Consiglio di Stato Sez. III n. 5043 del 2 luglio 2021
Ecodelitti.Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e informazione antimafia

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti istituisce una praesumptio iuris tantum di pericolo infiltrativo al pari di tutti i delitti-spia previsti dall’art. 84, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 159 del 2011, ma non può essere assunto in modo automatico o acritico dalla Prefettura a fondamento del giudizio di permeabilità mafiosa laddove vi non vi siano elementi concreti che lascino ritenere l’effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa. È ben vero che il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti rappresentano, già da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso (cc.dd. ecomafie), ma è pur vero che una simile affermazione presuppone, appunto, che questo rischio in concreto sussista proprio per dette caratteristiche e modalità, non potendo essa essere assunta, in modo aprioristico e apodittico, a fondamento di un giudizio astratto di pericolosità ai fini antimafia.

Pubblicato il 02/07/2021

N. 05043/2021REG.PROV.COLL.

N. 00736/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 736 del 2021, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e dall’Ufficio Territoriale del Governo di Cremona, in persona del Prefetto pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Gabriele Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, n. 35/B;

per la riforma

della sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. I, resa tra le parti, che ha annullato l’informazione prot. n. -OMISSIS-/OSP -OMISSIS-dalla Prefettura di Cremona nei confronti di -OMISSIS-


visto l’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. in l. n. 176 del 2020;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

vista l’ordinanza n. -OMISSIS-di questa sezione III del Consiglio di Stato;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2021 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito in modalità da remoto per l’odierna società appellata -OMISSIS-ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. in l. n. 176 del 2020, l’Avvocato Gabriele Di Paolo;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierna società appellata, -OMISSIS- (di qui in avanti, per brevità, la società appellata o interessata o anche solo -OMISSIS-), ha impugnato, avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), l’informazione antimafia, prot. n. -OMISSIS-/OSP, -OMISSIS-dalla Prefettura di Cremona nei confronti di -OMISSIS- in seguito alla condanna ai sensi dell’art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile nel 2017, di -OMISSIS--, socio della società, per il delitto di cui all’art. 260, comma 1, del d. lgs. n. 152 del 2016.

1.1. La società interessata, deducendo con due distinti motivi l’illegittimità del provvedimento interdittivo sia sotto il profilo della eccepita violazione dell’art. 84, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011 sia sotto il profilo del lamentato eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento di detto provvedimento.

1.2. Si è costituito nel primo grado del giudizio il Ministero dell’Interno per chiedere la reiezione del ricorso.

1.3. Il Tribunale, con l’ordinanza n. -OMISSIS-, ha fissato con priorità, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la trattazione della causa per l’esame del merito e, dopo lo scambio delle memorie difensive, ha trattenuto la causa in decisione all’esito dell’udienza pubblica tenutasi il 14 ottobre 2020.

1.4. Infine, con la sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo, e ha annullato il provvedimento interdittivo.

1.5. Il primo giudice, dopo aver qualificato il provvedimento come informazione e non già come comunicazione antimafia, ha ritenuto che la sola condanna di -OMISSIS-- non fosse sufficiente a giustificare la valutazione di permeabilità mafiosa in assenza di collegamenti con associazioni mafiose e ha affermato che la Prefettura di Cremona si sarebbe limitata a registrare l’intervenuta condanna del socio per il delitto-spia senza svolgere alcun collegamento di tipo induttivo tra la condanna e il rischio che la società interessata sia infiltrata dalla mafia.

2. Avverso tale sentenza, che ha quindi annullato l’informazione antimafia, ha interposto appello avanti a questo Consiglio di Stato il Ministero dell’Interno e, nel dedurre l’erroneità di tale statuizione con un unico motivo che di seguito sarà esaminato, ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso proposto in prime cure sotto entrambi i profili di censura dedotti.

2.1. Si è costituita la società appellata che, nel riproporre il secondo motivo dell’originario ricorso assorbito dal primo giudice, ha chiesto di dichiarare inammissibile e, comunque, di respingere nel merito l’appello.

2.2. Con l’ordinanza n. -OMISSIS-il Collegio ha respinto l’istanza cautelare formulata dal Ministero appellante.

2.3. Infine, nella pubblica udienza del 24 giugno 2021, il Collegio, udito il difensore dell’appellata in modalità da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. in l. n. 176 del 2020, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello del Ministero è infondato.

4. Va anzitutto osservato che il provvedimento emesso dalla Prefettura di Cremona, a differenza di quanto assume il Ministero dell’Interno, ha valore di informazione antimafia perché la Prefettura, richiesta di emettere una informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del d. lgs. n. 159 del 2011 da parte della Regione Lombardia, non si è limitata solo ad affermare o escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza, di cui all’art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011, ma ha anche svolto una autonoma valutazione circa la situazione della società, sulla base delle risultanze istruttorie, «compiutamente valutate nella riunione del Gruppo Interforze Antimafia svoltasi il 25 luglio u.s.», e ha concluso che anche alla società dovesse essere estendersi l’effetto interdittivo conseguente all’emissione di una precedente comunicazione antimafia nei confronti del solo -OMISSIS--.

