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TRIBUNALE DI VENEZIA – Ordinanza 14 aprile 2003 n. 214 G.U. Guerra.

Inquinamento elettromagnetico. Elettrodotto. Messa in sicurezza, delocalizzazione e parziale disattivazione degli impianti al fine di mantenere il rispetto del  limite di 0,4 microtesla ai valori di carico nominale nelle abitazioni dei ricorrenti esposti all'irradiazione.

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MOTIVI E DECISIONE

I ricorrenti, abitanti nelle immediate vicinanze della linea elettrica aerea ad alta tensione (220 kV) n. 217 Sovezene/Scorzè, hanno agito in via cautelare ex art. 700 c.p.c., assumendo di essere sottoposti a rilevante esposizione elettromagnetica (con valori superiori agli 0,2 microtesla, fino a punte di 12 microtesla), che pregiudicherebbe il loro diritto alla salute, inteso in senso ampio, comprensivo anche del diritto di vivere in un ambiente salubre.

Preannunciando una domanda di merito volta alla tutela di tale posizione giuridica, anche con la reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c., hanno chiesto la pronuncia di provvedimenti provvisori diretti all’interramento e/o la delocalizzazione o la messa in sicurezza delle linee elettriche da effettuarsi entro un termine stabilito e, nel frattempo, la limitazione del valore di corrente.

Tutti i resistenti hanno svolto articolate contestazioni in ordine alla fondatezza ricorso, sollevando altresì in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Tale questione va pertanto preliminarmente affrontata, facendo riferimento alla normativa di cui all’art. 33.2, lett. e) del decreto legislativo n. 80/89, come modificato dall’art. 7 della l. 21/7/2000, che ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la materia di pubblici servizi, comprendendo in tale ambito anche "le controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità".

Il tenore del criterio di riparto impone di procedere alla qualificazione la domanda, con l’avvertenza che ciò che rileva a tal fine non è tanto il contenuto dei provvedimenti urgenti richiesti in via cautelare, bensì l’azione di merito che verrà intrapresa, rispetto alla quale la cautela invocata si pone come strumentale. Ritiene questo giudice che dal contenuto del ricorso emerga, inequivocabilmente, che la cautela è funzionale al fruttuoso esercizio dell’azione di responsabilità aquiliana per l’asserita lesione del diritto alla salute, del quale si invoca la tutela anche con la reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c. Che poi quest’ultimo rimedio si concreti in una richiesta di ordinare ai resistenti un facere, prima in via provvisoria ed urgente e poi in via definitiva, costituisce una conseguenza normale dell’azione ex art. 2058 c.c., che quindi non può determinare una diversa qualificazione della domanda, come sostenuto dai resistenti, atteso che la reintegrazione in forma specifica implica sempre necessariamente una condanna ad un facere, non facere o ad un dare da parte del soggetto danneggiante.

"Nella giurisprudenza di legittimità si è ormai da tempo consolidato il principio secondo il quale a tutela del diritto alla salute il soggetto danneggiato da immissioni può esercitare, anche cumulativamente, l’azione inibitoria ex art. 844 c.c. (a tutela del diritto di proprietà e quindi di natura reale), l’azione di responsabilità aquiliana e l’azione di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. (vedasi Cass. sez. un. 15/10/1998 n. 10186, Cass. sez. un. 9/4/1973 n. 999 e Cass. 2/6/2000 n. 7420); sarebbe infatti del tutto contraddittorio riconoscere il suo carattere primario e fondamentale e limitarne la tutela al solo risarcimento del danno per equivalente.

Si può pertanto sostenere che la controversia vada classificata tra quelle meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona, ossia, secondo la più autorevole dottrina, tra quelle controversie relative a pretese risarcitorie che prescindono dalla impugnazione e dell’annullamento di provvedimenti amministrativi: a sostegno di tale intepretazione, va rammentato che l’opportunità di tale esclusione dalla giurisdizione amministrativa è stata espressamente sottolineata dal parere n. 30 del 1998 dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato, secondo cui dovevano appunto escludersi dalla giurisdizione amministrativa le controversie "meramente risarcitorie e, in particolare, quelle promosse dall’utente del servizio leso nella sua integrità fisica, ambito quest’ultimo attratto dalla materia della tutela della persona fisica". Ed è chiaro che il medesimo principio ispiratore vale, a fortori, quando la pretesa prescinde dal rapporto di utenza, come nel caso in esame. Non si può peraltro dubitare che il baricentro del ricorso sia proprio la tutela della salute come diritto individuale primario dei ricorrenti, senza che vi sia alcuna richiesta, nemmeno implicita, di sindacato sulla legittimità dell’operato del gestore del servizio pubblico o sull’esercizio della discrezionalità tecnica o amministrativa da parte dello stesso.

Alla stregua del suddetto criterio di riparto della giurisdizione, che prescinde dagli effetti della domanda, si deve escludere che possa assumere rilevanza in senso contrario la circostanza che l’accoglimento del ricorso sia destinato ad incidere sulle concrete modalità di erogazione del servizio da parte dei resistenti, tanto più che non può certamente essere preclusa una condanna ad un facere anche nei confronti di un soggetto pubblico qualora vi sia un pregiudizio attuale al bene fondamentale della salute (vedasi Cass. sez. un. 20/2/1992 n. 2092).

Nel merito, l’istruttoria espletata tramite richiesta di informazioni e di accertamenti all’ARPAV ed espletamento di c.t.u. medico-legale ha consentito di far emergere i seguenti elementi.

Tramite i rilievi svolti dall’ARPAV, peraltro con scarsa collaborazione da parte dei resistenti (come risulta dalle numerose missive di sollecito inviate dall’Agenzia anche al Tribunale per conoscenza), è stato verificato che nella quasi totalità delle misurazioni all’interno delle abitazioni dei ricorrenti è risultata un’induzione magnetica di valore ben superiore agli 0,4 microtesla, con medie anche di 4,35 e 3,45 microtesla in servizio normale invernale rispettivamente nelle abitazioni di Zanatta Olga e Lino Lazzari (vedasi elaborato depositato dall’ARPAV).

Si tratta di valori inferiori a quello di 100 microtesla stabiliti dal d.p.c.m. 23/4/1992 tuttora in vigore, ma superiori a quello di 0,2 microtesla stabilito dalla L. della Regione Veneto 30/6/1993. Osserva tuttavia questo giudice, aderendo all’indirizzo espresso dalla prevalente giurisprudenza sull’analoga questione dei parametri stabiliti in tema di immissioni acustiche, che il rispetto di tali limiti normativi, anche per il loro carattere pubblicistico, non implica una presunzione assoluta di liceità delle immissioni, ben potendo sussistere una situazione che, pur rispettosa dei limiti, si riveli in concreto lesiva, anche solo potenzialmente del diritto alla salute (il principio è stato affermato anche dalla sentenza Cass. 27/7/2000 n. 9893 riguardante un caso di inquinamento elettromagnetico).

Tale impostazione appare la più coerente con la necessità di dare piena tutela al diritto costituzionale anche in ambiti, qual è quello in esame, nei quali le conoscenze scientifiche non sono ancora giunte a risultati certi e definitivi.

Ciò premesso, al fine di valutare se effettivamente sussista un concreto pericolo per la salute dei ricorrenti, ci si riferisce agli esiti della c.t.u. collegiale disposta nel corso del procedimento, resasi necessaria non solo per esaminare le persone e le certificazioni sanitarie prodotte, ma altresì al fine di consentire al giudicante di orientarsi nella sterminata letteratura scientifica disponibile sull’argomento, richiamata e depositata dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni: visti il numero di ricorrenti e la complessità del quesito, si è ritenuto di nominare due medici-legali e tre esperti in medicina dell’ambiente, i quali sono giunti a conclusioni chiare, logicamente ineccepibili, sostenute da motivazione convincente e basate su fonti scientifiche costituite da studi svolti su incarico di istituzioni di indiscussa autorevolezza e imparzialità, ossia la monografia "Non- ionizing radiation, part. l. stutic and extremely low frequency (ELF) electric and magnetic fields. Volume 20.2002" dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione ed il Rapporto "Possibile health implications of subjective symptoms and electromagnetic fields" preparato dal gruppo europeo di esperti incaricato dalla Commissione Europea, DGC 1997.

In particolare, i c.t.u. hanno evidenziato che i campi magnetici ELF sono stati inseriti nella categoria 2B, ossia tra gli agenti qualificati come "possibili cancerogeni per l’uomo",con la seguente valutazione: "Vi è limitata evidenza nell’uomo di cancerogenicità dei campi magnetici ELF in relazione alla leucemia infantile. Vi è inadeguata evidenza nell’uomo di cancerogenicità dei campi magnetici ELF in relazione a tutti gli altri tumori. Vi è inadeguata evidenza negli animali da esperimento di cancerogenicità dei campi magnetici ELF"; è comunque certo, come riferiscono i c.t.u., che vi è un meccanismo fisico di base di interazione fra campi elettromagnetici ELF e organismi viventi che comporta l’individuazione di campi elettrici e correnti associate nei tessuti.

Dalla relazione emerge inoltre che la valutazione IARC in merito al rischio di leucemia infantile è basata su un’analisi combinata innanzitutto dei risultati di nove studi epidemiologici ben condotti (Albhol et al. 2000), in occasione dei quali non è stato rilevato alcun eccesso di rischio per esposizioni a campi magnetici ELF al di sotto di 0,4 microtesla e un eccesso di rischio pari al doppio per esposizioni superiori a 0,4 microtesla, oltre che su un’altra analisi combinata di quindici studi epidemiologici basata su criteri di inclusione meno restrittivi, e con un valore di soglia superiore fissato a 0,3 microtesla, nella quale è stato evidenziato un rischio relativo di 1.7 per esposizioni superiori a 0,3 microtesla (Greenland al. 2000). Al riguardo, i c.t.u. hanno posto l’accento sul fatto che in tali studi è stata rilevata un’associazione statisticamente significativa tra l’incremento dell’esposizione e la leucemia infantile, con un rischio quasi doppio (rispettivamente di 2.0 per lo studio Ahlbom e di 1,7 per lo studio Greenland) rispetto alle esposizioni inferiori.

I c.t.u., pur segnalando il pericolo di distorsioni, peraltro connaturato al metodo epidemiologico, con osservazione del tutto coerente e condivisibile rilevano che lo stesso pericolo potrebbe agire sia nel senso di un aumento che di una riduzione del rischio.

E’ stato poi segnalato uno studio riportato nella monografia IARC (Bonhomme – Faivre et al. 1998) relativo a 13 persone professionalmente esposte a campi elettromagnetici ELF (50HZ) fra 0,09 microtesla e 6,6 microtesla per almeno 8 ore al giorno per un periodo da un anno a cinque anni; in questo gruppo fu evidenziata una significativa riduzione dei linfociti totali e dei CD2, CD3 e CD4, ed un aumento della cellule natural killer. In due di questi soggetti, cronicamente esposti a livelli di campo di 1,2 – 6,6 microtesla, furono rilevate leucopenia e neutropenia, che scomparvero alla cessazione dell’esposizione, e riapparvero alla ripresa della stessa.

Sulla base di tali studi, la consulenza, pur ritenendo che i ricorrenti visitati, non siano affetti da alcuna patologia riferibile con certezza all’esposizione a valori superiori a 0,4 microtesla possa comportare un rischio di leucemia per i bambini.

La chiarezza di tali conclusioni porta a riconoscere la sussistenza il fumus di fondatezza del diritto azionato in via cautelare, ossia la verosimile sussistenza di un pregiudizio attuale e grave al diritto alla salute dei ricorrenti, tra i quali ci sono ben nove bambini, pregiudizio riconducibile alle immissioni elettromagnetiche provenienti dagli impianti in questione e imputabile alle convenute sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, ritenendosi che l’omissione di cautele, allo stato delle conoscenze scientifiche, configuri comportamento colposo.

