TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 17, del 21 febbraio 2014
Elettrosmog.Legittimità criteri del Regolamento comunale per la localizzazione, l'installazione ed il monitoraggio degli impianti di telefonia mobile
In tale delicata materia vengono in conflitto diversi principi che richiedono un’armonizzazione a livello locale: innanzi tutto sulla base della normativa comunitaria e quella nazionale l'esistenza di una rete di telefonia mobile sull'intero territorio nazionale va considerata di preminente interesse pubblico, anche perché tra le libertà personali rientra quella di poter comunicare con mezzi radiomobili. L'esistenza di questo interesse generale va peraltro contemperata, come previsto dalla normativa vigente, con le esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica, della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali. La libertà personale di comunicazione è indubbiamente un valore che peraltro non è assoluto ma va bilanciato con altri valori come la salute pubblica, anche nel senso dell’applicazione del principio di precauzione, la tutela del paesaggio e dell’ambiente e l’armonia urbanistica. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00017/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2013, proposto da:
Telecom Italia Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tudor, con domicilio eletto presso lo stesso, in Trieste, Galleria Protti 1;
contro
Comune di Gorizia, rappresentato e difeso per legge dall'avvocato Stefano Piccoli, domiciliata in Trieste, via del Teatro Romano 7;
per l'annullamento
-della deliberazione del Consiglio Comunale di Gorizia dd. 25/03/2013 n.13 di approvazione del Regolamento comunale per la localizzazione, l'installazione ed il monitoraggio degli impianti di telefonia mobile, pubblicata sull'albo pretorio dalla data del 2.4.2013 alla data del 16.4.2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gorizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ditta ricorrente, titolare di autorizzazione per lo sviluppo del servizio radiomobile, fa presente di possedere nel comune di Gorizia 18 impianti i quali peraltro richiedono un aggiornamento tecnico per poter rispondere alle nuove esigenze e alle nuove modalità di diffusione e di sviluppo della rete telefonica.
Fa presente che la materia è disciplinata da una normativa speciale di settore che deroga a ogni altra normativa, compresa quella urbanistica comunale. Richiama in particolare l'articolo 87 del codice delle comunicazioni e cita sull'inquadramento generale una copiosa giurisprudenza. Lo scopo della normativa di matrice nazionale e comunitaria è garantire la diffusione dei servizi telefonici in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Spetta poi al legislatore statale fissare i limiti di esposizione, i valori attenzione e gli obiettivi di qualità in modo peraltro da garantire le prestazioni di un servizio di pubblica utilità e d’interesse generale.
La ditta illustra poi la normativa regionale in materia di localizzazione e realizzazione degli impianti per la telefonia mobile e in particolare la legge regionale 3 del 2011 che disciplina altresì i regolamenti comunali in materia.
Il regolamento approvato dal comune di Gorizia ad avviso della ditta ricorrente sarebbe in alcune disposizioni non conforme ai principi normativi statali e regionali in particolare per quanto riguarda gli articoli 4, 5, 6 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 20.
Come primo motivo di ricorso deduce la violazione della legge 36 del 2001 articolo 8, del decreto legislativo 259 del 2003 articoli 86 e 87 e della legge regionale 3 del 2011 articolo 16 da parte delle disposizioni del regolamento che impongono criteri localizzativi per le stazioni radio base; incompetenza assoluta.
Innanzitutto il gestore è costretto a fornire la prova che il sito prescelto è l'unico in grado di consentire il corretto funzionamento della rete e inoltre l'installazione deve avvenire su area pubblica e non su un'area privata. Per quanto riguarda le aree d’installazione condizionata ci sono limiti di distanza e alcuni criteri costruttivi che impediscono la realizzazione degli impianti. Il comune ha posto una serie di obblighi, oneri e condizioni che limitano la facoltà del gestore, sia per l'individuazione del sito unico possibile, sia per la minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo, per la minimizzazione dei fattori di inquinamento per edifici storici sia per le limitazioni costruttive e localizzative. Tutte le limitazioni renderebbero di fatto impossibile la localizzazione di adeguati impianti di radio base nel comune di Gorizia.
Inoltre non sarebbe consentito al Comune porre limitazioni legate a questioni urbanistiche edilizie o paesaggistiche. La costruzione di impianti non può essere assimilata alle normali costruzioni edilizie.
La regolamentazione comunale non può spingersi al punto da rendere eccessivamente onerosa o di impedire l'installazione di impianti nel territorio comunale; il comune vieta in particolare la realizzazione di impianti in tutte le zone residenziali, in alcune zone agricole e in alcune zone lungo il fiume.
Come secondo motivo deduce l'ulteriore violazione della legge 36 del 2001 articolo 8, del decreto legislativo 259 del 2003, articoli 86 e 87, della legge regionale 3 del 2011 articoli 16 e 17, violazione del principio dell'affidamento e incompetenza assoluta.
Anche le norme di cui al capo quattro del regolamento sono illegittime dove dettano la disciplina degli impianti non conformi ai criteri localizzativi fissati dal regolamento; si viola il principio che le disposizioni di tal genere possono operare solo per il futuro ma non sull'esistente. Il meccanismo automatico di delocalizzazione sarebbe quindi illegittimo.
Con la terza censura si contestano le procedure autorizzative disposte dal regolamento per violazione del decreto legislativo 259, articoli 86, 87, e 87 bis, per violazione della legge regionale 3 del 2011 articolo 18, per incompetenza, per violazione dell'articolo 1 della legge 241 del 1990.
L'amministrazione comunale introduce una serie di adempimenti documentali che non risultano richiesti dalla normativa regionale e nemmeno da quella nazionale e quindi contrasta con principio di semplificazione amministrativa.
Resiste in giudizio il Comune il quale ricostruita la vicenda contesta l'intero ricorso concludendo per il suo rigetto.
In successiva memoria depositata il 14 dicembre 2013 la ditta ricorrente ribadisce la propria posizione; lo stesso fa il Comune con memoria depositata il 16 dicembre 2013.
Infine nella pubblica udienza del 15 gennaio 2014, dopo approfondita discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente ricorso è il regolamento del comune di Gorizia il quale disciplina la localizzazione, installazione e monitoraggio degli impianti di telefonia mobile ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 3 del 2011.
In tale delicata materia vengono in conflitto diversi principi che richiedono un’armonizzazione a livello locale: innanzi tutto sulla base della normativa comunitaria e quella nazionale l'esistenza di una rete di telefonia mobile sull'intero territorio nazionale va considerata di preminente interesse pubblico, anche perché tra le libertà personali rientra quella di poter comunicare con mezzi radiomobili. L'esistenza di questo interesse generale va peraltro contemperata, come previsto dalla normativa vigente, con le esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica, della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali.
La libertà personale di comunicazione è indubbiamente un valore che peraltro non è assoluto ma va bilanciato con altri valori come la salute pubblica, anche nel senso dell’applicazione del principio di precauzione, la tutela del paesaggio e dell’ambiente e l’armonia urbanistica.
L'esistenza quindi di più interessi pubblici in qualche modo attualmente o potenzialmente in conflitto tra di loro ha richiesto un’elaborazione normativa e anche giurisprudenziale tale da consentire un’armonizzazione o comunque un ragionevole contemperamento delle varie esigenze.
Alcuni punti fermi oramai si possono considerare acquisiti: innanzitutto spetta allo Stato fissare i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità in riferimento all'inquinamento elettromagnetico.
Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia essa con la legge regionale 3 del 2011 ha espressamente disciplinato la materia, prevedendo all'articolo 16 che i comuni adottino ciascuno un proprio regolamento per la telefonia mobile, per disciplinare l'installazione sul proprio territorio di impianti. Tali regolamenti devono perseguire diverse finalità, tra cui la tutela della salute, l'uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico e ambientale, l'armonizzazione di tali esigenze con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni, l'individuazione di aree del territorio comunale preferenziali nonché di aree controindicate all'installazione degli impianti, intendendosi per controindicate quelle in cui la realizzazione di impianti è consentita solo a particolari condizioni. Inoltre il regolamento comunale prevede la riqualificazione delle aree anche tramite interventi di rilocalizzazione oltre che l'accorpamento degli impianti e la riduzione ove possibile del numero complessivi dei siti.
Ad una prima lettura risulta evidente come il regolamento in questa sede impugnato abbia come scopo quello di intervenire in modo positivo sul paesaggio del comune, mitigando gli impatti visivi e ambientali dei nuovi impianti. Il comune poi ha indicato espressamente i siti preferenziali e quelli controindicati; a tale proposito questo collegio fa presente come nel regolamento non vi sia mai alcun divieto assoluto o generalizzato di installazione di antenne per la telefonia mobile, anche perché le incompatibilità indicate non hanno mai valore assoluto ma possono essere superate dal gestore quando dimostri che non vi sono siti alternativi. Invero, non vi è nessun posto del territorio comunale in cui sia in assoluto vietata l'installazione, anche se per alcuni siti risulta prevista una serie di accertamenti e condizioni.
La giurisprudenza citata da parte ricorrente si riferisce invero a situazioni in cui il comune aveva posto un divieto assoluto di installazione di impianti ovvero aveva cercato di ottenere lo stesso risultato in maniera surrettizia.
Nel caso del comune di Gorizia non ci si trova in nessuno dei due casi, da un lato perché come visto nessun divieto assoluto viene posto in alcune zone del territorio comunale e d'altro lato in quanto le limitazioni e le condizioni apposte appaiono conformi a quanto previsto dalla legge regionale e a quanto indicato dalla giurisprudenza.
Per completezza va tenuto presente come la tutela del paesaggio e dell'ambiente storico della città risulta consentita anche in tale materia; in particolare il regolamento qui impugnato si limita ad vietare in alcune zone le attrezzature che hanno un maggior impatto negativo sul paesaggio, come i tralicci, i quali peraltro allo stato dell’arte possono essere agevolmente sostituiti da altri sistemi tecnologicamente avanzati e meno dannosi per l'ambiente.
Va poi ribadito come anche nelle zone sensibili, nella vicinanza cioè di scuole, ospedali o simili, è tuttavia consentito installare un impianto qualora venga dimostrato che non sussistono alternative praticabili. Per quanto riguarda la tutela dell'ambiente agricolo anche in tal caso non vi è alcun divieto assoluto nel regolamento comunale, ma solo l'obbligo di utilizzare i sistemi di diffusione più consoni alla peculiarità dell’ambiente.
Ovviamente quello che rileva ai fini dell'armonizzazione dei vari interessi è che la copertura dell'intero territorio sia garantita, non certo che tale copertura sia la più economica possibile.
Quanto fin qui indicato risulta sufficiente per contrastare il primo e principale motivo di gravame.
Quanto alla seconda censura riguardante la presunta delocalizzazione forzosa degli impianti il regolamento - rettamente interpretato - non prevede affatto un obbligo di delocalizzazione ma solamente un'eventuale delocalizzazione in occasione di una eventuale sostituzione delle antenne, un intervento cioè che supera l'ordinaria manutenzione e che quindi può essere agevolmente assimilato una nuova installazione. Quanto poi alle campagne di monitoraggio esse rientrano nel potere comunale di verifica dell'attuazione dei propri regolamenti e di per sé non risultano affatto lesive.
Quanto alla terza censura concernente una presunta violazione del divieto di aggravamento del procedimento, tutti i documenti o le procedure previste dal regolamento comunale mirano ad accertare e verificare alcune delle condizioni come visto legittime poste dal regolamento stesso e quindi non rientrano nel divieto di aggravamento che riguarda ovviamente un aggravamento non necessario per la tutela del pubblico interesse.
In sostanza, ad avviso di questo collegio il regolamento comunale non solo appare rispettoso della normativa regionale ma tale, correttamente interpretato, da consentire un equilibrio tra i vari interessi in gioco, compreso quello di una diffusione degli impianti di trasmissione, garantito dall’ordinamento, con gli altri interessi relativi alla tutela della salute, del paesaggio e dell'ambiente, interessi questi che spetta al comune tutelare anche con una concreta individuazione dei siti preferenziali e dei siti sconsigliati, il che è avvenuto nel caso senza che sia stato posto né direttamente né indirettamente alcun divieto assoluto. Per le medesime ragioni appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge regionale sopra citata, ventilata in ricorso, che appare ictu oculi rispettosa dell’equilibrio costituzionale delle competenze e degli interessi e valori in gioco.
Per tutte le sue indicate ragioni il ricorso va rigettato laddove le spese di giudizio secondo la nota regola del codice fanno carico alla parte soccombente e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ditta ricorrente alla rifusione a favore del Comune delle spese e onorari di giudizio che liquida in € 4000 oltre agli oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
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IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)