Cass.Sez. III n. 3679 del 28 gennaio 2014 (UD 11 dic 2013)
Pres.Squassoni Est.Marini Ric.Zibetti e altri.
Elettrosmog.Misurazione emissioni atto irripetibile
In tema di inquinamento elettromagnetico, la misurazione delle fonti di emissione, in quanto condizionata da fattori esterni alla procedura di controllo e destinata a dare nel tempo risultati diversi, costituisce accertamento di natura irripetibile.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 11/12/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - N. 3615
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 28255/2012
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
ZIBETTI Angelo, nato a Caravaggio il 2/1/1936;
DE LORENZI Lorenzo, nato a Milano il 14/7/1937;
NULLI Giovanni, nato a Brescia il 26/7/1954;
RABIZZI Agostino, nato a Corzano il 10/5/1951;
ANGIOLETTI Maria Cecilia, nata a Selvino il 5/8/1935;
avverso la sentenza del 21/11/2011 della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza del 7/7/2008 del Tribunale di Brescia, ha:
- dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli imputati per il reato ex artt. 110 e 674 c.p., in relazione alla emittenti Radio Brescia Sette, RADIO RADICALE, Radio Studio 105 e Radio Super, fatti commessi fino al maggio 2005;
- confermato le statuizioni civili e condannato gli stessi al pagamento delle spese del grado delle parti civili;
- assolto i sigg. Riva, Vezzoli, Pagani e Nulli Giovanni dal reato contestato in relazione alle attività di Radio Classica Bresciana "per non avere commesso il fatto";
- revocato le relative statuizioni civili;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo rigettarsi tutti i ricorsi;
udito per le parti civili l'avv. Francesco Borasi, che ha concluso come da atto depositato a verbale e relativa nota spese;
uditi per gli imputati gli avv.ti Luca Jacopo Lauri, Giuseppe Rossodivita, Mario Vittore De Marzi, Ugo Bagalà e Piergiorgio Vittorini, che hanno concluso chiedendo accogliersi i rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Brescia in data 7/7/2008 gli odierni ricorrenti sono stati condannati con altri imputati in relazione al reato ex artt. 110 e 674 c.p., per avere causato emissioni di onde elettromagnetiche in valori superiori a quelli consentiti con D.M. n. 381 del 1998, mediante le antenne e i ripetitori installati sul Monte Maddalena di Brescia, e ciò quali esercenti gli impianti di radio- televisione "Radio Zeta" operante su frequenza 91.00, "Radio Studio Più", "Radio Super", "Radio Radicale" con condanna al risarcimento in favore della parti civili, da liquidarsi in separata sede, con fissazione di una somma di 10.000,00 Euro in favore di ciascuna parte civile (sigg. Faglia, Paterlin Pietro e Chiara, Buffoni, Saottini, Paterlini) a titolo di provvisionale; reato permanente fino al 29/2/2008.
Il Tribunale ha, invece, assolto gli imputati in relazione alle emittenti "Radio Zeta", con frequenza 102.10, "Studio Zeta Disco Radio", "Radio Studio Più Due" e "Super TV".
Il Tribunale ha ritenuto che le rilevazioni compiute dall'Arpa sia nel corso dell'anno 2000 sia nel corso dei mesi di aprile e maggio 2005 non lascino dubbi circa il superamento dei limiti di legge e l'esistenza di concrete molestie agli abitanti della zona; ha ritenuto, altresì, che i fatti fossero ancora attuali al 29/2/2008, come da contestazione suppletiva del Pubblico ministero. 2. Con la sentenza emessa in data del 21/11/2011 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, ha:
- dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli imputati per il reato ex artt. 110 e 674 c.p., in relazione alla emittente Radio Brescia Sette, nonché alle emittenti "Radio Radicale", "Radio Studio 105" e "Radio Super", fatti commessi fino al maggio 2005;
- confermato le statuizioni civili e condannato gli stessi al pagamento delle spese del grado delle parti civili;
- assolto i sigg. Riva, Vezzoli, Pagani e Nulli Giovanni dal reato contestato in relazione alle attività di "Radio Classica Bresciana" con la formula "per non avere commesso il fatto";
- revocato le relative statuizioni civili.
3. La Corte di appello ha, in estrema sintesi, affermato:
a) Le onde elettromagnetiche sono da ricomprendersi tra le "cose" cui riferisce l'art. 674 c.p., come ormai attestato dalla giurisprudenza con le sentenze della Sez. 3, n. 36845 del 13/5/2008, Tucci, e n. 15707 del 9/1/2009, Abbaneo;
b) Il reato ex art. 674 c.p., costituisce reato di pericolo concreto che viene integrato quando sussistano elementi ulteriori rispetto al mero superamento dei limiti fissati dal D.M. citato, superamento sanzionato in via amministrativa;
c) Ai concetti di "limite di esposizione" e di "valore di attenzione" fissati dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36, art. 3, fanno seguito i valori fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, rispettivamente di 20V/m e "6V/m";
d) Vi è prova in atti di malfunzionamento agli apparati elettronici utilizzati dagli abitanti delle abitazioni poste in prossimità delle antenne e dei ripetitori e vi è prova dei danni causati a persona portatrice di "pacemaker", tutti fatti che integrano sul pano oggettivo gli estremi del reato contestato;
e) Tali disturbi si sono concentrati negli anni 1995-2008, così che non risulta rilevante che alcuni episodi siano risalenti agli anni attorno al 1991, quando le emissioni si collocavano nella norma;
f) Il riepilogo e l'esame della normativa nazionale (citata) e regionale (L.R. 11 maggio 2001, n. 11) impongono di ritenere che le emissioni si collochino all'interno dei "casi non consentiti dalla legge", conclusione confermata dall'esame della disciplina concernente la c.d. "riduzione a conformità" prevista dal D.M. 10 settembre 1998, n. 381, e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 5, e attuata mediante l'adeguamento alle prescrizioni impartite a ciascun gestore nell'ipotesi che in una medesima località si sommino impianti di diffusione dei segnali. Contrariamente a quanto affermato per inciso dalla citata sentenza n. 15707/2009, il mancato rispetto delle prescrizioni volte a riportare le emissioni a conformità costituisce una violazione del regime autorizzatorio che riporta la condotta tra i casi non consentiti dalla legge;
g) L'esame dei risultati delle tre campagne di misurazione (2000, 2005 e 2008) impone di considerare che le misurazioni della sola banda larga, come quelle del 2008, non sono in grado di individuare i valori riferibili alle singole emittenti, così che esiste prova dei fatti contestati solo fino al mese di maggio 2005, con conseguente prescrizione del reato;
h) In presenza di domande civili tuttavia, occorre procedere all'ulteriore esame delle tematiche generate dalla complessità e incoerenza del sistema di riduzione a conformità, dovendosi arrestare l'esame ai controlli dell'anno 2005, i primi eseguiti dopo le prescrizioni impartite nell'anno 2000 a seguito delle verifiche Arpa, e non potendosi prendere come riferimento, per quanto si è detto i successivi controlli dell'anno 2008. L'esame in fatto degli esiti dei controlli 2005 impone di assolvere i sigg. Riva, Vezzoli, Pagani e Nulli (limitatamente a Radio Classica Bresciana) non risultando violazioni penalmente rilevanti;
i) Risultano, invece, violate nel 2005 le disposizioni impartite ai fini di riduzione a conformità dopo le misurazioni del 2000 con riferimento alle emittenti Radio Zeta (Zibetti Giovanni); Radio Circuito 29 (Rossini Alberto); Radio Brescia Sette (Nulli Giovanni); Radio Studio 105 (Di Lorenzo Lorenzo); Radio Super (Rabizzi Agostino); Radio Radicale (Angioletti Maria Cecilia);
j) Sussistono gli estremi dell'elemento soggettivo del reato, posto che i responsabili erano consapevoli del superamento dei limiti e avevano presentato progetti di risanamento al fine di ottenere le, ancora non concesse nel 2005, autorizzazioni comunali prevista dalla L.R. n. 11 del 2001, art. 10, citata;
k) Può, a tale proposito, ritenere sussistente in capo ai predetti imputati il dolo eventuale, e non il dolo diretto come concluso dal Tribunale, e questo giudizio esclude ogni dubbio rispetto all'esistenza quanto meno dell'elemento della colpa, che sarebbe da sola sufficiente a ritenere integrato il reato;
l) Vanno disattese le eccezioni che considerano i controlli Arpa eseguiti in violazione del disposto dell'art. 360 c.p.p.. In particolare: a) le misurazioni effettuate nell'anno 2000 non avevano riferimento ad attività d'indagine penale, furono eseguite su disposizione del Comune di Brescia e non si ravvisavano a priori situazioni di irregolarità, così che trova applicazione neppure l'art. 220 disp. att. c.p.p.; inoltre, i controlli furono effettuati previa comunicazione ai titolari degli impianti, e dunque con facoltà di contraddittorio; b) le misurazioni dell'anno 2005 furono eseguite nell'ambito di una campagna di verifiche amministrative a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa ed eseguito con l'intervento del ministero competente e previa convocazione dei responsabili delle singole emittenti, alcuni dei quali hanno partecipato alle misurazioni tramite consulenti; anche in tal caso non risulta applicabile l'art.220, citato, e piuttosto l'art. 223 disp. att. c.p.p.; non si versa, poi, in attività delegata specificamente dal Pubblico ministero, così che l'esistenza di una generica delega di indagine non comporta l'applicazione dell'art. 360 c.p.p.;
m) Vanno disattese le questioni relative alla mancata partecipazione dell'Ispettorato del Ministero delle Telecomunicazioni alle misurazioni dell'anno 2000;
n) Vanno disattese le questioni concernenti l'attendibilità tecnica dei risultati delle misurazioni;
o) Va escluso che possa ritenersi erroneamente rigettata l'istanza di oblazione presentata avanti il giudice di primo grado, posto che il persistere delle violazioni e l'assenza di condotte positive da parte degli imputati non consentivano un giudizio favorevole in ordine all'esistenza delle condizioni ex art. 162 c.p.;
p) Per gli imputati raggiunti da pronuncia di prescrizioni va confermata la condanna al risarcimento dei danni e vanno confermate le condivisibili motivazioni del primo giudice a sostegno della determinazione di una provvisionale.
4. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso i sigg. De Lorenzi, Zibetti, Nulli, Rabizzi e Angioletti e le parti civili hanno depositato memoria.
L'avv. Ugo Bagalà per il sig. DE LORENZI Lorenzo in relazione all'emittente "Radio Studio 105" in sintesi lamenta:
a. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), per avere i giudici di merito erroneamente applicato le regole in tema di concorso di persone ad ipotesi di reato monosogettive in quanto il superamento dei limiti fissati deve essere considerato con riferimento alla condotta del singolo, e ciò anche in caso di ipotesi di risanamento conseguente alla pluralità delle fonti di emissione. In assenza di un piano di bonifica e di precise indicazioni, il giudicante non può adottare valori soglia minori di quelli previsti dalla legge e in tal senso si richiama la sentenza n. 15707 del 2009 della Corte di cassazione;
b. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 522 c.p.p., comma 2, per avere i giudici di appello ritenuto violato il piano di bonifica, disciplinato dall'art. 6 e non dal D.M. n. 381 del 1998, artt. 3 e 4, questi solo richiamati nel capo d'imputazione; se è vero che la seconda parte della L. n. 36 del 2001, art. 15, comma 1, in caso di segnali multipli chiama a rispondere con sanzione amministrativa gestori che non si attengano al piano di risanamento, tutto questo non è contemplato dal capo di imputazione;
c. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 129 c.p.p., in quanto al mancato superamento dei limiti fissati per la propria emittente non può seguire per il ricorrente alcuna causazione di danni (sentenza n. 15707 del 2009, citata), con la conseguenza che la Corte di appello avrebbe dovuto emettere pronuncia assolutoria;
d. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.c., lett. e), per essere carente la prova del nesso di causalità fra le emissioni e le "molestie" e per essere stato il concetto di molestie esteso dalle persone agli apparati tecnici;
e. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. d), in relazione all'art. 495 c.p.p., e art. 844 c.c., per essere stata immotivatamente respinta la richiesta di provare alcune circostanze decisive;
f. Il ricorrente in ultimo avanza richiesta di sospensione della condanna civile ex art. 612 c.p.p..
L'Avv. Luca Jacopo Lauri per ZIBETTI Angelo in relazione all'emittente "Radio Zeta" in sintesi lamenta:
a. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto: 1) il mancato rispetto dell'ingiunzione a ridurre le emissioni in conformità nel più vasto contesto di una pluralità di emittenti assume rilievo solo ai fini della procedura amministrativa e non integra il presupposto della condotta tenuta "in casi non consentiti dalla legge", che sola ha rilevanza penale (Cass., Sez. 1, 27/2/2002, Suraci; 12/3/2002, n. 15717); 2) quanto alle conseguenze dannose, non solo manca la prova delle stesse, non desumibili solo dalla generiche dichiarazioni delle parti civili, ma il ricorrente ha adempiuto all'ordine di riduzione a conformità con riguardo al punto B, quello ove risiedono le parti civili, come la stessa sentenza riconosce a pag. 29;
b. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), perché la mancata partecipazione dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni alla campagna di misurazione ha reso i risultati incompleti e non attendibili, in contrasto con quanto la Corte di appello ha affermato a pag. 33 della motivazione;
c. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento all'elemento soggettivo del reato: le affermazioni contenute a pag. 36 della motivazione contrastano con l'assenza di prova circa la consapevolezza del ricorrente di concorrere con altri al superamento dei limiti e con la circostanza che l'emittente non ha mai superato detti limiti;
d. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 162 bis c.p., per avere la Corte di appello (pag. 37) richiamato le motivazioni dell'ordinanza del Tribunale in data 18/2/2008 (pag. 14 del ricorso) senza considerare che proprio con riferimento al punto B il ricorrente ebbe a ottemperare all'ordine di riduzione.
L'avv. Piergiorgio Vittorino nell'interesse di NULLI Giovanni in relazione all'emittente "Radio Brescia Sette", in sintesi lamenta:
a. Errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), sotto plurimi profili:
a.1 - l'espressione "casi non consentiti dalla legge" esclude che possano assumere rilievo atti di rilievo secondario quali l'ordine di riduzione a conformità emanato dall'autorità amministrativa;
a.2 - La L. n. 36 del 2001, art. 15, prevede che la violazione dei limiti esposizione e i valori di attenzione sia suscettibile di sanzione penale ove costituisca reato, mentre per il mancato rispetto dei piani di risanamento si applica la sola sanzione amministrativa;
tale conclusione è confermata dalla previsione di una sanzione amministrativa contenuta nel D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, convertito in L. 20 marzo 2001, n. 66, con riguardo ai piani di risanamento D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381, ex art. 5;
a.3 - ad analoghe conclusioni giunge la Corte di cassazione con la sentenza n. 15707 del 2009;
a.4 - Il vizio di motivazione va ravvisato nel fatto che, mentre il primo giudice aveva ravvisato il profilo dell'illecito nel contributo casuale che ogni singola emittente offriva al superamento complessivo dei valori di legge, e ciò senza che rilevi il livello di emissione individuale, la Corte di appello ha corretto il tiro e individuato la violazione nel mancato rispetto della riduzione a conformità, atto amministrativo che non può avere rilievo penale;
a.5 - Risulta smentita dalle prove in atti l'affermazione che "radio Brescia Sette" non abbia ottemperato al provvedimento emesso dall'Arpa dell'anno 2000 e risulta provato che nell'anno 2005 detta emittente e alcune altre sollecitarono l'autorizzazione a trasferire le emissioni in una diversa localizzazione al fine di "porre rimedio al riscontrato inquinamento elettromagnetico ambientale", ma tale richiesta non venne accolta a causa dell'inerzia degli altri soggetti che avrebbero dovuto contribuire al risultato;
b. errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con riguardo all'elemento oggettivo delle "molestie"; se la prova delle molestie alle persone deve essere rigorosamente provata e non può essere rimessa a sensazioni o timori soggettivi e privi di concretezza (Sez. 3, n. 1161 del 13/5/2008), così che va dimostrata la concreta idoneità delle emissioni a ledere o molestare i potenziali soggetti esposti e va dimostrata l'esistenza di un nesso casuale tra emissioni e molestie, deve considerarsi che secondo la Corte di appello solo nel maggio 2005 può dirsi provata la non ottemperanza eppure, illogicamente, individua casi di molestia tutti anteriori all'anno 2005 e, anzi, collocati nel periodo anteriore al'anno 2000;
c. errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con riguardo all'elemento soggettivo del dolo eventuale e con riguardo al concorso di persone nel reato: la Corte di appello (pag. 36) ha ritenuto sussistere il dolo eventuale concorsuale e, comunque, profili di colpa. In questo disattende i principi fissati con la citata sentenza n. 15707 del 2009, che esclude la possibilità di raffigurare un concorso tra persone che singolarmente tengono condotte lecite e agiscono al di fuori di un accordo con gli altri;
non solo, perché la Corte di appello ha omesso di considerare che alcune delle emittenti operavano in modo non conforme all'atto autorizzativo, e dunque, in modo illegittimo;
d. errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione alla decisione di rigettare l'istanza di oblazione ritualmente depositata.