La peculiarità del giudizio cautelare e la natura del pericolo invocato consentono di superare le esitazioni che potrebbero sorgere in tema di accertamento del nesso di causalità che nel caso concreto non si manifesta certamente con fatti violenti o repentini, dai quali si possa evincere in maniera evidente il nesso eziologico; viceversa, si tratta di un processo lento e occulto, che allo stato può essere ricondotto alla sua causa solo attraverso gli studi statistici.

Va inoltre chiarito che ai fini della tutela invocata il diritto costituzionale alla salute va inteso nel senso più ampio (come interpretato fin dalla sentenza Cass. sez. un. 6/10/1979 n. 5172), comprensivo del diritto a vivere in un contesto ambientale salubre, che va tutelato anche in via preventiva, ossia in presenza di un mero pericolo di lesione: la tutela, per essere effettiva, non può infatti essere subordinata all’insorgenza di uno stato di malattia.

Oltre al pericolo di lesione all’integrità psico-fisica, e indipendentemente dallo stesso, sussistono concreti elementi – allo stato desumibili dall’omogeneità dei sintomi riferiti in occasione delle visite medico-legali effettuate su alcuni dei ricorrenti e risultanti anche da alcuni certificati medici prodotti in causa, che giustificavano il riconoscimento di un verosimile danno morale soggettivo consistente nel turbamento psichico determinato dalla preoccupazione per il rischio, con le conseguenti limitazioni del normale svolgimento della vita, danno riconosciuto da un recente indirizzo giurisprudenziale anche in ipotesi compromissione dell’ambiente (vedasi Cass. sez. un. Civ. 21/12/2002 n. 2515; Cass. 11/1/2001 n. 329; Cass. 26/2/1998 n. 2127; Appello di Milano 10/1/1997 in Foro It. Rep. 1997, voce Responsabilità Civile).

Va ravvisato anche il periculum in mora, in ragione della natura dei beni dei quali si chiede la tutela, in suscettibili di integrale riparazione in caso di lesioni e della evidente gravità, attualità ed imminenza del pericolo.

Il ricorso merita pertanto accoglimento, non ritenendosi di accedere all’ulteriore richiesta istruttoria di c.t.u. finalizzata ad individuare le modalità ed i termini per la messa in sicurezza delle linee elettriche, atteso che tale individuazione può essere effettuata autonomamente dalle resistenti, disponendo queste di mezzi tecnici e delle professionalità necessarie a tal fine.

Alle resistenti, per quanto di rispettiva competenza, andrà pertanto ordinato di mettere in sicurezza, entro il termine perentorio di dodici mesi, tramite lo spostamento e/o l’interramento delle linee indicate in ricorso in modo che all’interno delle abitazioni dei ricorrenti non sia superato il limite 0,4 microtesla ai valori di carico nominate; nel tempo necessario allo svolgimento dei lavori ordinari le resistenti dovranno disattivare parzialmente gli impianti in modo che all’interno delle abitazioni dei ricorrenti non sia superato il limite di 0,4 microtesla ai valori di carico nominale.

P.T.M.

Visti ed applicati gli artt. 669 sexies, 669 octies e 700 c.p.c., il Giudice Designato così provvede:

1) In accoglimento del ricorso, ordina alle società resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di mettere a sicurezza le linee elettriche indicate in ricorso entro il termine perentorio di dodici mesi, tramite lo spostamento e/o interramento delle stesse in modo che all’interno delle abitazioni dei ricorrenti non sia superato il limite 0,4 microtesla ai valori di carico nominale;

2) ordina alle resistenti, per quanto di rispettiva competenza, per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori, di disattivare parzialmente gli impianti in modo che all’interno delle abitazioni dei ricorrenti non sia superato il limite di 0,4 microtesla ai valori di carico nominale;

3) fissa il termine di trenta giorni per l’instaurazione del giudizio di merito.

Si comunichi.

Venezia, 8 aprile 2003

Il Giudice Designato

Dott. Antonella Guerra

Depositato il 14 aprile 2003.