Cass. Sez. III n. 39511 del 19 ottobre 2022 (UP 15 set 2022)
Pres. Liberati Est. Di Stasi Ric. Bassan
Ecodelitti.Ordine di ripristino dello stato dell’ambiente e divieto di reformatio in pejus

Ponendosi il potere del Giudice di ordinare il ripristino dello stato dell’ambiente in parallelo all’autorità amministrativa titolare di autonomo potere (cfr artt. 242, 244, 250 d.lgs 152/2006), deve affermarsi che tale disposizione abbia natura di sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale.  Non si pone, pertanto, nella specie, alcuna problematica di reformatio in pejus.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/04/2021, pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Venezia applicava a Bassan Giovanni Battista, Franchini Alessandro e Franchini Francesco la pena concordata con il PG per il reato di cui all’art 452-quaterdecies cod.pen., ordinando, nel contempo, il ripristino dello stato dell’ambiente
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Bassan Giovanni Battista, Franchini Alessandro e Franchini Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al disposto ordine di ripristino dello stato dell’ambiente.
Argomentano che la Corte di appello aveva accolto la richiesta della Procura in merito alla condanna degli imputati al ripristino dello stato dei luoghi non irrogata dal Tribunale, pur in difetto di un motivo di appello sul punto, in quanto sanzione amministrativa da applicarsi d’ufficio per espressa disposizione normativa, richiamando, però, in maniera erronea la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di pene accessorie in relazione all’art. 597, comma 3, cod.proc.pen.; inoltre, trattandosi di sanzione non rientrante nell’accordo, la Corte territoriale avrebbe dovuto giustificare i parametri che ne giustificano l’adozione, profilandosi sul punto il vizio di omessa motivazione.
La parte civile ha depositato memoria nella quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese del grado.
3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell’art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il motivo di ricorso è parzialmente fondato, nei limiti appresso precisati.
1.1. Va ricordato che il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti era contemplato nell’articolo 260 del d.lgs. 152/06, che sanzionava, appunto, la condotta di “chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni”. Tale norma è stata trasposta, in attuazione del principio di “riserva di codice”, nell’articolo 452-quaterdecies del codice penale dal d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21. Il reato di cui all’art. 260 d.lgs 152/2006 è, quindi, ora disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dall'art. 452-quaterdecies cod. pen. con assoluta continuità normativa.
L’art. 452-quaterdecies, comma cod. pen. stabilisce, (in assoluta continuità normativa con il precedente disposto di cui all’art. 260, comma 4, d.lgs 152/2006) che “il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente”
1.2. Osserva il Collegio che l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente, disposto d’ufficio dalla Corte territoriale, costituisce una sanzione amministrativa accessoria che consegue ex lege al reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod.pen.
Deve, infatti, richiamarsi il principio di carattere generale, secondo il quale, quando, in materia di ambiente e territorio, viene conferito al giudice il potere di emanare un ordine finalizzato alla eliminazione delle conseguenze dell’illecito, si ha l’attribuzione di funzioni speciali aventi carattere amministrativo, sebbene esercitate in sede di giurisdizionale, come reiteratamente affermato sia in relazione all’ordine di demolizione urbanistica, di cui all’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, che in relazione all’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi in tema di tutela del paesaggio, di cui all’art. 181 d. lgs. n. 42/2004 (cfr, ex multis, per la natura di sanzione amministrativa avente carattere ripristinatorio, dell’ordine di demolizione, Sez.3, n.36387 del 07/07/2015, Rv.264736 e per l’analoga di natura di sanzione amministrativa dell’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, Sez.3, n.1158 del 08/11/2016, dep.11/01/2017, Rv.269357; nonchè Sez.3, n. 28175 del 2019, non mass.).
