L'art. 27 l. 182-2025 legge semplificazioni configura una lesione dei diritti fondamentali - ecco perché va impugnato alla Corte costituzionale

di G. TEODORO

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

Legge n. 182 del 2 dicembre 2025, pubblicata nella G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025 Entrata in vigore: 18 dicembre 2025

Il testo della legge in oggetto è stato presentato nella forma del disegno di legge il 5 luglio 2024 ed assegnato al Senato con il n. 1184. Nella stesura originaria non conteneva alcun richiamo a provvedimenti di semplificazione nel settore delle telecomunicazioni.

Nella versione approvata con modifiche dal Senato l’8 ottobre 2025, invece, è apparso il seguente art. 27.

Art. 27. (Modifica all’articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, per la semplificazione della pubblicazione dell’istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione)

1. All’articolo 44, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «a pubblicizzare l’i­stanza» sono inserite le seguenti: «anche sul portale web dedicato»;

b) dopo le parole: «caratteristici del­ l’impianto» sono inserite le seguenti: «; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell’istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

Nel testo presentato alla Camera con il n. 2655, il cui iter è iniziato il 29 ottobre 2025 e si è concluso con l’approvazione definitiva in Assemblea il 26 novembre 2025, l’art. 27 non è stato ritoccato, per cui le modifiche all’art. 44, comma 5 del Codice delle comunicazioni elettroniche relative agli effetti della mancata pubblicizzazione dell’istanza entreranno in vigore il 18 dicembre p.v.

IL VALORE DELL’OBBLIGO DI PUBBLICIZZARE LE ISTANZE NELLE PROCEDURE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TLC

L’Art. 44, comma 5 del C.C.E. pre-riforma, reca il seguente testo:

Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

L’obbligo di pubblicizzare l’istanza nelle forme e nei modi idonei ad una adeguata consultazione da parte del cittadino, risponde ad una specifica prescrizione: “assolve all’esigenza di sensibilizzare la popolazione coinvolta e diconsentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale”; inoltre, la pubblicizzazione va perseguita attraverso “ canali che effettivamente possano essere consultati, senza particolari difficoltà (es., pubblicazione su quotidiani locali o su altri siti dell’Amministrazione liberamente consultabili ed evidenziati dai cittadini della zona, dello stesso Comune o di comuni limitrofi ). (Ord. Corte Cost. 232/2007 -Sent. CdS 8436/2023).

La pubblicizzazione delle istanze, inoltre, concorre a garantire, attraverso una corretta ed efficace informazione nel territorio, la riduzione dei rischi per l’incolumità dei soggetti c.d. fragili, portatori di pacemaker o apparecchi elettromedicali, che vivono o lavorano nelle immediate vicinanze del sito individuato, e che risulterebbero potenzialmente esposti alle interferenze dei campi elettromagnetici prodotti dall’antenna.

Per cui, l’osservanza di tale adempimento ha un ruolo delicato e fondamentale, perché non incide solosulla trasparenza dell’informazione in merito a scelte che hanno conseguenze di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica e di decoro architettonico sull’assetto del territorio, ma ricade su aspetti vitali della salute umana.

Non a caso Il 27 maggio 2011 l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa ha adottato la risoluzione n°1815, con cui si raccomanda che gli Stati membri:

* “intraprendano tutte le ragionevoli misure per ridurre l’esposizione ai CEM (Campi Elettromagnetici), in particolare alle radiofrequenze emesse dai telefoni mobili (art.8.1.1)” ;

* “pongano particolare attenzione alle persone ‘elettro iper sensitive’ intolleranti ai CEM e introducano misure speciali per proteggerle, compresa la creazione di aree libere dalle onde non coperte dalla rete wireless (art.8.1.4)” ,

* “ per i bambini in generale e in particolare nelle scuole nelle classi, si dia la preferenza a connessioni internet cablate, e regolino severamente l’uso dei cellulari da parte degli alunni nei locali della scuola (art.8.3.2)”;

* “facciano valutazioni di rischio maggiormente orientate verso la prevenzione (8.5.1)” ;

Ne deriva che il raggiungimento dei predetti standard di tutela della salute si realizza, nel caso in esame, attraverso una adeguata informazione della cittadinanza , mediante attuazione degli obblighi di trasparenza incombenti sugli uffici pubblici.

Pertanto, fino ad oggi, l’omissione da parte di un Comune di tale adempimento prefigurava un vizio insanabile del titolo autorizzatorio per mancata partecipazione al procedimento: numerose, in tal senso, le pronunce del giudice amministrativo che negli anni hanno colpito questo vulnus (Sent. CdS 306/2015 – Sent. CdS 8436/2023 – Sent. CdS 11203/2023 – TAR Napoli 7230/2022 - TAR Lazio 5382/2025 e 16680/2025).

GLI EFFETTI DELLA RIFORMA

Dal 18 dicembre 2025 (data di entrata in vigore del nuovo art. 44, comma 5 CCE), la pubblicità dell’istanza è pur sempre qualificata come un adempimento obbligatorio, che può essere attuato anche attraverso il portale web dell’ente locale, ma la cui elusione non comporta più un vizio del procedimento, tale che il titolo autorizzativo, espresso o tacito che sia, possa essere annullato .

Peraltro, permane in capo al dirigente o funzionario inadempiente la responsabilità dell’omissione, che, tuttavia, rileva esclusivamente ai fini disciplinari e amministrativo-contabili.

Dunque, è evidente che l’intervento del legislatore, mirato – ufficialmente – a semplificare il procedimento amministrativo, nei fatti ha introdotto l’ennesimo favor alle Telco, con l’obiettivo di disinnescare le numerose azioni legali a cui fino ad oggi hanno fatto ricorso i cittadini, preoccupati per il venir meno dei principi di trasparenza e conoscibilità degli atti.

Si tratta di una evidente forzatura costituzionale, che mina i principi di democrazia e trasparenza degli atti amministrativi, contenuti negli artt. 3 e 97 della Costituzione e ribaditi nell’Ordinanza della Corte costituzionale n. 232 del 2007.

Ma v’è di più, perché in questo contesto viene posto in discussione perfino l’art. 32 Cost., in quanto, la privazione al cittadino del diritto alla preventiva conoscibilità dell’istanza, può configurare una lesione del principio fondamentale di tutela della salute. E gli effetti possono rivelarsi irreversibili, laddove viene negato a chi vive accanto al punto in cui sorgerà l’antenna di segnalare possibili rischi o di chiedere una diversa localizzazione.

Pertanto, la compressione di tali diritti (partecipazione, trasparenza, salute) deve incontrare l’attenzione e la sensibilità delle istituzioni territoriali (Regioni e Comuni), affinché l’evidente squilibrio generato da questo improvvido intervento legislativo possa essere quanto prima colmato, con il ripristino delle prerogative fondamentali per il cittadino.

E ciò sarà possibile solo se tali istituzioni si faranno carico di adire, nelle forme più opportune, le vie legali, per sollevare dinanzi alla Corte costituzionale il tema della illegittimità dell’art. 27 L. 182/2025.

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003)

Testo previgente

Modificazioni apportate dall’art. 27 dell’A.C. 2655

Art. 44

(Nuovi impianti – Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)

Art. 44

(Nuovi impianti – Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)

5. Copia dell’istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all’Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto. L’istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento.

Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

5. Copia dell’istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all’Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, anche sul portale web dedicato, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell’istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge 241/1990. L’istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento.

Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.