Il "nuovo" disastro ambientale

di Luca RAMACCI

L’introduzione nel codice penale, attraverso la legge 22 maggio 2015 n.68, della Parte Sesta-bis, comprendente i delitti contro l’ambiente, ha finalmente definito quello che è stato, forse, il più lungo e tormentato percorso seguito dal legislatore nella storia del diritto ambientale.

Si tratta, come risulta evidente dalla portata dell’intervento normativo, di una significativa inversione di tendenza in un sistema che, dalla totale assenza di norme specifiche, che aveva portato ad interpretazioni estensive di alcuni articoli del codice penale (ad esempio, gli articoli 635 e 674 cod. pen.), aveva poi portato a quello che giustamente è stato definito, da Gianfranco AMENDOLA, un “inquinamento da leggi”, caratterizzato da un confuso affastellamento di disposizioni, tra loro non coordinate e frequentemente oggetto di repentine modifiche ed aggiustamenti dettati da ragioni disparate, non ultima la necessità di soddisfare le esigenze di questo o quel determinato settore produttivo e, sopratutto, caratterizzate da sanzioni irrisorie, sostanzialmente prive di effetti deterrenti.

La legge 68\2015 ha visto tuttavia la luce in modo abbastanza traumatico, attraverso un percorso lungo ventuno anni 1 e solo grazie all’attività di lobbing di Legambiente, 2 che ha portato alla redazione di un testo sicuramente imperfetto, talvolta di difficile comprensione, ma che finalmente colma un vuoto da più parti avvertito.

Le critiche, anche estremamente veementi, non sono mancate e, seppure per certi aspetti giustificate da un testo che, come si è appena detto, presenta evidenti difficoltà interpretative e significative lacune, sembrano spesso dimenticare a quali livelli era stata talvolta portata la normativa ambientale, quasi nell’indifferenza generale, da un legislatore sensibile alle sole esigenze dell’industria, riottoso nell’adeguarsi alle disposizioni comunitarie e capace, pur di raggiungere lo scopo, anche di norme assurde o errori grossolani e dal quale, come abbiamo già avuto modo di dire, non ci si poteva aspettare di meglio 3.

Fatta questa necessaria premessa, va rilevato che, tra tutti i delitti di nuova introduzione, il disastro ambientale, ora sanzionato dall’art. 452- quater cod. pen., è l’unico che pare presentare un qualche legame con la realtà precedente e che, nel corso del pluriennale dibattito che ne ha preceduto l’introduzione, è stato sempre considerato il delitto ambientale per eccellenza, tenendo presenti le vicende giudiziarie che avevano riguardato fenomeni di inquinamento eclatante e che avevano portato, in mancanza d’altro, ad una considerevole estensione dell’ambito di operatività dell’art. 434 cod. pen. (il cui rilievo, peraltro, come si vedrà, non è venuto meno con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni).

Nella fattispecie tipica di tale norma codicistica erano stati infatti ricondotti, non senza critiche da parte della dottrina, tutti i casi di inquinamento talmente gravi da avere posto in pericolo la vita e l’incolumità delle persone, prevalentemente riferendosi alla forma colposa considerata dall’art. 449 cod. pen. 4

La necessità di individuare una autonoma figura di reato, a fronte del ripetuto ricorso al disastro innominato, era stata peraltro avvertita anche dalla Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 434 del codice penale, sollevate dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Santa Maria Capua Vetere con riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, affermava essere “ auspicabile che talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato – e tra esse, segnatamente, l'ipotesi del cosiddetto disastro ambientale, che viene in discussione nei giudizi a quibus – formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose 5.

La Corte costituzionale ha fornito anche una nozione unitaria di “disastro”, caratterizzato, sul piano dimensionale, da un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi e, sul piano della proiezione offensiva, avente l’attitudine a provocare un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.

Sulla base di tali considerazioni la dottrina, come è stato ricordato 6, ha posto in dubbio la correttezza del ragionamento effettuato dalla giurisprudenza, lamentando l’applicazione del disastro innominato con riferimento ad ogni fatto di grave inquinamento ambientale, indipendentemente da quanto chiarito dal giudice delle leggi, pur dichiarando di volervisi adeguare 7.

Non si vede, tuttavia, quale sia il contrasto con quanto specificato dalla Corte costituzionale nel considerare, quale disastro, nei termini dianzi specificati, ogni produzione di fenomeni inquinanti massivi, anche attraverso condotte ripetute nel tempo, laddove il richiamo alla natura distruttiva dell’evento non può intendersi necessariamente riferito ad un’azione o ad un mezzo immediato o violento, quanto, piuttosto, ad una situazione produttiva di gravissime conseguenze, anche catastrofiche, come ritenuto, peraltro, pure dalla Corte di cassazione nella nota decisione conosciuta come “sentenza Eternit”, che ha ricondotto alla fattispecie del “disastro ambientale innominato” non soltanto i macro-eventi di immediata manifestazione esteriore che si verificano in un arco di tempo ristretto, ma anche gli eventi, non visivamente ed immediatamente percepibili, che si realizzano in un periodo molto prolungato, a condizione che sia comunque prodotta una compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività tale da determinare una lesione della pubblica incolumità, quali i fenomeni derivanti da immissioni tossiche che incidono sull'ecosistema e sulla qualità dell'aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga e lunghissima durata, dell'"habitat" umano 8.

In tale contesto si colloca, dunque, il nuovo disastro ambientale, il quale, come risulta dalla clausola di riserva inserita nell’art. 452-quater cod. pen., si applica “f uori dai casi previsti dall'articolo 434”.

Si è fatta rilevare, in dottrina, la singolarità della clausola di riserva, in quanto riferita ad un reato meno grave 9, rispetto al quale il nuovo delitto presenta sostanziali differenze: la preesistente disposizione codicistica è, pacificamente, una norma di chiusura rispetto alle altre figure tipiche dell’inondazione, frana e valanga (art. 426 cod. pen.) del naufragio, sommersione o disastro aviatorio (art. 428 cod. pen.) e del disastro ferroviario (art. 430 cod. pen.), mentre l’eco-delitto di nuova introduzione riguarda situazioni specificamente indicate, cui si aggiunge la definizione di “disastro ambientale”.

Diverso è anche l’oggetto giuridico della tutela, che, nel caso dell’art. 434 cod. pen., è la pubblica incolumità, mentre nel delitto di disastro ambientale è la integrità dell’ambiente.

Nei delitti contro l'incolumità pubblica, poi, si fa esclusivo riferimento ad eventi tali da porre in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone ed il danno alle cose viene preso in considerazione solo nel caso in cui sia tale da produrre quelle conseguenze, tanto che la scelta del termine «incolumità», come ricorda la relazione ministeriale al progetto del codice penale, non è affatto casuale, mentre il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone, evenienza che viene chiaramente presa in considerazione quale estensione degli effetti dell’alterazione dell’ecosistema.

Si tratta, dunque, di fattispecie caratterizzate da sostanziali diversità che consentono di escludere possibili future interferenze tra i due reati, sussistendo pertanto la possibilità di ricondurre all'art. 434 cod. pen. ogni «altro disastro» che, pur coinvolgendo direttamente o indirettamente l'ambiente, non presenti le caratteristiche del «disastro ambientale» come ora descritto dalla disposizione di nuova introduzione 10.

Peraltro, come si è rilevato in dottrina, 11 le condotte descritte nei nn. 1 e 2 dell’art. 452-quater cod. pen. sono del tutto estranee alla fattispecie astratta dell’art. 434 cod. pen., mentre quella descritta al n. 3 si pone, rispetto alla stessa, in sostanziale rapporto di specialità.

Per le medesime ragioni (e considerata anche la maggiore gravità delle sanzioni previste dall'art. 452-ter cod. pen.) deve escludersi ogni possibile incidenza nei processi ancora in corso, circostanza, questa, che aveva suscitato non poche preoccupazioni da parte di addetti ai lavori e non, ripetutamente riprese dagli organi di informazione durante l‘ iter di elaborazione della legge 68\2015.

Risulta inoltre pienamente condivisibile quanto rilevato, 12 in termini di “successione nel tempo”, riguardo al disastro ambientale innominato ed al disastro ambientale tipico, prendendo in considerazioni le diverse possibili ipotesi:

1) una condotta posta in essere prima dell’entrata in vigore della legge 68\2015, contenente gli elementi costitutivi delle sole fattispecie di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 452-quater cod. pen., del tutto estranee alle condotte sanzionate dall’art. 434 cod. pen., non potrebbe comportare l’applicazione retroattiva del nuovo disastro ambientale;

2) una condotta interamente esaurita prima dell’entrata in vigore della legge 68\2015, contenente tanto gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 434 cod. pen. quanto quelli di cui al n. 3 dell’art. 452- quater cod. pen., determinerebbe l’applicazione dell’art. 434 cod. pen. quale norma più favorevole, tranne nel caso in cui risultino sussistenti le condizioni per l’applicabilità del ravvedimento operoso

3) una condotta iniziata prima dell’entrata in vigore della legge 68\2015 e proseguita successivamente consentirà l’applicazione del nuovo delitto ed anche il concorso tra i due reati nel caso in cui essa abbia dapprima già integrato gli estremi del solo disastro innominato e successivamente configurato gli ulteriori effetti di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 452- quater, del tutto estranei, come si è detto, alla fattispecie di cui all’art. 434 cod. pen.

Chiarita dunque la portata della clausola di riserva, va rilevato come, utilizzando un’espressione ricorrente anche in altri delitti di recente introduzione, il legislatore preveda che il disastro ambientale debba essere cagionato “abusivamente”.

Il requisito dell’abusività della condotta nei delitti ambientali è stato oggetto di acceso dibattito 13 ma, come poi riconosciuto anche in giurisprudenza, i problemi sollevati in dottrina sono risultati di facile soluzione.

Come si era già osservato 14 l’avverbio “abusivamente” aveva sostituito il testo originariamente approvato dalla camera dei deputati, ove si prevedeva che le condotte penalmente sanzionate avrebbero dovuto essere poste in essere « in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale », anche se, con riferimento alla sola ipotesi del disastro, si rinveniva l'ulteriore precisazione «o anche abusivamente» 15.

Il testo, come è evidente dalla semplice lettura, avrebbe drasticamente ristretto l’ambito di operatività delle nuove disposizioni penali, mentre il riferimento all’abusività della condotta consente di sfruttare l’ampio filone giurisprudenziale formatosi con riferimento al previgente delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, originariamente sanzionato dall’art. 53-bis del d.lgs. 22\1997 ed ora contemplato dall’art. 260 d.lgs. 152\06, riferito, nella casistica, alle più disparate condotte16 .

Si è rilevato 17, a tale proposito, come la mera disponibilità di un titolo abilitativo, ora, come in precedenza, non possa rendere lecite determinate condotte, non soltanto perché certi eventi, specie se di rilievo, sono quasi sempre il risultato di una non corretta osservanza di disposizioni prescrittive contenute nelle stesse autorizzazioni, ma anche perché resta sempre al giudice penale la possibilità di valutare la validità e l'efficacia dell'atto autorizzatorio secondo principi ormai consolidati e frequentemente applicati proprio con riferimento ai reati ambientali 18.

Tra le varie decisioni, inoltre, una, in particolare, si pone in evidenza per aver escluso la violazione di principi costituzionali con riferimento ad eventuali incertezze interpretative correlate all'utilizzazione del termine “abusivamente” (oltre che dal riferimento alle attività continuative e organizzate ed in ordine all'elemento soggettivo del reato), ricordando come, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente, il carattere «abusivo» di una attività organizzata di gestione dei rifiuti, tale di integrare il delitto, sia configurabile quando si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni e che ciò si verifica non soltanto quando dette autorizzazioni mancano del tutto (definendo, in tali casi, l'attività come «clandestina»), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e, comunque, non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati 19

Altra pronuncia, richiamata anche nella sentenza “Furfaro”, ha affermato che « il requisito dell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto », con la conseguenza che « la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico »20.

Alla luce delle richiamate decisioni si è escluso che fosse di ostacolo ad una valutazione di abusività della condotta anche la mera inosservanza di principi generali stabiliti dalla legge o da altre disposizioni normative e richiamati o non nell'atto abilitativo, considerando che lo svolgimento di determinate attività in spregio alle regole generali che la disciplinano non potrebbe ritenersi comunque legittimo, anche se formalmente autorizzato

Si è tuttavia rilevato, con riferimento al principio di precauzione di cui all’art. 3-ter del d.lgs. 152\06, che una sua generica violazione non possa ritenersi significativa ai fini della configurabilità della condotta abusiva in assenza di violazione di una norma o di una prescrizione che a detto principio dia concreta specificazione 21.

In dottrina si è pure osservato che l’uso dell’avverbio è volto a delimitare l’ambito del rischio consentito e punire le condotte che da esso fuoriescono, sanzionando, attraverso una clausola di illiceità speciale, condotte contra jus perché poste in essere in violazione non soltanto della disciplina di settore, ma anche di disposizioni operanti in ambiti diversi, ritenendo tale scelta legislativa conforme alla Direttiva 2008/99/CE (segnatamente, all’art. 2, che specifica ciò che si intende per illecito) ed, anzi, più rigorosa, rinviando la illiceità comunitaria alle direttive riguardanti l’ambiente in senso stretto 22.

Le prime decisioni in materia di delitti ambientali, riguardanti, segnatamente, il delitto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452- bis cod. pen. sono orientate nello stesso senso e, richiamando i precedenti giurisprudenziali di cui si è appena detto, hanno individuato la abusività della condotta nell’inosservanza delle prescrizioni imposte in un progetto di bonifica, 23 nella mancanza di autorizzazione allo scarico di un depuratore 24 e nell’esercizio di attività di pesca che, seppure non vietata, sia effettuata con mezzi non consentiti o da soggetti non abilitati 25.

L’art. 452-quater reca la definizione di disastro ambientale, indicando le situazioni che, alternativamente, lo configurano:

- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

- alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

- offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Nelle prime due ipotesi, del tutto estranee, come si è detto in precedenza, alle condotte sanzionate dal disastro innominato di cui all’art. 434 cod. pen., la condotta dannosa svolge i suoi effetti su un ecosistema, determinandone l’alterazione irreversibile dell’equilibrio, ovvero un’alterazione tale da renderne l’eliminazione particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Assume dunque particolare rilievo l’individuazione della nozione di “ecosistema”.

Il termine è presente anche nella Costituzione (art. 117, lett. s) ove, dopo le modifiche apportate dalla legge costituzionale 3\2001, la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali è compresa tra le materie per le quali lo Stato ha legislazione esclusiva, nonché in molteplici disposizioni normative dalla lettura delle quali si desume la individuazione di più ecosistemi, diversamente indicati (ecosistema marino, ecosistema boschivo,ecosistema dei corsi d'acqua internazionali,ecosistema fluviale, ecosistema forestale di montagna, ecosistema terrestre).

Il d.lgs. 152\06, inoltre, individua (art. 4, comma 4, lett. b) l’ecosistema quale “risorsa essenziale per la vita” ma non ne fornisce una definizione, che può essere invece rinvenuta nell’allegato alla legge 14 febbraio 1994, n. 124 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992”, laddove, nella traduzione non ufficiale dalla lingua francese della convenzione, all’art. 3 si legge che “ l'espressione "ecosistema" significa un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di micro-organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono una unit à funzionale ”.

In dottrina 26 si è fatto ricorso ad una più risalente definizione, rinvenibile nel d.p.c.m. 27 dicembre 1988 27 il quale, nell’allegato I, punto 2, lett. e) indica gli “ecosistemi” come “ complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale ”, mentre nella Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione 28, dopo aver ricordato quanto osservato dalla Corte costituzionale riguardo all’attribuzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla competenza esclusiva dello Stato, 29 si richiama l’accezione comune del termine “ecosistema”, quale “ insieme degli organismi viventi (comunità), dell'ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera ”.

La giurisprudenza 30, prendendo in considerazione il delitto di inquinamento ambientale, che pure si riferisce all’ecosistema, dando atto dell’assenza di una specifica definizione di tale nozione, ha richiamato l’accezione comune del termine quale equilibrata interazione tra organismi, viventi e non viventi, entro un determinato ambito , riferendosi, contestualmente, anche alla definizione, data in passato, di « ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente »31 ritenuta estensibile, quanto meno, alla fauna stessa singolarmente intesa.

Si tratta, in sostanza, di definizioni tra loro per lo più coincidenti, che individuano l’ecosistema come un insieme strutturato e complesso, la cui consistenza può assumere conformazioni diverse in ragione delle diverse componenti e della loro interazione e, in quanto tale, non univocamente individuabile se non con riferimento a situazioni concrete 32.

Va rilevato, a tale proposito, come, per il meno grave delitto di inquinamento ambientale, il contenuto dell’art. 452-bis cod. pen. si riferisca, nel comma 1, n. 2, oltre che all’ecosistema in genere, pure alla “biodiversità, anche agraria”, alla “flora” e alla “ fauna”, con una sovrabbondanza ritenuta, del tutto condivisibilmente, comprensiva non soltanto dell’”ecosistema” nel suo complesso, ma anche delle singole componenti 33, la compromissione o il deterioramento delle quali pure configura il reato, mentre analoga distinzione non compare nel disastro ambientale, dove il riferimento è all’ecosistema in genere e, più specificamente, al suo equilibrio, del quale si richiede l’alterazione irreversibile o eliminabile a condizioni particolarmente onerose e con provvedimenti eccezionali.

In entrambe le disposizioni, invece, il riferimento ad “un ecosistema” non pare casuale, considerate le molteplici indicazioni fornite dal legislatore in diverse disposizioni normative di cui si è detto in precedenza, con l’ovvia conseguenza, non sfuggita alla dottrina 34, della configurabilità del reato anche in conseguenza dell’aggressione ad un singolo ecosistema.

Tale evenienza comporta, nella pratica applicazione dei delitti ambientali, la necessità di accertamenti specifici sulle conseguenze della condotta, al fine di verificare in termini concreti la compromissione o il deterioramento di un ecosistema richiesti per l’inquinamento ambientale o l’alterazione del suo equilibrio cui si riferisce l’art. 452- quater cod. pen.

Un primo esempio dell’esigenza di tale verifica si rinviene nella sentenza “Catapano”, 35 laddove viene dato atto che nell’ordinanza cautelare impugnata, relativa una diffusa attività di pesca delle oloturie (c.d. cetrioli di mare), il Tribunale del riesame, dopo aver dato atto del fondamentale ruolo svolto da tali organismi nel contesto ambientale nel quale sono inseriti, come attestato dai dati scientifici riportati in una relazione tecnica acquisita agli atti, aveva preso in considerazione la quantità del pescato, la diffusione del fenomeno ed il significativo spostamento dei pescatori dalle zone storicamente frequentate, documentato dalle annotazioni di polizia giudiziaria e dalle attività di diretta osservazione.

