Consiglio di Stato Sez. VI n. 10257 del 23 dicembre 2025
Elettrosmog.Stazione radio base e destinazione del fabbricato ove è collocata
Non vi può essere alcuna incompatibilità tra la presenza di una stazione radio base e la destinazione del fabbricato su cui essa è collocata dal momento che, come noto, la qualificazione di tali impianti come opere di urbanizzazione primaria li rende compatibili in linea generale con qualsiasi destinazione d’uso di edifici o aree
Pubblicato il 23/12/2025
N. 10257/2025REG.PROV.COLL.
N. 00733/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 733 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in proprio e nella qualità di legale rappresentate della Società Caterina S.a.s. di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Guglielmo Calcerano e Valerio Impellizzeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Fabio Francario e Katia Maretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 1534/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Valerio Impellizzeri, Fabio Francario e Filippo Pacciani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante ha impugnato avanti il Tar per il Veneto i seguenti atti: 1) Provvedimento unico conclusivo del procedimento (pratica SUAP ID 13970161009- 10022020-1543) rilasciato dal Comune di San Michele al Tagliamento in favore di ILIAD Italia S.p.a. per l’installazione di stazione radiobase denominata “-OMISSIS-”, in-OMISSIS- a Bibione - San Michele al Tagliamento; 2) Ricevuta del SUAP del Comune di San Michele al Tagliamento prot. REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0325115 del 17 novembre 2020, relativa all’istanza di autorizzazione per richiesta paesaggistica per installazione stazione; 3) Provvedimento di autorizzazione di cui all’art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 – art. 6 Legge Regionale 31.10.1994 n. 63 rilasciato dal Comune di San Michele al Tagliamento in data 5 ottobre 2020 in favore di ILIAD Italia S.p.a.; 4) Autorizzazione per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici n. 03661/0/33, rilasciata dal Comune di San Michele al Tagliamento in data 5 novembre 2020 in favore di ILIAD Italia S.p.a.; 5) Istanza di autorizzazione e richiesta paesaggistica per installazione stazione radiobase denominata “-OMISSIS-”, presentata dalla società ILIAD Italia S.p.a. al Comune San Michele al Tagliamento (protocollata al Suap di San Michele al Tagliamento in delega alla CCIAA di Venezia Rovigo, pratica n. 13970161009- 10022020-1543, del 06.03.2020); 6) Parere radioprotezionistico ai sensi del D. Lgs. 259/03 Class. X.30.01 – 085/NIR/20 del 10.04.2020, rilasciato dall’ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto in favore di ILIAD Italia S.p.a.; 7) Progetto di installazione di impianto tecnologico di radio telecomunicazioni per telefonia cellulare redatto da ILIAD Italia S.p.a., progetto architettonico e relazione tecnico illustrativa; 8) Progetto di installazione di impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare, relazione paesaggistica, redatta da ILIAD Italia S.p.a.; 9) Elaborato tecnico relativo allo stato di fatto e allo stato di progetto, redatto da ILIAD Italia S.p.a., conosciuto dall’odierna ricorrente in data 22 ottobre 2021; 10) Progetto di nuova installazione di impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare, Sistemi 5G700/UMTS900/LTE1800/LTE2100/LTE2600, analisi impatto elettromagnetico, redatto da ILIAD Italia S.p.a.
1.1 – Con il ricorso l’appellante ha chiesto altresì la dichiarazione dell’inefficacia: - del contratto di sublocazione di complesso residenziale tra la società -OMISSIS-S.r.l. e la società -OMISSIS-S.r.l. sottoscritto in data 1° aprile 2015, avente ad oggetto l’immobile sito in Bibione, frazione del Comune di San Michele al Tagliamento (particella 1189); - del contratto di sublocazione ad uso non abitativo tra la società -OMISSIS-S.r.l. e la società ILIAD Italia S.p.a. relativo alla porzione all’immobile sito in -OMISSIS-, località Bibione, Comune di San Michele al Tagliamento, nella parte in cui il locatore consente l’attività di gestione di reti e forniture di servizi di comunicazione elettronica e, in particolare, l’installazione, la gestione e l’utilizzazione degli impianti tecnici all’interno dell’immobile.
2 – A sostegno del ricorso l’appellante allegava che: - aveva iniziato improvvisamente ad accusare una serie di disturbi, mai riscontrati prima, quali insonnia, difficoltà di concentrazione, affaticamento, irritabilità e contratture muscolari e – in concomitanza con il verificarsi di tali problemi di salute – si era avveduta della installazione di una antenna per la telefonia sull’immobile sito al civico -OMISSIS-; - l’antenna distava, in linea d’aria, circa 3-4 metri dall’appartamento ove viveva; - aveva appreso della stipulazione di un contratto di sublocazione ad uso non abitativo e non turistico tra la società -OMISSIS-S.r.l.s. e la ILIAD ITALIA S.p.a, affinché quest’ultima potesse svolgere la propria attività di gestione di reti e fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche e, in particolare, installare, gestire e utilizzare propri impianti tecnici per la diffusione di segnali radioelettrici, collocati sull’immobile gestito dalla locatrice -OMISSIS-S.r.l.
2.1 – Secondo la ricorrente il Comune di San Michele al Tagliamento aveva autorizzato la società ILIAD ITALIA S.p.a ad installare una stazione radio base per telefonia mobile in prossimità della sua residenza in violazione della normativa di riferimento, nonché a seguito di attività istruttoria palesemente carente e superficiale, a partire dal mancato rilievo della circostanza che il contratto di sublocazione, in forza del quale ILIAD assume di poter disporre dell’area interessata, non contemplava tale peculiare uso.
3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
4 – L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
4.1 – Con il primo motivo contesta la sentenza impugnata nella parte in cui respinge le censure sviluppate in primo grado, con le quali era stata dedotta la carente istruttoria svolta dall’amministrazione in ordine all’effettiva compatibilità dell’impianto con la tutela del diritto alla salute, e senza tenere in alcuna considerazione le perizie di parte depositate dall’appellante.
Secondo l’appellante, il Tar si sarebbe limito a rilevare che era stato acquisito al procedimento il parere favorevole dell’ARPAV sul rispetto dei limiti di legge alle emissioni elettromagnetiche, senza tuttavia cogliere che, a causa delle inesatte ed incomplete rappresentazioni dello stato dei luoghi fornite da Iliad, i limiti in questione sarebbero stati erroneamente individuati.
La presunta “assenza di rischi per la salute” è contestata sulla scorta dagli apporti probatori di natura tecnica forniti dall’appellante, che evidenziano come la mancata rappresentazione di una parte degli edifici adiacenti all’antenna abbia comportato una erronea “verifica delle emissioni elettromagnetiche”.
Nello specifico, l’appellante prospetta che mentre l’impianto radio base si trova “sul tetto” di una parte dello stabile, di modo che la copertura edilizia di questa porzione di immobile attenua l’irraggiamento rispetto a chi si trovi all’interno di tale porzione, consentendo quindi l’utilizzo di un determinato parametro di salvaguardia ai fini delle verifiche di competenza di ARPAV, il medesimo impianto affaccia al contempo su un’altra parte del medesimo stabile, non rappresentata negli elaborati annessi all’istanza di autorizzazione, che si trova in linea d’aria a pochi metri di distanza dalle antenne, ed è esposto in maniera diretta alle emissioni elettromagnetiche.
4.2 – La censura è infondata.
La Sezione, viste le doglienze dell’appellante, con l’ordinanza n. 2957 del 2025 ha disposto una verificazione formulando i seguenti quesiti: a) descriva il Verificatore il progetto per cui è causa e la sua ubicazione rispetto alla proprietà di parte appellante; b) dica se la domanda (inclusi gli allegati e le rappresentazioni grafiche) presentata da Iliad sia esaustiva ai fini della valutazione dei rischi alla salute derivanti dall’impianto per cui è causa; c) dica se l’impianto, così come autorizzato, sia potenzialmente pregiudizievole per la salute dei dimoranti nell’unità abitativa dell’appellante.
