Cass. Sez. III n. 30612 del 3 agosto 2022 (CC 25 mag 2022)
Pres. Di Nicola Est. Aceto Ric. Luccheti
Ecodelitti.Rapporti tra il delitto di attività organizzate per il traffico di rifiuti e quello di associazione per delinquere

L’esecuzione del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. può certamente rientrare nel programma associativo del delitto di cui all’art. 416 cod. pen. e costituirne persino lo scopo esclusivo, come si evince dal chiaro tenore letterale dell’art. 452-octies cod. pen. Ciò che distingue il concorso di persone nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti dall’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di tale delitto non è costituito dalla pura e semplice materialità delle condotte che integrano la fattispecie del reato di cui all’art. 452-quaterdecies, né dall’aspetto organizzativo (tipico del reato associativo ma che è comune al reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. e non è estraneo nemmeno al concorso di persone nel reato come si evince dall’art. 110, comma primo, n. 2, cod. pen.), quanto dal fatto che l’attività di traffico illecito venga posta in essere da più persone che si associano proprio per svolgere tale attività, apportando ciascuna di esse un contributo materiale che non necessariamente deve integrare la condotta (o parte) della condotta specificamente sanzionata dall’art. 452-quaterdecies cod. pen. La necessaria atipicità della condotta associativa rispetto a quella di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti (che pure ne costituisca l’unico scopo) è evincibile dalla possibilità, espressamente prevista e sanzionata dal legislatore (art. 452-octies, u.c., cod. pen.) che del sodalizio facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

RITENUTO IN FATTO

        1. Il sig. Vincenzo Lucchetti ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 30/12/2021 del Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza del 17/11/2021 del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui agli artt. 416, comma secondo, 452-octies cod. pen. (capo A), 452-quaterdecies cod. pen. (capo B), 110, 452-bis cod. pen. (capo C), 648-ter.1, cod. pen. (capo G10) e in considerazione delle esigenze special-preventive, ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale degli arresti domiciliari.
            1.1. Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 416 e 452-quaterdecies cod. pen.
Afferma, al riguardo, la piena sovrapponibilità delle condotte contestate a titolo associativo con quelle integranti il delitto di traffico illecito di rifiuti. Sostiene che il reato di cui all’art. 416 cod. pen. viene contestato in quanto gli indagati si sarebbero associati al fine di porre in essere le condotte finalizzate allo smaltimento illegale dei rifiuti; la violazione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. viene contestata per i medesimi fatti. Le società coinvolte, «Moter S.r.l.» ed «Ecoter S.r.l.», hanno svolto, solo ed esclusivamente, l’attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti, laddove i reati-fine (artt. 640, 648-bis, 512 e 536 cod. pen.) sono strettamente connessi con l’attività principale, costituita, appunto, dallo smaltimento dei rifiuti. Il reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. è certamente assorbito in quello di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., gli altri reati non sono a lui attribuibili.
Inoltre, il Tribunale del riesame gli attribuisce il ruolo di braccio destro del Borrelli ma non indica gli elementi in base ai quali giunge a questa conclusione. Egli è stato un semplice dipendente delle due società sopra indicate né l’ordinanza spiega sulla base di quali elementi egli dovesse sapere che venivano utilizzate per lo smaltimento illegale dei rifiuti.
            1.2. Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. posto che non ha mai ricevuto e/o goduto di vantaggi economici connessi alla contestata gestione illecita dei rifiuti. Egli non aveva accesso ai conti delle due società e non è risultato percettore di alcuna somma di denaro e/o altra utilità da parte delle predette società e/o altri soggetti coinvolti nell’indagine.
            1.3. Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 274, 275 e 284 cod. proc. pen. non essendo ravvisabili, in primo luogo, nei suoi confronti i gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. Lamenta, inoltre, l’indifferenza del Tribunale agli elementi forniti per superare la presunzione di pericolosità prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (decorso del tempo, incensuratezza, cessazione del rapporto di lavoro con Ecoter). Il Tribunale, in particolare, non ha tenuto conto della causa della interruzione del rapporto di lavoro con Ecoter (il mancato pagamento della retribuzione) e del fatto che egli non era mai stato il braccio destro del Borrelli.


CONSIDERATO IN DIRITTO

    2. Il ricorso è infondato.

    3. Il primo motivo, nella parte in cui predica la totale sovrapponibilità della condotta associativa e di quella di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, è infondato (e per certi versi anche generico e inammissibilmente fattuale).
        3.1. In punto di diritto, è appena il caso di rilevare che l’esecuzione del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. può certamente rientrare nel programma associativo del delitto di cui all’art. 416 cod. pen. e costituirne persino lo scopo esclusivo, come si evince dal chiaro tenore letterale dell’art. 452-octies cod. pen. Ciò che distingue il concorso di persone nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti dall’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di tale delitto non è costituito dalla pura e semplice materialità delle condotte che integrano la fattispecie del reato di cui all’art. 452-quaterdecies (ciò che escluderebbe, in tesi difensiva, la fattispecie associativa per la sovrapponibilità delle condotte), né dall’aspetto organizzativo (tipico del reato associativo ma che è comune al reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. e non è estraneo nemmeno al concorso di persone nel reato come si evince dall’art. 110, comma primo, n. 2, cod. pen.), quanto dal fatto che l’attività di traffico illecito venga posta in essere da più persone che si associano proprio per svolgere tale attività, apportando ciascuna di esse un contributo materiale che non necessariamente deve integrare la condotta (o parte) della condotta specificamente sanzionata dall’art. 452-quaterdecies cod. pen. La necessaria atipicità della condotta associativa rispetto a quella di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti (che pure ne costituisca l’unico scopo) è evincibile dalla possibilità, espressamente prevista e sanzionata dal legislatore (art. 452-octies, u.c., cod. pen.) che del sodalizio facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. La piena sovrapponibilità delle condotte costituisce, dunque, argomento non persuasivo, sul piano giuridico, perché è evidente che quando l’associazione per delinquere è diretta in via esclusiva allo scopo di commettere il delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., la proiezione esterna dell’accordo si materializza proprio nell’esecuzione dell’unico reato-fine che costituisce, ad un tempo, anche prova dell’esistenza del sodalizio. Ciò che rileva, piuttosto, è il modo di gestione collettiva dell’attività illecita alla cui realizzazione in forma stabile e duratura devono concorrere condotte che esprimono ed attuano, per l’appunto, quell’accordo che genera regole di condotta  desinate e perpetuarsi nel tempo e a garantire l’attuazione del programma criminale.
        3.2. In punto di fatto, come anticipato, la deduzione difensiva è generica ed assertiva allorquando: a) senza argomentare, esclude puramente e semplicemente la verità di quanto afferma il Tribunale in ordine alla poliedrica attività criminale posta in essere dal Borrelli il quale, coadiuvato dal ricorrente, utilizzando le due società sopra indicate, non solo smaltiva illecitamente impressionanti quantità di rifiuti consegnati da enti pubblici per il loro regolare smaltimento ma commetteva anche i reati di inquinamento ambientale (i rifiuti venivano interrati o immessi nelle fogne), truffa (ottenendo fraudolentemente il pagamento delle commesse appaltate a fronte di evidenti inadempimenti), riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni; b) neglige completamente le ampie e articolate considerazioni dell’ordinanza impugnata circa il suo autonomo ruolo associativo e concorsuale nei reati-fine e le prove sulle quali si fondano.
        3.3. E' infondato il dedotto assorbimento del delitto di truffa in quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti trattandosi di reati che possono concorrere tra loro differenziandosi le due fattispecie sia per le condotte contemplate che per i beni protetti, qualificandosi in particolare il secondo come reato offensivo dell'ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico ed, in quanto tale, configurabile indipendentemente dal conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno (Sez. 3, n. 9133 del 13/01/2017, Rv. 269361 - 01; Sez. 3, n. 18351 dell’11/03/2008, Rv. 240152 - 01).
        3.4. Nel caso di specie, in disparte il profitto conseguito mediante il risparmio di spesa derivante dalle illecite modalità di smaltimento dei rifiuti, l’ulteriore profitto “accrescitivo” fraudolentemente conseguito dal sodalizio (e poi reinvestito) è dato proprio dai pagamenti ottenuti dalle pubbliche amministrazioni per le prestazioni mai rese.

        4. Il secondo motivo è del tutto infondato, non rilevando in alcun modo, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., la mancata percezione materiale del profitto da parte di uno dei concorrenti; ché, anzi, l’effettivo conseguimento del profitto non costituisce nemmeno elemento costitutivo della fattispecie, ma solo la proiezione finalistica della condotta di colui che organizza il traffico.

        5. L’ultimo motivo è generico e manifestamente infondato.
            5.1. La consumazione del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. fa presumere la pericolosità del suo autore che legittima, in assenza di prova contraria, la applicazione della misura cautelare massima (nel caso di specie, peraltro, non applicata). Il Tribunale ha escluso l’esistenza di elementi in grado di vincere la presunzione di pericolosità in considerazione della non eccessiva distanza dai fatti (consumati nel 2020), del ruolo tutt’altro che marginale svolto dal ricorrente, dalla irrilevanza della cessazione del suo rapporto di lavoro con Ecoter (e delle relative ragioni) che non esclude, certo, l’utilizzo del ricorrente in altri contesti simili (come comprovato dal suo utilizzo anche in altre società e come prestanome del Borrelli).
            5.2. Si tratta di motivazione priva di sbavature logiche che non può essere censurata in questa sede mediante la mera reiterazione delle istanze difensive svolte in sede di riesame, non filtrate dal governo che ne ha fatto il tribunale della libertà.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25/05/2022.