Cass. Sez. III n. 14807 del 27 marzo 2017 (Cc 13 ott 2016)
Presidente: Fiale Estensore: Grillo Imputato: Crocetta ed altro
Urbanistica.Violazione della disciplina antisisimica e ordine di demolizione

In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica il potere - dovere da parte del giudice penale di ordinare ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.P.R. 380/01 la demolizione dell'immobile in caso di condanna per i reati previsti dalla stessa legge ricorre soltanto nelle ipotesi delle violazioni cd. "sostanziali", ovverossia per la inosservanza delle norme tecniche, e non invece per le violazioni meramente formali, quali quelle contestate nella fattispecie in esame

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 19 giugno 2015 il Tribunale di Messina in composizione monocratica almi dichiarava CROCETTA Domenica e PAPALE Francesco, imputati in concorso tra loro dei reati di cui agli artt. 65, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 del D.P.R. 380/01, colpevoli dei suddetti reati condannandoli alla pena di C 700,00 di ammenda ciascuno, condizionalmente sospesa. Con la medesima sentenza il Tribunale ordinava la demolizione delle opere se non altrimenti eseguita, disponendo contestualmente la comunicazione della sentenza all'Ufficio tecnico della Regione siciliana ed al Comune di Fiumedinisi ed infine, condannava entrambi gli imputati al risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Fiumedinisi costituitosi parte civile.

1.2 Entrambi gli imputati propongono ricorso per cassazione avverso la detta sentenza, deducendo i seguenti motivi che in questa sede si espongono, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo rileva la difesa l'erronea applicazione della legge penale nonchè il vizio di motivazione per manifesta illogicità in quanto il Tribunale ha ritenuto erroneamente sussistente le due fattispecie contestate pur trattandosi di lavori che in quanto non aventi per oggetto opere in cemento armato (o quanto meno non essendovi prove in tal senso) non potevano integrare le violazioni dì legge contestate. Peraltro, come ulteriormente ha osservato il difensore, era stata data comunicazione al Comune delle opere da eseguire ed in ogni caso - con riferimento alla ricostruzione del balcone a sbalzo demolito perché in cattivo stato, si trattava di interventi da eseguire in via di urgenza. Con il secondo motivo la difesa lamenta l'erronea applicazione della legge penale in riferimento al disposto ordine di demolizione che non avrebbe potuto essere emesso in assenza delle violazioni contestate. Con il terzo motivo la difesa lamenta, invece, erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in quanto il Comune di Fiumedinisi non avrebbe potuto costituirsi parte civile per carenza di legittimazione e dei presupposti richiesti dall'art. 78 cod. proc. pen. Ed infine, con il quarto motivo, connesso al precedente, la difesa lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione relativamente alle statuizioni risarcitorie non essendovi prova del danno asseritamente patito dal Comune che potesse legittimare la condanna al risarcimento dei danni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. Va premesso che gli odierni ricorrenti erano stati chiamati a rispondere delle seguenti violazioni: a) contravvenzione di cui agli artt. 64 e 71, 65 e 72 del D.P.R. 380/01 e 110 COD. PEN. "perché In concorso tra loro, realizzavano sull'immobile di loro proprietà, sito in Fiumedinisi, Via S. Nicola 3, opere di modifica di un infisso esterno con un serramento del tipo ante scorrevoli in alluminio e vetro della larghezza di mt. 2,00 x 2,35 e ricostruzione di un balcone a sbalzo in conglomerato cementizio della 'larghezza di mt. 3,70 x 0,25 di profondità, non in base a progetto esecutivo, senza previa denunzia dei lavori al Genio Civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente"; b) della contravvenzione di cui agli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. 380/01e 110 cod. pen., "perché, in concorso tra loro, eseguivano i lavori relativi alle opere di cui al capo a) in zona sismica, omettendo di depositare prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'Ufficio del Genio Civile competente e senza aver prima ottenuto la relativa autorizzazione". [Reati accertati il 19 dicembre 2011].

2. Ciò doverosamente premesso, il primo motivo è manifestamente infondato, dovendosi ribadire la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale, ai fini della configurabilità dei reati previsti dalla L. 2 febbraio 1974, n.64 (oggi trasfusi nel D.P.R. 380/01) in tema di costruzioni in zona sismica, integra la contravvenzione di cui all'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 qualsiasi intervento edilizio, con la sola eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria, effettuato in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità che non sia preceduto dalla previa denuncia al competente ufficio con presentazione di un progetto redatto da tecnico abilitato, o per il quale non sia stato rilasciato il titolo abilitativo, i cui lavori non siano stati svolti sotto la direzione di professionista abilitato (in termini tra le tante, Sez. 3^ 8.10.2008 n. 46081, Sansone, Rv. 241783; idem, 17.9.2014 n. 48005, Gulizzi e altro, Rv. 261155; idem 14.1.2015 n. 19185, Garofano, Rv. 263376).