L’art. 452-quater cod. pen. si riferisce, come già detto, nelle prime due ipotesi di disastro ambientale, alla alterazione dell’equilibrio di un ecosistema, la quale può essere individuata (in assenza, anche in questo caso, di specifica definizione), in una modifica significativa, ad opera di un fattore esterno, dell’originario assetto dell’ecosistema che, agendo sul suo equilibrio, cioè sulla stabilità del suo stato, ne altera la interazione funzionale delle singole componenti.

In dottrina 36 si è richiamata testualmente la definizione di “equilibrio biologico”, rinvenibile in un noto vocabolario, quale “ rapporto quantitativo costante che si stabilisce in un determinato ambiente tra i rappresentanti delle varie specie animali e vegetali, legati tra loro da relazioni antagonistiche o mutualistiche, che è condizione indispensabile della loro persistenza 37, altri hanno fatto riferimento al concetto di “stabilità ecologica”, con la conseguenza che la lesione dell’equilibrio è la lesione di una stabilità di un ecosistema, cioè della capacità di un sistema ecologico di tornare allo stato di equilibrio dopo una perturbazione momentanea generata da un comportamento umano 38, mentre in altra occasione si è fatto riferimento alla difficoltà per la pubblica accusa di dimostrare nel processo il verificarsi di una delle due ipotesi di alterazione dell’equilibrio di un ecosistema richieste per il disastro ambientale. 39

Tale ultimo assunto, pur in assenza, allo stato, di una casistica specifica, non pare condivisibile, atteso che la sostanziale coincidenza delle diverse definizioni di ecosistema di cui si è detto e la distinzione, anche in termine di gravità degli effetti delle condotte definite dall’art. 452-bis cod. pen. e dall’art. 452-quater cod. pen., di cui si dirà appresso, consentono di definire adeguatamente, seppure non in termini netti, la situazione richiesta per la configurazione del reato, come già avvenuto, peraltro, nel caso esaminato dalla già citata sentenza “Catapano”, ove, per quanto era dato rilevare al giudice di legittimità, la provvisoria contestazione, in sede cautelare, dei fatti accertati con le modalità in precedenza descritte, riguardava tanto l’ipotesi di inquinamento ambientale che quella di disastro.

In altre parole, la effettiva consistenza delle condotte richieste, ricavabile dal confronto delle due disposizioni, in presenza di dati fattuali obiettivamente valutabili, acquisiti anche, ma non solo, mediante accertamenti di carattere tecnico scientifico, consente agevolmente al giudice penale di verificare entro quale ambito collocare le condotte contestate, sebbene debba tenersi conto delle ulteriori, comprensibili preoccupazioni rappresentate dalla dottrina nel considerare che, presupponendo la verifica dell’alterazione un confronto con situazioni preesistenti, tale accertamento potrebbe non essere possibile o, comunque, di difficile attuazione in zone industrializzate o fortemente antropizzate per le quali non siano disponibili dati di confronto 40.

Come si è già detto, secondo le alternative ipotesi contemplate dall’art. 452-quater ai nn. 1 e 2, l’alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema deve essere irreversibile, ovvero eliminabile a condizioni particolarmente onerose e con provvedimenti eccezionali.

Si tratta, come già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, 41 di situazione che il legislatore ha elencato secondo una gravità progressiva, riferendosi il n. 1 ad un’alterazione irreversibile, che esclude, quindi, ogni possibile reintegrazione delle precedenti condizioni ed il n. 2 ad un’alterazione, invece, reversibile, ma la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Vanno, a tale proposito, condivise le osservazioni formulate nella già citata relazione dell’Ufficio del massimario della Corte di cassazione, 42 laddove si ritiene irreversibile anche la situazione per la quale occorra, per una sua eventuale reversibilità, il “ decorso di un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da non poter essere rapportabile alle categorie dell’agire umano; non sembra cioè poter aver credito un’opinione per la quale un ecosistema non può considerarsi irreversibilmente distrutto finché ne è teoricamente possibile, ipotizzando la compresenza di tutti gli ulteriori presupposti favorevoli, un ipotetico ripristino in un periodo però sensibilmente lungo o addirittura lunghissimo di tempo ”.

Altrettanto plausibile appare il ragionamento secondo il quale, nel caso dell’alterazione riparabile di cui al n. 2 dell’art. 452-quater cod. pen., il richiamo alla particolare onerosità dell’eliminazione non è riferibile al soggetto responsabile del fatto, bensì agli interventi pubblici necessari, come desumibile dall’ulteriore menzione dei “provvedimenti eccezionali” effettuata utilizzando un termine indicativo di un atto tipico della pubblica amministrazione 43.

Non presenta, invece, particolari problemi l’individuazione del momento consumativo del reato in relazione a queste due prime ipotesi in esame, in quanto coincidente con la produzione degli effetti della condotta descritta, trattandosi pacificamente di reato istantaneo ad effetti permanenti.

Identica natura presenta il meno grave reato di inquinamento ambientale, la cui condotta tipica merita, a questo punto, di essere confrontata con quella del delitto in esame, evidenziando, anche in questo caso, la gravità progressiva delle condotte descritte nei due reati che, complessivamente considerati, presentano un ambito di operatività estremamente ampio, che spazia dalla mera compromissione al deterioramento di singole matrici ambientali, di un ecosistema o delle sue componenti 44, fino alla alterazione irreversibile o solo eccezionalmente recuperabile di un intero ecosistema, ovvero quando la rilevanza del fatto, per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo, determini un pericolo per la pubblica incolumità (ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 452-quater cod. pen.).

La medesima natura di reato istantaneo ad effetti permanenti consente di utilizzare, anche per il disastro ambientale, il contributo interpretativo offerto dalla giurisprudenza, la quale, richiamando i precedenti arresti in tema di danneggiamento di acque, ha precisato, riguardo al momento consumativo del delitto di inquinamento ambientale: “il f atto che, ai fini del reato di "inquinamento ambientale" non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno comporta che, fin quando tale irreversibilità non si verifica, le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o co m promissione non costituiscono "post factum" non punibile (…). E' dunque possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo art. 452- quater, cod. pen.; non esistono zone franche intermedie tra i due reati 45.