L’esito della verificazione, di cui si condivide metodologia ed esiti e le cui valutazioni devono intendersi integralmente richiamate in questa sede, ha completamente smentito la prospettazione di parte appellante.
Infatti, tra l’altro, vi si legge:
- “la documentazione di progetto ILIAD agli atti di causa appare esaustiva ai fini della valutazione della esposizione ai campi elettromagnetici derivanti dall’impianto così come autorizzato. Il verificatore ha inoltre acquisto ulteriore documentazione relativa a richiesta di ampliamento presentata nel 2024. Dai progetti esaminati non sono emerse carenze, la valutazione della esposizione a campi elettromagnetici è contenuta nei progetti e comprende anche le proprietà di parte appellante. Si precisa infine che eventuali aspetti riguardanti l’identificazione dei locali risultano irrilevanti ai fini della risposta ai quesiti formulati, in quanto non influenzano in alcun modo l’intensità del campo elettromagnetico presente nella proprietà della parte appellante”;
- “l’impianto, in relazione all’unità abitativa dell’appellante, produce valori di campo elettrico che rientrano nel rispetto delle normative vigenti e dei limiti da queste prescritti. L’analisi svolta tratta la verifica dell’impianto così come attualmente autorizzato e configurato utilizzando sia i progetti ILIAD sia i dati reperiti presso ARPAV. Dalla analisi dei dati è stato accertato e dimostrato che l’attuale impianto produce valori di campo elettrico che rientrano nel rispetto delle normative vigenti e dei limiti da queste prescritti. Relativamente agli effetti delle radiazioni elettromagnetiche rispetto alla salute umana, i limiti di esposizione sono disciplinati dalle linee guida dell’ICNIRP (Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti) che sono state recepite a livello nazionale”.
Le contestazioni dell’appellante a tale esito non possono trovare accoglimento, dovendosi infatti recepire le valutazioni di cui alla relazione di verificazione depositata, che risulta del tutto esente dalle critiche svolte dall’appellante; in particolare, i quesiti non richiedevano necessariamente un accertamento in loco, bensì di verificare la corretta rappresentazione dello stato dei luoghi da parte di Iliad.
Alla luce dell’approfondimento istruttorio e dei suoi risultati il primo motivo di appello deve essere respinto, così come le istanze formulate da parte appellante all’esito della verificazione.
5 – Con il secondo motivo l’appellante sostiene che la sentenza impugnata sarebbe erronea anche nella parte in cui il Giudice di primo grado è addivenuto ad un’applicazione della normativa di settore (D. Lgs. n. 42/2004) fuorviante, senza valutare le conseguenze dell’estromissione della Regione Veneto dal procedimento e ritenendo ammissibile l’acquisizione del parere della competente Soprintendenza tramite una irrituale applicazione del meccanismo del silenzio-assenso.
L’appellante lamenta inoltre che l’acquisizione del parere per silenzio-assenso non è compatibile con il distinto modulo procedimentale della conferenza di servizi, tenuto conto che risultavano necessari, ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’installazione dell’antenna, due pareri tecnici, uno da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali e uno da parte dell’ARPAV; pertanto, secondo l’appellante l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto indire la conferenza di servizi.
L’appellante, in via di estremo subordine, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale riferita all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, rispetto al parametro costituito dagli artt. 1, 2, 3, 9, 32, 41 e 97 della Costituzione, sostenendo che la disposizione di cui all’art. 146 cit. comporta – se interpretata ed applicata come operato dall’Amministrazione Comunale con l’adozione dell’autorizzazione finale senza il coinvolgimento della Regione – un’inammissibile violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza e buon andamento.
5.1 – La censura è infondata.