5. Tanto premesso, è assorbente di ogni ulteriore questione proposta nel presente giudizio il rilievo che la condanna di -OMISSIS-- per il delitto di cui all’art. 260, comma 1, del d. lgs. n. 152 del 2006 non sia stata valutata dalla Prefettura, secondo la pur ampia valutazione discrezionale demandatale in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa da porre a base dell’informazione antimafia, nel contesto di un più ampio e sistematico quadro indiziario che consenta di affermare un concreto collegamento della società e, per essa, del socio con associazioni di stampo mafioso.

5.1. Ciò in quanto, come afferma la più recente e ormai consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, il delitto di cui all’art. 260 del d. lgs. n. 152 del 2006 – ora trasfuso nell’art. 452-quaterdecies c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) – istituisce una praesumptio iuris tantum di pericolo infiltrativo (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 30 giugno 2020, n. 4168), al pari di tutti i delitti-spia previsti dall’art. 84, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 159 del 2011, ma non può essere assunto in modo automatico o acritico dalla Prefettura a fondamento del giudizio di permeabilità mafiosa laddove vi non vi siano elementi concreti che lascino ritenere l’effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa.

5.2. È ben vero, si noti, che questo stesso Consiglio di Stato ha più volte chiarito – v., ad esempio e tra le più recenti, Cons. St., sez. III, 2 maggio 2019, n. 2855 – che il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti rappresentano, già da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso (cc.dd. ecomafie), ma è pur vero che una simile affermazione presuppone, appunto, che questo rischio in concreto sussista proprio per dette caratteristiche e modalità, non potendo essa essere assunta, in modo aprioristico e apodittico, a fondamento di un giudizio astratto di pericolosità ai fini antimafia.

5.3. Se alla luce di quanto detto si viene ora all’esame del caso di specie, dunque, occorre convenire con il primo giudice laddove – con motivazione rimasta inoppugnata dallo stesso Ministero appellante – ha ben rilevato che, proprio sulla scorta dell’istruttoria svolta dalla Prefettura e, in particolare, dalle due note prot. n. -OMISSIS-della Legione Carabinieri Lombardia – Comando Provinciale Cremona, si doveva escludere che -OMISSIS-- o taluno dei suoi familiari avesse legami di qualsivoglia genere con consorterie mafiose, sicché non potrebbe affermarsi, sulla scorta del parametro del “più probabile che non”, il pericolo di infiltrazione mafiosa.

5.4. Si tratta invero di affermazione corretta perché, essendosi nel caso di specie al cospetto di una informazione – e non già, come afferma erroneamente il Ministero, di una mera comunicazione – antimafia, l’esistenza del delitto-spia non è stata suffragata, nella valutazione prefettizia di stampo discrezionale condotta sulla base dell’istruttoria svolta dalle forze dell’ordine ed esaminata dal Gruppo interforze, da elementi che lasciassero ritenere inverato o concretizzato il pericolo di infiltrazione mafiosa, al di là della “spia” – certo rilevante – della condanna per il delitto di illecito traffico di rifiuti che, nella stessa valutazione del legislatore, secondo l’id quod plerumque accidit normalmente può essere, ma non necessariamente deve essere indice di infiltrazione.

5.5. Al riguardo la Sezione non può che ribadire che per la valida emissione di una informazione antimafia, la quale non ha carattere vincolato o automatico nemmeno a fronte di condanne per delitti-spia, il Prefetto deve necessariamente tenere in conto – ed è questo il tratto, imprescindibile, di doverosità – l’emissione o, comunque, il sopravvenire di un provvedimento giurisdizionale, nel suo valore estrinseco, tipizzato dal legislatore, di fatto sintomatico di infiltrazione mafiosa a fronte di uno dei delitti-spia, previsti dall’art. 84, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 159 del 2011, ma deve nel contempo – ed è questo il tratto, immancabile, di discrezionalità – effettuare anche un autonomo apprezzamento, nel loro contenuto intrinseco, delle risultanze penali, senza istituire un inammissibile automatismo tra l’emissione del provvedimento giurisdizionale e l’emissione dell’informativa ad effetto interdittivo (Cons. St., sez. III, 22 marzo 2017, n. 1315).

5.6. Ciò vale, ovviamente, anche per il delitto di cui all’art. 260 del d. lgs. n. 152 del 2006, ora art. 452-quaterdecies c.p., al pari di tutti i delitti-spia.

6. Ne consegue che le argomentazioni del Ministero appellante, prescindendo qui, per il principio della ragion più liquida, da ogni profilo dell’inammissibilità del gravame dedotto dalla società appellata, devono essere respinte nel merito, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, l’annullamento del provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura e l’assorbimento, anche in appello, delle ulteriori censure qui riproposte da -OMISSIS-, del tutto superflue ai fini del decidere.

7. Le spese del presente grado del giudizio, per la complessità dei principi giuridici qui riaffermati dalla Sezione nel doveroso senso sopra precisato, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dal Ministero dell’Interno, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 196 del 2003 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di -OMISSIS- e di -OMISSIS--.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021, con l’intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere