DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 2008, n.33
Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonche' in prodotti per la carrozzeria. (GU n. 53 del 3-3-2008)
Entrata in vigore del provvedimento: 18/3/2008

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle
emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi
organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per
carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2004) ed, in particolare,
l'articolo 1, commi 3 e 5;
Visto il decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante
attuazione della direttiva 2004/42/CE;
Vista la decisione 2007/205/CE della Commissione, del 22 marzo
2007, che istituisce un formato comune per la prima relazione degli
Stati membri riguardante l'attuazione della direttiva 2004/42/CE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale ed in particolare
l'articolo 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 novembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 marzo 2006,
n. 161, le parole: «in conformita' al decreto ministeriale 16 gennaio
2004, n. 44» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita'
all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del
presente decreto, nonche' la Stazione sperimentale per le industrie
degli oli e dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 540, e, per il tramite delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, i soggetti che immettono sul
mercato i prodotti elencati nell'allegato I trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il
31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno,
i dati e le informazioni previsti all'allegato IV, riferiti all'anno
civile precedente.».
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006,
n. 161, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio» sono inserite le seguenti «e del mare, in qualita' di
autorita' competente ai sensi dell'articolo 5 della direttiva
2004/42/CE,».
4. All'allegato I, paragrafo 1, lettera d), del decreto legislativo
27 marzo 2006, n. 161, le parole: «pellicola opaca» sono sostituite
dalle seguenti: «pellicola coprente».
5. All'allegato I, paragrafo 1, lettera e), del decreto legislativo
27 marzo 2006, n. 161, le parole: «pellicola trasparente o semiopaca»
sono sostituite dalle seguenti: «pellicola trasparente o
semitrasparente».
6. All'allegato I, paragrafo 1, lettera f), ed all'allegato II,
tabella 1, lettera f), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161,
le parole: «impregnanti non filmogeni per legno» sono sostituite
dalle seguenti: «impregnanti per legno che formano una pellicola di
spessore minimo».
7. All'allegato I, paragrafo 2, lettera e), del decreto legislativo
27 marzo 2006, n. 161, le parole: «sigillanti per carrozzeria» sono
sostituite dalle seguenti: «sigillanti sottoscocca».
8. All'allegato II, tabella 2, lettera c), del decreto legislativo
27 marzo 2006, n. 161, la parola: «printer» e' sostituita dalla
seguente: «primer».
9. Dopo l'allegato III al decreto legislativo 27 marzo 2006, n.
161, e' aggiunto il seguente:
«"Allegato III-bis
TRASMISSIONE DI DATI E INFORMAZIONI
1. Dati e informazioni trasmessi dai soggetti che effettuano i
controlli.
1.1. Il numero dei controlli, indicando, per ciascun controllo:
- il destinatario (produttore, importatore o altri soggetti);
- il tipo di attivita' (sopralluogo, campionamento e analisi,
verifica delle giacenze e dei dati sulle vendite, controllo
dell'etichettatura, ecc.).
1.2. La distribuzione dei controlli rispetto ai mesi dell'anno ed
alle singole regioni.
1.3. I casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli,
in cui e' stata accertata, in riferimento a ciascun prodotto di cui
all'allegato I, la violazione dei valori limite previsti
dall'articolo 3, indicando, in riferimento a ciascun prodotto, il
quantitativo complessivo risultato non conforme.
1.4. I casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli,
in cui e' stata accertata la violazione degli obblighi di
etichettatura di cui all'articolo 4, indicando se vi sia stata la
contestuale violazione dei valori limite previsti dall'articolo 3.
1.5. Il costo complessivo stimato dei controlli ed il numero e la
qualifica dei soggetti adibiti.
2. Dati e informazioni trasmessi dai soggetti che immettono sul
mercato i prodotti elencati nell'allegato I.
2.1. Il numero di produttori, il numero di importatori ed il numero
degli altri soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati
nell'allegato I.
2.2. I quantitativi di prodotti elencati nell'allegato I immessi
sul mercato, distinguendo quelli rispettivamente immessi sul mercato
dai produttori, dagli importatori e da altri soggetti.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Scotti, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Scotti