La dedotta estromissione della Regione Veneto dal procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 non costituisce affatto una violazione di legge ma - al contrario - l’esatta applicazione della Legge Regionale del Veneto 31 ottobre 1994, n. 63 che, in merito alle funzioni concernenti la tutela dei beni culturali, ha disposto una subdelega espressa ai Comuni per il rilascio dei titoli autorizzativi in questione. Dunque, il procedimento seguito dal Comune di San Michele al Tagliamento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistico è perfettamente conforme alla delega disposta dall’art. 6 della stessa Legge regionale.
Nello specifico, si rileva che Iliad ha ottenuto un’autorizzazione paesaggistica espressa rilasciata in data 6 ottobre 2023 dal Comune di San Michele al Tagliamento, il quale si è correttamente pronunciato solamente dopo il silenzio della Soprintendenza, in virtù del meccanismo previsto dal comma 9 dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004.
L’art. 146, comma 7, del D. Lgs. n. 42/2004 stabilisce infatti che, entro quaranta giorni dalla ricezione dalla domanda di autorizzazione paesaggistica, l’Amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al Soprintendente la documentazione presentata dal soggetto istante, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dando comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente. Come precisato dal comma 9 del medesimo art. 146, decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’Amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
Peraltro, l’appellante fonda la propria censura su una disposizione che non era applicabile ratione temporis alla presente fattispecie. Infatti, si richiama una formulazione dell’art. 87, comma 6, D. Lgs. n. 259/2003 (nella parte in cui prevede l’obbligo di convocare la conferenza dei servizi “quando l’installazione dell’infrastruttura è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri”) successiva alla modifica apportata dall’art. 40, comma 2, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, certamente inapplicabile ad un procedimento che si è concluso con l’autorizzazione comunale del 17 novembre 2020.
Per le ragioni esposte risulta manifestamente infondata e irrilevante la questione di illegittimità costituzionale che l’appellante chiede si sollevare.
6 – Con il terzo motivo l’appellante lamenta che la P.A. non si sarebbe avveduta che il contratto di sublocazione allegato da Iliad non è in alcun modo idoneo ad abilitare l’operatore all’installazione di impianto radiobase, in quanto tale uso esorbita palesemente dai limiti di cui al sotteso contratto di locazione.
Secondo l’appellante il contratto depositato in giudizio da Iliad ammette esclusivamente la finalità turistica – o, in senso ampio, residenziale – e non si prevede in alcun modo la possibilità di installazione di antenne sul fabbricato di-OMISSIS-, Bibione.
L’appellante precisa che, seppur si dolga (anche) del fatto che l’impianto costituisca una minaccia alla propria attività imprenditoriale turistico-alberghiera, il vizio dedotto sta nella circostanza che il Comune, in sede istruttoria, non avrebbe considerato che il titolo privatistico prodotto dalla controinteressata al fine di dimostrare la disponibilità dell’area su cui insiste il traliccio, non ammette quel tipo di uso evidentemente di natura industriale.
6.1 - La censura è inammissibile e infondata.
In primo luogo, se ne rileva la tardività e inammissibilità, in quanto sollevata dalla ricorrente per la prima volta solamente nella memoria del 18 luglio 2023 e non nel ricorso principale.
Nel merito, la società ha spiegato che nella cartografia a pag. 11 del contratto è espressamente indicata la realizzazione della stazione radio base.
Più in generale, si osserva che non vi può essere alcuna incompatibilità tra la presenza di una stazione radio base e la destinazione del fabbricato su cui essa è collocata dal momento che, come noto, la qualificazione di tali impianti come opere di urbanizzazione primaria li rende compatibili in linea generale con qualsiasi destinazione d’uso di edifici o aree (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 6 luglio 2022, n. 5629).
7 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
A carico di parte appellante vanno altresì definitivamente poste le spese della verificazione che vanno liquidate in euro 10.800,00 +IVA, da cui detrarre l’acconto già versato, come da notula depositata dal verificatore.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore delle parti appellate costituite, che si liquidano in €1.500, per ciascuna, oltre accessori come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte appellante le spese della verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere




