Cass. Sez. III n. 45247 del 9 ottobre 2018 (PU 5 giu 2018)
Pres. Andreazza Est. Macrì Ric. Francini
Rumore.Strepiti degli animali
La tesi difensiva che individuerebbe uno stretto collegamento tra l’art. 659 cod. pen. e l’art. 2052 cod. civ. non ha fondamento, perché la norma penale sanziona, per quel che interessa, chiunque arrechi disturbo alle occupazioni o riposo delle persone o agli spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, non impedendo gli strepiti degli animali, mentre la norma civile colpisce il proprietario dell’animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, quando l’animale arrechi danno a terzi, sia nel caso della custodia, sia nel caso di smarrimento o fuga, salvo la prova del caso fortuito.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 9.4.2015 il Tribunale di Siena ha condannato Francini Franco alla pena di € 2.500,00 di ammenda, oltre spese, pena sospesa e non menzione, per il reato di cui all’art. 659 cod. pen., perché, quale proprietario o comunque detentore di 21 cani meticci di razza simil segugio, detenuti all’interno di un terreno incolto recintato, non ne aveva impedito gli strepiti, anche di notte, causando disturbo alle occupazioni od al riposo delle persone dimoranti nelle vicinanze, in San Gimignano, località Fusaia, il 18.7.2011 (data d’ispezione dei luoghi), reato contestato come permanente al momento della formulazione del capo d’imputazione.
2. Con il primo motivo di ricorso, l’imputato deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale (art. 659 cod. pen.), in conseguenza dell’erronea applicazione della legge extrapenale (art. 2052 cod. civ). Precisa che, come connaturale ad ogni reato omissivo improprio, doveva comunque sussistere una posizione giuridica di garanzia in capo al soggetto agente, da cui far discendere l’obbligo giuridico di impedire l’evento. Il semplicistico ragionamento del Giudice di primo grado, secondo cui si poteva estendere l’obbligo d’impedire lo strepitìo dei cani, non solo al proprietario degli stessi, ma anche a chi, in quel momento, ne deteneva “la possibilità pratica”, ovvero esso imputato, comportava un’eccessiva ed ingiustificata estensione dell’area della responsabilità penale. Secondo l’art. 2052 cod. civ. solo il proprietario dell’animale o chi se ne serviva per il periodo in cui l’aveva in uso era responsabile dei danni cagionati dallo stesso, sia che fosse stato sotto la sua custodia, sia che fosse andato smarrito o fosse fuggito, salva la prova del caso fortuito. Ritiene che la responsabilità del proprietario dell’animale fosse alternativa a quella del soggetto che aveva in uso il medesimo. Conclude quindi per l’assenza di un obbligo giuridico di controllo, che incombeva solo sul legittimo proprietario, Salvestrelli Concetta. A tale conclusione si sarebbe dovuti pervenire, non solo tenendo conto della titolarità dei cani da parte della donna, ma anche del fatto che la cura degli animali, e quindi la loro custodia, era stata sempre di sua competenza. Anche il Sindaco aveva ricordato di aver ricevuto in ufficio la donna e non lui (“con Franco mi pare che non ci siamo mai visti”). Parimenti, il Giudice aveva accertato che i trenta cani erano accuditi dalla donna con l’aiuto di esso imputato. Pertanto, egli non poteva essere considerato titolare di alcun obbligo di garanzia nei confronti dei cani.
Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 659 cod. pen. Il Giudice aveva accertato che v’era un’oggettiva impossibilità alla soluzione del problema contestato. Senza un opportuno intervento del Comune di San Gimignano, l’obiettivo della sistemazione dei cani non avrebbe potuto essere raggiunto, siccome la proprietaria aveva installato il microchip, precludendo così la relativa accoglienza da parte del canile pubblico che riceveva solo cani abbandonati. Sarebbe rimasto il rimedio della soppressione, pratica che, al di là dell’improponibilità dal punto di vista etico, era giuridicamente inattuabile, perché nessun veterinario avrebbe potuto sopprimere degli animali in buono stato di salute. Insiste sull’inesigibilità della condotta e quindi sull’esclusione dell’elemento soggettivo.
Chiede l’annullamento della sentenza e la correzione dell’errore materiale della stessa, laddove era disposta la condanna di € 2.500,00 in luogo di quella di € 250,00 come in parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Giudice ha accertato che i 21 cani si trovavano nella proprietà dell’imputato e di Salvestrelli Concetta che faceva parte del suo nucleo familiare solo per accudire la di lui madre, anziana e gravemente malata; che nessun cane recava il microchip, ad eccezione di 4 cani rinvenuti nella falegnameria, decisamente più docili, che erano di proprietà dell’imputato, della sorella ed uno della Salvestrelli; che il problema non era solo il rumore eccessivo dei latrati ma anche la non conformità dei capanni sotto il profilo urbanistico e funzionale all’ospitalità dei cani; che successivamente gli animali avevano ricevuto il microchip ed erano stati assegnati alla Salvestrelli.
Quanto alla responsabilità del Francini ha osservato che, indipendentemente dalla proprietà, questi aveva la custodia dei cani di cui si prendeva cura, accudendoli e ristorandoli, e perciò rispondeva del reato nella forma omissiva, per non aver impedito gli strepiti, così recando disturbo alle persone. Condivisibilmente il Giudice ha precisato che il tardivo intervento comunale non era idoneo ad escludere la sua penale responsabilità sotto il profilo soggettivo, perché, trattandosi di contravvenzione, non occorreva l’intenzione dell’agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica, ma era sufficiente la volontarietà della condotta desunta dalla circostanza obiettiva della detenzione presso l’abitazione di numerosi cani di grossa taglia che latravano, guaivano e strepitavano ogni sera della notte. L’inesigibilità non era invocabile, perché categoria giuridica inesistente nel diritto penale, a meno della sua riconduzione alle cause di giustificazione o di esclusione della colpevolezza, che nella specie non ricorrevano.
La motivazione è immune dai vizi denunciati.
Innanzi tutto, non è sindacabile l’accertamento di fatto del ruolo del Francini come custode dei cani, il che è presupposto soggettivo idoneo ad integrare il reato contestato, con esclusione della violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Ed invero, la tesi difensiva che individuerebbe uno stretto collegamento tra l’art. 659 cod. pen. e l’art. 2052 cod. civ. non ha fondamento, perché la norma penale sanziona, per quel che interessa, chiunque arrechi disturbo alle occupazioni o riposo delle persone o agli spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, non impedendo gli strepiti degli animali, mentre la norma civile colpisce il proprietario dell’animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, quando l’animale arrechi danno a terzi, sia nel caso della custodia, sia nel caso di smarrimento o fuga, salvo la prova del caso fortuito. Dai repertori di giurisprudenza si ricava che l’art. 2052 cod. civ. è applicato nelle ipotesi di danni materiali da aggressione dell’animale o da urto di veicolo, mentre l’art. 659 cod. pen. nelle ipotesi di rumori molesti. Per questo motivo, la formulazione relativa all’individuazione del responsabile nella norma civile è più rigorosa rispetto a quella penale. Ciò nondimeno, nella dottrina civilistica l’espressione “chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso” ha un’interpretazione ampia che ricomprende chiunque eserciti sull’animale un potere effettivo di governo del tipo di quello che normalmente compete al proprietario, derivi questo potere da un rapporto giuridico o anche soltanto da un rapporto di fatto. L’impostazione è in linea con lo sviluppo della teoria della responsabilità da contatto nonché degli obblighi di protezione e garanzia, ed offre utili spunti di riflessione anche per il caso in esame, in cui il Francini, pur non essendo formalmente il proprietario dei cani (se non di pochi), intrattiene con gli stessi comunque un rapporto di fatto, siccome dimorano nella sua proprietà e si trovano quindi sotto il suo “governo”. Peraltro, il termine “custode” utilizzato dal Giudice per connotare il suo ruolo non presuppone la preventiva investitura formale da parte della proprietaria, bastando ai fini dell’art. 659 cod. pen. che il soggetto che abbia lato sensu il “controllo” dei cani non ne abbia impedito lo strepitìo. Al fine, va ricordato che il Giudice ha accertato che il vicino dell’imputato era stato costretto alla denuncia, esasperato da sette anni di latrati, ma soprattutto dalla perdita degli ospiti del suo agriturismo che avevano lamentato il mancato riposo notturno: si trattava di circa trenta cani, nati a seguito del mancato controllo degli accoppiamenti, e tenuti in capanni di proprietà dell’imputato non conformi sotto il profilo urbanistico, che, con il passare del tempo, avevano determinato una situazione insostenibile tant’era vero che egli stesso, di notte, tirava “le schioppettate” per farli stare zitti. In altri termini, il Giudice ha accertato l’esistenza di un canile “di fatto” nella proprietà e sotto il controllo dell’imputato, il che basta ai fini dell’attribuzione della responsabilità del reato di cui all’art. 659 cod. pen.
In secondo luogo, non è sindacabile l’accertamento di fatto dell’insussistenza delle cause di giustificazione o del caso fortuito o della forza maggiore, perché non ricorre la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., siccome la motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria.
Ribadito il sia pur risalente orientamento di questa Corte (comunque non superato), che, con sentenza Sez. 1, n. 1730/94, Villa, Rv 197087, aveva affermato che, ai fini dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 659 cod. pen., non occorreva l'intenzione dell'agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica, essendo sufficiente la volontarietà della condotta desunta da obiettive circostanze (fattispecie relativa alla detenzione presso l'abitazione di numerosi cani di grossa taglia e di pappagalli, che producevano latrati, guaiti e strepiti in ogni ora del giorno e della notte), va ricordato che il Giudice ha accennato alla necessità di un intervento extra ordinem del Comune non in termini di possibile esonero da responsabilità dell’imputato, bensì esclusivamente ai fini della valutazione del danno del vicino da parte del giudice del civile. Del resto, è inequivocabile, nell’economia della motivazione della decisione, che il Giudice abbia ritenuto l’imputato pienamente responsabile del reato, sia per non aver controllato le nascite sia per non aver mai adottato misure per la soluzione del problema.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Va tuttavia disposta la correzione della pena irrogata in dispositivo, dovuta ad un mero errore di digitazione, siccome nella parte motiva è indicata come ammenda la somma di € 250,00, pena legale rispetto alla prescrizione dell’art. 659 cod. pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso, il 5 giugno 2018.