A diverse conseguenze porta invece la ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 452- quater cod. pen., per cui si pongono le medesime questioni affrontate con riferimento al disastro innominato, rispetto al quale la giurisprudenza ha precisato che il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie, risultando effetti “ estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione” con la conseguenza che “non rilevano, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione, eventuali successivi decessi o lesioni pur riconducibili al disastro 46, ovvero con la cessazione dell’attività produttiva della situazione offensiva 47.

Le conclusioni cui si era pervenuti nella sentenza “Schmidheiny” appena ricordata, che tanto clamore aveva suscitato nell’opinione pubblica, hanno verosimilmente indotto il legislatore a trovare una diversa soluzione nel raddoppio dei termini di prescrizione, che ha però lasciato identico il momento di consumazione del reato, pur in presenza di interessanti contributi della dottrina che tengono conto delle concrete modalità di causazione di determinati fenomeni inquinanti, talvolta differiti nel tempo (come nel caso del lento rilascio delle sostanze nocive nell’aria o nell’acqua rispetto alla loro originaria immissione nel suolo) 48 le quali, come pure ricordato, trovano un ostacolo, al momento difficilmente sormontabile, nell’orientamento tradizionale, il quale “ esige che il protrarsi dell’offesa dipenda dal protrarsi della condotta (o dall’inerzia in presenza di obblighi giuridici di impedimento dell’evento 49

La condotta descritta nell’art. 452-quater al n. 3 si pone, sostanzialmente, a chiusura del sistema di condotte punibili, sanzionando qualsiasi comportamento che, ancorché non produttivo degli specifici effetti descritti nei numeri precedenti 50, determini un’offesa alla pubblica incolumità di particolare rilevanza per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo 51.

La collocazione di tale condotta nell’ambito specifico del delitto di disastro ambientale e le ragioni per le quali va tenuta distinta dalle altre due ipotesi, pur non eliminando affatto la obiettiva genericità della formulazione utilizzata dal legislatore, prevedibilmente foriera di seri problemi nella pratica applicazione, deve ritenersi riferita a condotte comunque incidenti sull’ambiente, rispetto alle quali, come si è detto, il pericolo per la pubblica incolumità rappresenta una diretta conseguenza pur in assenza delle altre situazioni contemplate dalla norma.

Il riferimento alla pubblica incolumità pone, peraltro, ulteriori problemi con riferimento alla situazione nella quale la condotta sanzionabile abbia determinato, quale conseguenza, la morte o lesioni personali, che hanno trovato in dottrina differenti soluzioni.

Si è fatta rilevare la mancanza di una previsione analoga a quella dell’art. 452-ter ( Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale ), ritenuta indicativa della volontà del legislatore di chiarire che la morte o lesioni non sono elementi costituivi del disastro ambientale 52, opinione condivisa anche facendo rilevare la maggiore gravità della pena prevista dall’art. 452- ter cod. pen. in caso di morte o lesioni di più persone per inquinamento ambientale doloso rispetto a quelle stabilite per il disastro ambientale ed operando un ulteriore distinguo tra offesa alla pubblica incolumità e offesa all’integrità fisica, giungendo alla conclusione che “ il lemma ‘persone offese o esposte a pericolo’ costituisca un endiadi, o al più comprenda messe in pericolo di un numero sia indeterminato che determinato di persone, ma non alluda in ogni caso a morte o lesioni”, con la conseguente applicabilità dell’art. 586 cod. pen. nel caso in cui “ dal disastro ambientale doloso derivino come conseguenza non voluta (ma colposamente causata) morti o lesioni 53.

Si è fatto tuttavia notare come l’ offesa alla pubblica incolumità non escluda l’eventualità di morte o lesioni e che una diversa soluzione interpretativa troverebbe comunque come ostacolo la locuzione “ persone offese o esposte al pericolo”, nella quale l’uso della disgiuntiva “o” evidenzia una precisa distinzione tra due categorie di soggetti, rispetto alla prima delle quali (“ persone offese ”) sono comprese la morte o le lesioni causate dall’evento inquinante, giungendo così ad una delimitazione dell’ambito di operatività della disposizione con riferimento all’ambito soggettivo, nel senso che, nel caso in cui l’agente sia sostenuto da dolo omicidiario, tale sua condotta sarebbe suscettibile di autonoma valutazione e distinta sanzione, operando invece l’art. 586 cod. pen. nel caso in cui la morte o le lesioni siano una conseguenza del disastro non voluta dall’agente 54.

L’art. 452- quinquies sanziona tanto l’inquinamento che il disastro ambientale colposi, stabilendo inoltre, al comma 2, per entrambi i reati, un ulteriore diminuzione di pena, pari ad un terzo, se dalla commissione dei fatti di cui agli articoli 452- bis e 452- quater deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale colposi e non dolosi, come emerge dal richiamo al comma precedente .

E’ stata pertanto considera ta la rilevanza penale di tali fatti quali delitti colposi di pericolo, analogamente a quanto disposto, per ciò che concerne i delitti contro la pubblica incolumità, dall'art. 450 cod. pen., il quale, tuttavia, limita la punibilità ai fatti di maggior rilievo, ma sanziona anche l'ipotesi d i persistenza del pericolo già sorto per altre cause non riconducibili all'agente, che non è invece prevista dall'art. 452- quinquies cod. pen.

Va a tale proposito segnalata la paventata possibilità di sovrapposizione di tali ipotesi di reato con le contravvenzioni ambientali già previste dal d.lgs. 152\ 20 0655, risolta tuttavia richiamando la correttezza dell’osservazione secondo la quale la disposizione ha una funzione di chiusura del sistema e copre solo quei fatti colposi, oggettivamente idonei a cagionare un inquinamento o un disastro ambientale, che non integrino, già di per se stessi, una contravvenzione 56.

L'ultimo comma dell'art. 452- qua ter stabilisce, inoltre, un aggravamento di pena quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

L 'art. 452- undecies cod. pen. prevede, in tutti i cas i di condanna o applicazione pena a seguito di «patteggiamento» per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, (nonché per quelli di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e per le associazioni di cui agli artt. 416 e 416- bis cod. pen. aggravate ai sensi dell'art. 452- octies ) , la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, sempre che non appartengano a persone estranee al reato.

