulta incluso in “zona CB – zone scarsamente edificate – sottozona CB1, Ippodromo” e che, ai sensi della “Variante urbanistica di scopo” relativa allo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo 2008, di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 27 febbraio 2007, risulta incluso in “zona SO2 – attrezzature alberghiere”.
D’altra parte, l’autorizzazione paesistica L.R. 12/2005, versata in atti, si concreta in un parere rilasciato da esperti di tutela ambientale ai fini della valutazione di compatibilità paesistica ed è coerente con le norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, secondo cui, all’art. 25, in tutto il territorio regionale i progetti che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto, sicché si tratta di un atto che prescinde dall’esistenza di vincoli e, quindi, dalla qualificazione normativa del bene come rilevante dal punto di vista ambientale.
Né, può ritenersi che l’eventuale partecipazione al procedimento possa determinare di per sé l’acquisizione della legittimazione ad agire e, quindi, ad impugnare il provvedimento conclusivo del procedimento, se il partecipante non è titolare di una posizione giuridica sostanziale differenziata da quella dalla generalità degli appartenenti alla collettività e qualificata dall’ordinamento giuridico (ex multis: Cons. Stato, VI, 14 giugno 2004, n. 3865).
In ragione delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La legittimazione ad esperire l’azione risarcitoria, peraltro, è pure esclusa dal combinato disposto degli artt. 311 e 318 (che ha abrogato l’art. 9, co. 3, D.Lgs. 267/2000) D.Lgs. 152/2006.
3. Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2009.
Dott. Giorgio Giovannini Presidente
Dott. Roberto Caponigro Estensore