2.1 Nel caso in esame è pacifico che i lavori realizzati di due imputati hanno comportato interventi sulle preesistenti strutture in cemento armato non solo con riferimento alla creazione di un balcone a sbalzo, seppur di limitate dimensioni, in sostituzione di quello preesistente perché demolito in quanto in cattive condizioni, ma anche con riferimento alla creazione di una porta finestra, in sostituzione di una preesistente finestra, in quanto per eseguirla era stato necessario intervenire sulla struttura di sostegno in c.g.a., restringendola.

2.2 Correttamente quindi il Tribunale ha ritenuto integrate le due fattispecie contestate evidenziando anche la irrilevanza di interventi di manutenzione straordinaria, essendo invece prevalente la necessità di redigere un progetto da parte di tecnico qualificato e di ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Genio Civile in relazione alla necessità di sottoporre le opere a specifici controlli ed al rischio che gli interventi edilizi potessero determinare sulla pubblica incolumità.

2.3 Né - come sostenuto invece dalla difesa dei ricorrenti - poteva rilevare la circostanza che si trattasse di interventi da eseguire in via di urgenza, permanendo pur sempre l'obbligo a carico del committente e dell'esecutore dei lavori di una preventiva comunicazione agli organi a ciò preposti (nella specie l'Ufficio del Genio Civile e non certo il Comune interessato), sicchè la comunicazione inviata al Comune non poteva assumere alcuna rilevanza esimente; né questa poteva essere sostituita dall'intervento di controllo effettuato dalla Polizia Municipale, proprio perché tale intervento conseguiva ad una esecuzione di lavori non preventivamente comunicati agli Uffici competenti.

3. Anche il terzo motivo con il quale la difesa dei ricorrenti lamenta l'ammissione del Comune a costituirsi parte civile è palesemente destituito di fondamento: invero, a norma degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/01 come sostituiti dall'art. 3 della L. 122/16, grava sul soggetto titolare del permesso di costruire l'obbligo di presentare allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata per determinati interventi tra i quali - come accaduto nel caso di specie - quelli che possono influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati come previsto nel comma 1 del detto art. 24. La mancata presentazione della segnalazione certificata comporta peraltro una sanzione amministrativa sicchè il Comune, in relazione a tale circostanza, ben poteva costituirsi parte civile in quanto è evidente che la relativa certificazione non poteva essere rilasciata in presenza di un pregiudizio statico sotto il profilo antisismico, potendosi quindi profilare un interesse al risarcimento da parte del Comune interessato.

4. E' invece fondato il secondo motivo seppure per ragioni diverse da quelle enunciate dai ricorrenti. Invero, più che il riferimento alla circostanza che non si trattava di interventi comportanti opere in cemento armato o in conglomerato cementizio armato - circostanza peraltro del tutto insussistente per come visto in precedenza - quel che rileva ai fini della illegittimità dell'ordine di demolizione è il fatto che le violazioni contestate ai due imputati sono di natura formale e non sostanziale. E' assolutamente pacifico al riguardo l'orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica il potere - dovere da parte del giudice penale di ordinare ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.P.R. 380/01 la demolizione dell'immobile in caso di condanna per i reati previsti dalla stessa legge ricorre soltanto nelle ipotesi delle violazioni cd. "sostanziali", ovverossia per la inosservanza delle norme tecniche, e non invece per le violazioni meramente formali, quali quelle contestate nella fattispecie in esame (v. Sez.3 19.12.2003, n. 48685, Munafò Rv. 227066; idem 3.7.2007 n. 37322, Borgia e altro, Rv. 237843; idem 7.11.2013 n. 6371, De Cesare, Rv. 258899).

4.1 Ne consegue l'annullamento sul punto della sentenza, senza rinvio, con contestuale eliminazione dell'ordine di demolizione.

5. Ugualmente fondato il quarto motivo con il quale la difesa lamenta l'erroneità della decisione in punto di condanna al risarcimento del danno sul presupposto della mancata prova - gravante sul Comune - del danno subito.

5.1 Perché, infatti, possa pronunciarsi condanna in favore della parte civile al risarcimento del danno, la cui entità sia anche determinata in concreto, occorre che la stessa parte fornisca la prova sia della lesività del fatto dannoso, sia del nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato (collegamento eziologico all'evento illecito), quand'anche il pregiudizio subito sia circoscritto al solo danno morale. Da quanto emerso dalla sentenza impugnata la condanna di tipo risarcitorio quantificata in C 2.000,00 è stata rapportata alla entità delle opere eseguite: si tratta di una valutazione equitativa operata dal Giudice in assenza di qualsiasi specificazione del danno.

5.2 Ora, con riferimento al tema della quantificazione del danno patito dalla parte civile costituita in materia di reati edilizio-urbanistici, occorre fornire la prova dell'esistenza di un danno e la dimostrazione delle conseguenze dannose che diano luogo a fattispecie di pregiudizio risarcibile (Sez. 3^ 23.5.1997 n. 6875, Ciotti e altri, Rv. 208435).

5.3 Nulla di tutto ciò è dato emergere dalla sentenza impugnata, sicchè sul punto la stessa va annullata senza rinvio con eliminazione delle statuizioni civili. Nel resto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione ed alle statuizioni civili, che elimina.
Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.

Così deciso in Roma il 13 ottobre 2016