L 'indicazione, contenuta nel comma 1 è, dunque, tassativa e non comprende i delitti colposi di cui all'art. 452- quinquies. Ciò nonostante, il comma 2, nel prevede re la possibilità della confisca « per equivalente », fa invece riferimento ai « delitti previsti nel presente titolo», così discostandosi, verosimilmente per mero errore, da quanto stabilito nel comma precedente , sebbene si sia sostenuto che, in mancanza di errori macroscopici e difetti di coordinamento, la diversa formulazione sia frutto di una precisa scelta del legislatore 57, ipotizzando si anche come sia stato ritenuto superfluo menzionare quella che potrebbe considerarsi una mera circostanza aggravante 58.

La confisca, peraltro , rispetto all'art. 322- ter cod. pen., non è limitata ai soli beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, ovvero ai beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o profitto, comprendendo anche, come si è visto, le cose che servirono a commettere il reato, ampliando non poco l'ambito di applicazione della disposizione, che potrà spiegare i suoi effetti, ad esempio, oltre che sui mezzi di trasporto, anche su interi impianti o singoli macchinari.

Viene inoltre espressamente indicato che la confisca opera anche sui beni dei quali il condannato ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona, mentre è esclusa rispetto ai beni appartenenti a persone estranee al reato, tra le quali non è compresa , come si è opportunamente rilevato , la persona giuridica « nell'ambito della cui attività produttiva o nel cui interesse l'inquinatore ha commesso il delitto ambientale »59. I l disastro ambientale rientra, infatti, tra i reati ambientali previsti dall'art. 25- undecies del d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nel quale la legge 68\2015 ha ora inserito anche i nuovi eco-reati.

L 'articolo 452- undecies stabilisce inoltre, al terzo comma, che i beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi siano messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi, senza tuttavia spiegare come.

I l comma 4 dell'art. 452- undecies esclude, in vece , l'applicabilità della confisca qualora l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi. L 'uso dell'avverbio «efficacemente» implica, ovviamente, che la messa in sicurezza e la bonifica abbiano prodotto gli effetti ordinariamente conseguenti alla loro attuazione.

Altra ipotesi di confisca, applicabile anche con riferimento al disastro ambientale, è quella operante a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 4 legge 68\2015, all'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

In tale ultima disposizione sono ora compresi, peraltro, oltre al disastro ambientale, anche i delitti di cui agli artt. 452- octies, comma 1 cod. pen. (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti ambientali) e 260 d.lgs. 152\06, rispetto ai quali, in caso di condanna o applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., va sempre disposta la confisca «del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilit à a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivit à economica ».

All’eventuale condanna o «patteggiamento» per disastro ambientale consegue, come disposto dall'art. 452-duodecies cod. pen., l’ordine del giudice provvedere al recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, la cui esecuzione va posta a carico del condannato e, in caso di insolvibilità dello stesso, delle persone giuridiche di cui all'art. 197 cod. pen. e che deve essere eseguito, come disposto dal comma 2, applicando le disposizioni di cui al titolo II della Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Come si è avuto modo di osservare 60, la disposizione in esame fa riferimento, oltre che al «ripristino dello stato dei luoghi», anche al «recupero» degli stessi. Tale ultimo termine non è chiaro e, per quanto se ne possa ricavare il significato dal contesto generale della norma, risulta avulso dalla terminologia solitamente utilizzata nella disciplina della tutela ambientale, andandosi a collocare tra quelle singolari formulazioni a cui il legislatore ha fatto ricorso anche in passato, come nel caso del « ripristino dello stato dell’ambiente», improvvisamente comparso nell'art. 53-bis dell'ormai abrogato d.lgs. 22\97, quando venne introdotto l'allora nuovo delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e tuttora presente nell'art. 260 d.lgs. 152\06.

Dunque, tanto il «recupero» che il «ripristino» dello stato dei luoghi, si è pure osservato, hanno pacificamente finalità riparatorie e mentre il secondo termine è riferito alla riconduzione dei luoghi al loro stato originario, riportandoli nelle stesse condizioni nelle quali si trovavano prima dell'azione delittuosa, il «recupero» implica un risultato diverso e di minore effetto, che pur non raggiungendo il risultato di ristabilire l'integrità e le funzionalità originarie dei luoghi, ne elimina comunque il degrado restituendoli all'uso.

Tale ipotesi trova peraltro conferma nel fatto che la norma prevede il ripristino (soluzione ritenuta, evidentemente, non sempre praticabile), quando sia tecnicamente possibile, utilizzando, anche in questo caso, termini generici che si prestano ad interpretazioni di comodo volte ad eludere l'obbligo, come già avviene per quello di separazione di rifiuti illecitamente miscelati di cui all'art. 187, comma 3 d.lgs. 152\06 (la cui inadempienza è sanzionata dall'art. 255, comma 3 dello stesso decreto), imposto al trasgressore qualora sia « tecnicamente ed economicamente possibile».

Luca RAMACCI

1 V., ad es. GALANTI,La tutela dell’ambiente tramite il diritto penale: prospettive di evoluzione in lexambiente.it; FIMIANI, Delitti ambientali: qualcosa si muove in Rifiuti, Luglio 2007, pag. 2 e segg; RAMACCI, Introduzione nel codice penale dei delitti contro l’ambiente. Ricordi e una proposta. ... , in Rapporto Ecomafia 2007, VERGINE, Sui «nuovi» delitti ambientali e sui «vecchi» problemi delle incriminazioni ambientali (parte I e II), in Amb. e Svil., 2007, n. 8, pag. 677 e segg., e n. 9, pag. 777 e segg.