Gli avv. Mario Vittore De Marzi e Giorgio Orrico nell'interesse di RABIZZI Agostino in relazione all'emittente "Radio Super", in sintesi lamentano:
a. errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per avere la Corte di appello: 1) impropriamente incluso le onde elettromagnetiche nel concetto di "cose" contenuto nel testo dell'art. 674 c.p., così estendendo l'area di intervento penale oltre il dettato normativo; 2) omesso di dimostrare l'idoneità di dette onde a offendere o molestare le persone;
b. vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con riguardo al contributo causale: nell'ano 2005 vennero controllati ben nove impianti di emissioni in più rispetto a quelli enti in epoca anteriore e furono registrati aumenti di valore nell'emissione e modificazioni nelle frequenze utilizzate in capo ad alcune emittenti controllate nell'anno 2000, così che la Corte di appello avrebbe dovuto escludere che tali modificazioni abbiano inciso in modo rilevante sui risultati delle misurazioni del 2005, tra l'altro effettuate dall'Arpa in modo parziale (motivo di appello n. 2, cui la Corte di appello non ha dato risposta);
c. vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con riguardo all'omessa indicazione di "Radio Super" tra quelle che la sentenza di primo grado ha individuato come corresponsabili del superamento dei limiti di legge e al mancato esame di tale profilo da parte del giudice di secondo grado.
L'avv. Giuseppe Rossodivita nell'interesse di Angioletti Cecilia Maria in relazione all'emittente "Radio Radicale" in sintesi lamenta:
a. Errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione alla disciplina sulla utilizzabilità degli atti di indagine e vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con riguardo alle rilevazioni Arpa del 2000 e del 2005 effettuate in banda stretta che sono state oggetto di specifiche eccezioni: si tratta di misurazioni irrepetibili effettuate in sede di delega d'indagine (cfr. allegato 1 al ricorso) senza il rispetto delle garanzie difensive e con violazione del'art. 220 disp. att. c.p.p.. Sul punto la Corte di appello si contraddice in modo evidente allorché in un primo passaggio qualifica quei controlli come ripetibili (pag. 33) e poi afferma che al momento del giudizio di appello la situazione è notevolmente cambiata e deve respingersi la richiesta di rinnovazione dibattimentale (pag. 34);
b. Errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per avere la Corte di appello: 1) omesso di rinnovare il dibattimento per verificare i calcoli effettuati dall'Arpa e verificare che la sommatoria delle intensità di emissione degli impianti oggetto di condanna non supera i valori di legge; 2) omesso di considerare che per il reato in esame non può parlarsi di contributo al superamento delle soglie operato su base concorsuale (Sez. 3, n. 15707 del 2009) e omesso di considerare che nessun concorso esisteva tra le determinazioni dei singoli gestori;
c. Errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per avere i giudici di merito attribuito al concetto di "cose" un significato che va oltre il dato letterale e la volontà del legislatore (il riferimento dell'art. 674 c.p., comma 1, era con ogni evidenza alle cose solide e liquide, spettando al comma 2 occuparsi di gas, vapori e fumi) fino a ricomprendervi le onde
elettromagnetiche che "cose" non sono.
Con memoria depositata in data 22/11/2013 l'avv. Francesco Borasi nell'interesse della parti civili Faglia, Paterlini Pietro, Chiara e Daniela, Buffoni e Saottini, sollecita la conferma della sentenza impugnata e procede all'esame dei principali motivi di ricorso proposti dagli imputati Rabizzi (pag.2 e ss.), De Lorenzi (pag. 6 e ss.), Angioletti (pag. 11 e ss.), Zibetti (pag.16 e ss.) e Nulli (pag.18 e ss.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Devono essere esaminate in via preliminare due censure che appaiono potenzialmente assorbenti delle altre. Escluso, infatti, che possano trovare accoglimento le questioni interpretative proposte dai ricorrenti con riferimento agli elementi essenziali della fattispecie ex art. 674 c.p., correttamente affrontati dalla Corte di appello (ad esempio, sulla riconducibilità delle onde elettromagnetiche al concetto di "cose" la sentenza impugnata ha opportunamente e correttamente richiamato le sentenze n. 15707 del 2009 e 36485 del 2008 di questa Sezione), vengono qui prese in esame una prima questione, proposta nell'interesse di più di un ricorrente, che, in relazione alle ipotesi di mancato rispetto dei limiti di emissione stabiliti dall'ordinamento, invoca il principio di specialità e l'applicabilità della sola sanzione amministrativa; quindi una seconda, proposta nell'interesse della sig.ra Angioletti per l'emittente "Radio Radicale", ma estensibile a tutti i ricorrenti atteso il suo carattere obiettivo, che lamenta la irritualità delle misurazioni effettuate nell'anno 2005 e la conseguente inutilizzabilità dei loro risultati in sede penale. 2. Quanto al primo profilo, la Corte ritiene che i ricorrenti concentrino l'attenzione sul regime sanzionatorio delle sole violazioni inerenti il superamento dei limiti fissati alle emissioni e omettano di considerare la specificità della contestazione ex art.674 cod. pen.. È evidente, infatti, che il reato ex art.674 cod. pen. ha come elemento costitutivo l'attitudine delle cose gettate a recare offesa o molestia e che tale elemento costituisce elemento specializzante rispetto ai presupposti applicativi delle contravvenzioni o degli illeciti previsti dalla legge n. 36 del 2001 anche in relazione al D.M. n. 381 del 1998. Si tratta di profilo che trova puntuale riconoscimento nell'ultima parte del capo d'imputazione ove si fa espresso rinvio alla attitudine offensiva delle onde elettromagnetiche. Parimenti, va escluso che il generale richiamo al D.M. n. 381 del 1998, e ai valori previsti dagli artt. 3 e 4, contenuto nell'imputazione, non ricomprenda le condotte che a titolo di concorso o cooperazione (si veda l'espresso richiamo all'art. 110 c.p.) contribuiscono al superamento dei valori consentiti. Tale conclusione comporta, inoltre, il rigetto della lamentata violazione dell'art. 516 c.p.p. e ss..
3. Merita, invece, accoglimento il secondo dei profili citati. Il ricorso Angioletti pone fondatamente in evidenza come la sentenza impugnata risulti viziata nella parte in cui da risposta alla censura contenuta nei motivi di appello con la quale si lamenta il mancato rispetto delle necessarie garanzie difensive in sede di accertamenti tecnici e misurazioni che hanno avuto luogo nel mese di maggio 2005. 4. Chiarito che le misurazioni operate dall'Arpa nell'anno 2000 avevano rispettato il contraddittorio con le parti interessate (pag.36 della motivazione) ed erano state avviate prima dell'inizio delle indagini penali (pag.32), la sentenza impugnata alle pagine 33 e 34 affronta il tema delle misurazioni dell'anno 2005, in sintesi affermando che: a) il Pubblico ministero aveva formulato una generica delega di indagine, così che non può trovare applicazione l'art. 360 c.p.p.; b) si è in presenza di accertamento ripetibile, "tant'è che nel tempo è stato ripetutole,anche sotto questo profilo non sussistono, le lamentate violazioni; c) la campagna di misurazioni dell'anno 2005 fu effettuata nel contesto di controlli amministrativi previa convocazione delle parti, come riferito dai testi Berna e Capretti; d) risulta perciò applicabile la procedura ex art. 223 disp. att. c.p.p., così assumendo rilievo l'avvenuto rispetto del contraddittorio mediante il previo avviso a tutti i gestori; e) non trova, invece, applicazione la procedura ex art. 220 disp. att. c.p.p., in quanto non si è in presenza di attività ispettiva o di vigilanza e in quanto gli indizi di reati sono stati rilevati solo al termine delle misurazioni.
5. Le argomentazioni così sintetizzate presentano due rilevanti aspetti di contraddittorietà.
5.1 - Il primo riguarda la asserita ripetibilità degli accertamenti e delle misurazioni. Questa affermazione è contraddetta innanzitutto dalla parte espositiva della sentenza impugnata là dove nel riportare i motivi di appello si evidenziano questioni di fatto che coinvolgono l'aumento nel tempo del numero delle emittenti presenti in loco e la variabilità dei livelli di emissione. È, poi, contraddetta da altra parte della motivazione là dove, come ricordato dalla ricorrente, gli stessi giudici di appello nel respingere il motivo d'impugnazione ex art. 603 c.p.p., affermano che la richiesta rinnovazione dibattimentale sollecitata al fine di verificare le misurazioni non è utilmente esperibile in quanto "alla data del giudizio di appello la situazione di fatto risulta notevolmente mutata". Del resto, deve convenirsi sul piano logico che le misurazioni di fonti di emissione risentano inevitabilmente di fattori esterni alla procedura di controllo e siano destinate a dare nel tempo risultati diversi.
5.2 - Il secondo riguarda la mancata risposta della sentenza impugnata ai temi sollevati dalla ricorrente Angioletti (ma anche dai motivi di appello Nulli, Riva Luca, Rabizzi) con
riferimento alla circostanza che gli accertamenti tecnici del maggio 2005 furono effettati nel contesto delle indagini penali e senza il rispetto delle forme previste dall'art. 360 c.p.p., e art. 210 disp. att. c.p.p..
La ricorrente ha allegato al ricorso copia della comunicazione Arpa prot. 0154075/05 del 9/11/2005 (che risulta trasmessa con fax in pari data), indirizzata al Pubblico ministero titolare del procedimento n.12438/2002 R.G.; la comunicazione, avente come oggetto "delega di attività d'indagine per emissioni elettromagnetiche impianti installati a Brescia sul Monte Maddalena in località Caravelle - Aggiornamento situazione", contiene la seguente premessa: "In riferimento alla delega d'indagine in oggetto e ad aggiornamento della ns. comunicazione Prot. 0149659/04 del 10/11/04 con la presente si notizia in merito alle indagini svolte da ARPA in località Caravelle".
Ora, l'intestazione della sentenza impugnata reca il riferimento al procedimento "N. 12438/02 R.G. Not. Reato" e tale circostanza richiama il medesimo numero di procedimento cui fa riferimento la nota Arpa del 9/11/2005.
Tali circostanze di fatto sono state ignorate dai giudici di appello e risulta così non adeguatamente motivata l'affermazione contenuta in sentenza circa la natura esclusivamente amministrativa della sede di accertamento delle emissioni. Va sul punto rilevato che ben diversa avrebbe dovuto essere la motivazione offerta per rigettare i motivi di appello qualora la decisione avesse presso le mosse dal carattere di atto d'indagine penale assegnato agli accertamenti in parola. L'avere ignorato tale profilo, compreso quello dell'attualità nel novembre 2005 di un'attività d'indagine avviata tre anni prima, non risulta compatibile, ne' sul piano interpretativo delle disposizioni di legge (si pensi all'art. 335 c.p.p.) ne' sul piano logico con l'omesso esame della correlata questione in ordine alle ragioni per cui la Procura della Repubblica non avrebbe considerato la comunicazione del novembre 2005 come nuova notizia di reato ed effettuato la conseguente iscrizione a registro generale. Del resto, è evidente che le misurazioni operate nel tempo, a partire dall'anno 2000 per arrivare all'anno 2008, sono state ricomprese all'interno della medesima indagine, hanno fatto parte del material probatorio e sono state oggetto delle specifiche e articolate considerazioni dei giudici di merito.
6. Si è in presenza di vizi della motivazione cui questa Corte non può dare risposta e che comporterebbero l'annullamento della sentenza con rinvio per un nuovo esame. Rileva, peraltro, la Corte che l'avvenuta declaratoria di prescrizione dei reati e il permanere di questioni concernenti l'azione proposta dalle parti civili impongono, in applicazione delle regole fissate dagli artt. 129, 578 e 622 c.p.p., e nel rispetto dei principi interpretativi emergenti dalla decisione delle Sezioni Unite penali all'udienza del 18 luglio 2013 su ricorso Sciortino e altro, di disporre il rinvio in favore del giudice civile competente in grado di appello.
7. Alla luce delle conclusioni così raggiunte e della conseguente statuizione in ordine alle azioni civili, si ritiene di rimettere al giudice civile le determinazioni in ordine alle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014