Ne consegue che, ponendosi il potere del Giudice di ordinare il ripristino dello stato dell’ambiente in parallelo all’autorità amministrativa titolare di autonomo potere (cfr artt. 242, 244, 250 d.lgs 152/2006), deve affermarsi che tale disposizione abbia natura di sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale.
Non si pone, pertanto, nella specie, alcuna problematica di reformatio in peius.
Infatti, il divieto di reformatio in peius, stabilito dal comma 3 dell'art. 597 cod. proc. pen. nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, attiene alle sole ipotesi di aggravamento -per specie o quantità- della pena principale, di applicazione di nuova o più grave misura di sicurezza, di pronunzia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca di benefici. Esso non riguarda, invece, l'applicazione in appello di nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria consequenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto, in quanto imposto dalla norma incriminatrice (cfr., in senso analogo, quanto affermato da: Sez. 3, n. 38471 del 30/05/2019, Stroppa, Rv. 277836-01, per le sanzioni amministrative di tipo ablatorio conseguenti alla condanna per il reato di cui all'art. 181, comma 2, d. lgs. n. 42 del 2004; Sez.4, n.13860 del 13/02/2020, Rv. 279138 - 01 per l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 189, comma 6, cod. strada; Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, Giovannella, Rv. 214608-01, in tema di irrogazione della sanzione amministrativa di tipo ablatorio dell’ordine di demolizione della costruzione abusiva impartito dal giudice ai sensi dell'art 7 della legge 28.2.1985 n. 47).
1.3. E, invece, fondata l’ulteriore censura difensiva, con la quale si lamenta il mancato accertamento da parte della Corte di appello dei parametri che giustificano l’applicazione della statuizione in esame.
Osserva il Collegio che l’applicazione della misura sanzionatoria del ripristino dello stato dell’ambiente richiede specifica motivazione in ordine alla verificazione effettiva del danno o del pericolo per l’ambiente.
Va, infatti, ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,“ non rientrano tra i presupposti del reato di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 né il danno ambientale né la minaccia grave dello stesso danno, atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma 4 dell’art. 260 d.lgs. n.152/2006, secondo cui il giudice ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente, si riferisce alla sola eventualità in cui il danno o il pericolo si siano effettivamente verificati e non muta la natura del reato da reato di pericolo presunto a reato di danno” (Sez.3, n. 791 del 25/05/2017, dep.11/01/2018, Rv. 272326 – 01). E si è precisato che: “La previsione di ripristino ambientale contenuta nell’art. 260, comma 4, si riferisce alla sola eventualità in cui il danno o il pericolo si siano effettivamente verificati e non muta, perciò, la natura del reato, da reato di pericolo presunto a reato di danno (Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012, Accarino; conf. Sez. 3, 16/12/2005, n. 4503), sicché non assume specifico rilievo, ai fini della sussistenza del reato, il carattere pericoloso o non pericoloso dei rifiuti gestiti”. Secondo la Corte, pertanto, il danno rientra tra i c.d. “accidentalia delicti” che non servono al perfezionarsi dell’evento, ma, in questo caso, ad imporre condotte riparatorie.
Ne consegue che perché possa trovare applicazione l’ordine di ripristino dell’ambiente occorre l'accertamento delle conseguenze dannose o pericolose della condotta illecita, non potendo presumersi l'esistenza di danno o pericolo per l'ambiente solamente per effetto ed in conseguenza della consumazione del reato.
Essendo la sentenza impugnata rimasta silente su tale aspetto, ne va disposto l’annullamento con rinvio limitatamente all’applicazione dell’ordine di ripristino dell’ambiente, perché la Corte di appello proceda a nuovo giudizio sul punto sanando il vizio motivazionale rilevato nel senso indicato.
1.4. La parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali essendosi il giudizio di legittimità concluso con l'annullamento con rinvio, ma potrà far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, nel quale il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame (Sez.5, n.25469 del 23/04/2014, Rv.262561; Sez.2, n.32440 del 10/07/2003, Rv.226260).

P.Q.M.

Annulla la sentenza limitatamente alla sanzione amministrazione del ripristino ambientale, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso il 15/09/2022