2 La storia dell’impegno dell’associazione è raccontata nel volume “ Ecogiustzia è fatta. 1994 -2015 storia di una lunga marcia contro l’ecomafia in nome del popolo inquinato ” a cura di E. FONTANA, S. CIAFANI, P. RUGGIERO, Napoli, 2015

3 In Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68 in lexambiente.it, ricordavamo i calcinacci quotati nelle borse merci (con i famosi 18 decreti-legge in soli tre anni quando vigeva il d.P.R. 915\82), le note vicende del pet-coke e dei rottami ferrosi, il «Codice Ambientale” miracolosamente redatto, in pochissime sedute, dai famosi «saggi» nominati dal Ministero, che ad esempio vietava, nell'art. 199, fino al 2010, il «il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali » senza averci mai svelato cos'erano i rifiuti civili, per arrivare fino alle norme «salva-Ilva». L’elenco, peraltro, era parziale ed ulteriormente estensibile, potendosi richiamare, ad esempio, la vicenda dei “rifiuti militari”, curiosamente coincidenti con quelli oggetto di una nota sentenza della Cassazione relativa all’arsenale di La Spezia; le “nonne tecniche” (sic) dell’art. 183 lett. m) n. 3 del d.lgs. 152\06 nel testo in G.U.; la duplice meodifca, nello stesso decreto legislativo dell’art. 107 (l’art. 2, comma 8-bis e l’art. 2 comma 19 del d.lgs. 4\2008, modificavano, con testo diverso, l'art. 107, comma 3, inserendo anche, in un testo appena promulgato, un comma 8-bis); la resistenza a disciplinare compiutamente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica ed altro ancora.

4 Sull’argomento si vedano, ad esempio, FORZATI, Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d’eccezione oltre lo stato di diritto in Dir. Pen. Contemporaneo; RAMACCI Il "disastro ambientale" nella giurisprudenza di legittimità, in Amb. e Svil. n. 8-9/2012 pag. 722 ed in lexambiente.it VERGINE Il c.d. disastro ambientale: l’involuzione interpretativa dell’art. 434 cod.pen. in Amb. e Svil. n. 6\2013 pag. 534, parte prima e n. 7\2013, pag. 644, parte seconda, nonché RUGA RIVA Diritto penale dell'ambiente Torino, 2011 pagg. 179 e ss..

5 Corte cost.le sent. n.327\2008

6 FIMIANI La tutela penale dell’ambiente, Milano, 2015, pagg. 60 e ss.

7 Lo ricordano BELL e VALSECCHI inIl nuovo delitto di disastro ambientale:una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio

8 Cass. Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014 (dep. 2015), P.C., R.C. e Schmidheiny. V. anche Sez. 3, n. 46189 del 14/7/2011 , Passarielllo e altri;

9 PADOVANI Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente in Guida al diritto, agosto 2015

10 L’argomento era stato già affrontato in Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente…, cit. A conclusioni conformi perviene RUGA RIVA I nuovi ecoreati, Torino, 2015 pag. 25 ess.

11 FIMIANI, op. cit. pag. 103. L’A. definisce del tutto ultronea la clausola di riserva

12 FIMIANI, op cit. pagg. 103-104. nello stesso senso RUGA RIVA, op. cit. pag. 25 e ss.

13 V., ad es., AMENDOLA Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro ambientale "abusivo" e Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?, nonché PALMISANO Delitti contro l’ambiente, quand’è che un disastro si può dire ‘abusivo’?, tutti in lexambiente.it

14 Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente…, cit.

15 Lo ricordano AMENDOLA, op. cit. e RUGA RIVA op. cit. pag. 7.

16 Non sono comunque mancate critiche, da parte della dottrina, all’utilizzo dell’avverbio nella previgente disposizione. V. VERGINE Sul delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” in lexambiente.it

17 Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente…, cit.

18 Si è richiamato, a tale proposito, quanto affermato in Cass. Sez. 3 n. 13676 del 3 aprile 2007, Lovato ed altro con riferimento alla disciplina sui rifiuti nonché, in materia di urbanistica, da Cass. Sez. 3 n. 37847 del 16 settembre 2013, Sorini, Sez. 3, n. 21487 del 21 giugno 2006, Tantillo,

19 Cass. Sez. 3 n. 21030 del 21 maggio 2015, Furfaro ed altri, non massimata. In dottrina FIMIANI, op. cit. in tema di determinatezza della fattispecie richiama quanto osservato dalla Corte costituzionale nella sent. 172/2014

20 Cass. Sez. 3, n. 44449 del 4 novembre 2013, Ghidoli. Nello stesso senso, Sez. 3 n. 18669 del 6 maggio 2015, Gattuso; Sez. 3 n. 19018 del 2 maggio 2013, Battistello ed altri; Sez. 3 n. 46189 del 13 dicembre 2011, Passarielllo e altri; Sez. 3 n. 40845 del 19 novembre 2010, Del Prete ed altri Sez. 3 n. 358 dell' 8 gennaio 2008, Putrone in Dir. e Giur. Agr. Amb. n.7-8\2008 pag. 441 con nota di LO MONTE La locuzione "ingenti quantitativi" (art. 53 bis, D.Lgs. n. 22/97 ora art. 260, D.Lgs. n. 152/06) al vaglio della giurisprudenza: dall'indeterminatezza normativa alle tautologie interpretative ; Sez. 4 n. 13190 del 30 marzo 2007, Putrone; Sez. 5 n. 43330 del 7 dicembre 2006, Pellini; Sez. III 3 n. 40828 del 10 novembre 2005, Fradella in Riv. Pen. n. 4\2006 pag.440 con nota di MEDUGNO Traffico illecito rifiuti: ingiusto profitto e ingenti quantitativi. V. anche Sez. 3 n. 47870 del 22 dicembre 2011, Giommi ed altri; Sez. 3 n. 24148 del 16 giugno 2011, Accarino ed altri; Cass. Sez. 3 n. 8299 del 3 marzo 2010, Del Prete; Cass. Sez. 3 n. 4503 del 3 febbraio 2006, Samarati in Urban. e App. n. 5\2006, pag. 615 con nota di BISORI, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e pericolo per l'incolumità pubblica ed in Consul. Impr. Comm. Ind. n. 9\2006 pag. 1335 con nota di IZZO, Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)

21 FIMIANI, op cit. pag. 87, il quale richiama le conformi opinioni di altri Autori

22 RUGA RIVA, op cit. pag.7 e ss. In BELL VALSECCHI Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio, in penalecontemporaneo.it, la abusività della condotta riferibile a violazioni di disposizioni anche estranee al diritto ambientale viene individuata nella sostituzione, con l’avverbio “abusivamente”, della formulazione originariamente adottata dalla Camera dei deputati e della quale si è detto in precedenza

23 Cass. Sez. 3 n. 46170 del 21/9/2016, PM in proc. Simonelli

24 Cass. Sez. 3 n. 15865 del 31/1/2017, Rizzo; Sez. 3 n. 10515 del 27/10/2016 (dep. 2017), Sorvillo

25 Cass. Sez. 3, n.18934 del 15/3/2017, Catapano ed altri

26 BELL - VALSECCHI,op. cit., FIMIANI, op. cit. pag. 83

27 Recante “ Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377

28 Corte di cassazione – Ufficio del massimario Relazione. n. III/04/2015 del 29 maggio 2015

29 Sentenza n. 378/2007, ove la Corte costituzionale ha affermato che " non è da trascurare che la norma costituzionale pone accanto alla parola "ambiente" la parola "ecosistema": ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto ".

30 Cass. Sez. 3, n.18934 del 15/3/2017, Catapano ed altri

31 Cass. Sez. 3, n. 3147 del 4/2/1993, P.M. in proc. De Lieto, Rv. 19363801

32 Per una diffusa analisi sulla nozione di ecosistema, si veda anche MILITA Il disastro ambientale e la tutela delle aree protette o vincolate relazione tenuta a Napoli il 27/5/2016 nell’ambito del corso organizzato dalla SSM – Struttura territoriale del distretto della Corte di appello sul tema “Nuovo regime urbanistico e tutela del territorio”

33 RUGA RIVA, op. cit. pag. 5

34 FIMIANI, op. cit. pag. 84, ove si richiamano, in nota, le conformi opinioni di altri Autori

35 Cass. Sez. 3 n.18934\2017, cit.

36 FIMIANI, op. cit. pag. 96 - 97

37 La citazione è tratta dal vocabolario Treccani

38 DE SANTIS Il nuovo volto del diritto penale dell’ambiente, Roma, 2017, pag. 196

39 BELL – VALSECCHI, op. cit., rilevano, dopo aver dato conto dell’incerta individuazione della nozione di ecosistema, che “i n definitiva, quindi, la pubblica accusa, per dimostrare il ricorrere di una delle ipotesi di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 452 quater c.p.,non potrebbe accontentarsi di provare un fatto anche grave di compromissione di una matrice ambientale, ma dovrebbe provare che l’inquinamento ha cagionato il venir meno di un presunto equilibrio fra componenti biotiche e abiotiche di un sistema unitario identificabile, qualunque cosa ciò voglia dire ”.

40 In questi termini FIMIANI, op cit. pag. 97; RUGA RIVA, op. cit. pag. 32

41 Cass. Sez. 3 n. 18934/2017

42 Corte di cassazione – Ufficio del massimario Relazione. n. III/04/2015 del 29 maggio 2015, cit.

43 FIMIANI, op. cit.,pag. 98. L’A. evidenzia come di tale evenienza non facciano cenno gli altri commentatori, che pure censurano la genericità dei concetti di particolare onerosità ed eccezionalità dei provvedimenti.

44 In Cass. Sez. 3 n. 46170 del 21/9/2016 PM in proc. Simonelli si è osservato, a proposito della compromissione e del deterioramento che “l 'indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva “o” svolge una funzione di collegamento tra i due termini - autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa tra loro - che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in un a alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della “compromissione”, in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di squilibrio funzionale”, perché inc i dente su i normali processi naturali correlati alla specific ità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del deterioramento, come “squilibrio strutturale”, caratterizzato da un decadimento d i stato o di qualità di questi ultimi . Da ciò consegue che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno de gli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quell o , più severamente punit o , del disastro ambientale di cui all'art. 452-quater cod. pen. ” In dottrina riconosce espressamente un rapporto di progressione criminosa tra le due fattispecie CAPPAI Il “disastro” del legislatore: gli incerti rapporti tra l’art.434 cod. pen. ed il nuovo art. 452- quater cod. pen.

45 Cass. Sez. 3 n.15865 del 31/1/2017, Rizzo. Stessi concetti erano stati espressi in Sez. 3 n. 10515 del 23/10/2016 (dep. 2017), Sorvillo

46 Cass. Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014 (dep.2015), P.C., R.C. e Schmidheiny, Rv. 26278901

47 Cass. Sez. 4, n. 32170 del 28/5/2014, Cirino ed altri, fattispecie relativa a disastro colposo, consistito nella dispersione incontrollata di polveri di amianto in uno stabilimento e negli ambienti di vita quotidiana dei lavoratori, così cagionando la morte per asbestosi polmonare e/o mesotelioma pleurico e/o tumore polmonare o l'insorgenza di malattie professionali in danno di numerosi lavoratori e rispetto alla quale si è rilevata la cessazione della condotta al momento della effettuazione di interventi innovativi o, al più, con la cessazione dell’attività dello stabilimento

48 MILITA Il disastro ambientale, da delitto innominato a tipico: la qualificazione del delitto come eventualmente permanente e la “responsabilità patrimoniale” in lexambiente.it

49 Tutto ciò è ricordato da RUGA RIVA Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico in Cass. Pen. n. 12\2016 pag. 4635 il quale richiama anche il contributo offerto da MASERA in La sentenza della Cassazione sul caso Eternit: analisi critica e spunti di riflessione in Riv. it. dir. e proc. pen. 2015, pag. 1565 e ss.

50 Altrimenti risultando tale previsione superflua, come ricordato da FIMIANI, op. cit. pag. 100 e RUGA RIVA, op. cit. pag. 34

51 Negli stessi termini FIMIANI, op. cit. pag.100, il quale così confuta la diversa opinione espressa da BELL – VALSECCCHI , op. cit., che, qualificato il delitto come reato di mera condotta, rilevano la genericità della formulazione e la possibile incostituzionalità per violazione del principio di legalità.

52 SIRACUSA L a legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ ecodelitti ”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente in penalecontemporaneo.it

53 Così RUGA RIVA, op. cit., pag.35. L’A. esclude anche le ipotesi alternative del riferimento alle lesioni lievissime, non comprese dall’art. 452-ter cod. pen., alle persone sottoposte a molestie (nel senso, ad esempio, previsto dall’art. 674 cod. pen.) o alle persone indeterminate.

54 FIMIANI op. cit. pag. 102. V. anche DE SANTIS, op. cit., pag. 201

55 FIMIANI, op. cit. pag. 108

56 Corte di cassazione – Ufficio del massimario Relazione. n. III/04/2015 del 29 maggio 2015, cit.

57 FIMIANI, op. cit., pag. 128

58 RUGA RIVA, op. cit. pag. 61

59 C. RUGA RIVA, cit., pag.62

60 Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68, cit.