Cass. Sez. III n. 38856 del 23 agosto 2018 (Cc 4 dic 2017)
Pres. Cavallo Est. Di Nicola Ric. Schneider
Beni Ambientali.Mancanza o illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica.

Siccome la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica o la sua illegittimità costituisce, analogamente a quanto si ritiene per i reati urbanistici, un elemento normativo della fattispecie incriminatrice, di cui all’articolo 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 – non viene in rilievo, nel caso in cui si vengano eseguiti lavori su beni paesaggistici, il potere dell’autorità giudiziaria di disapplicare un atto amministrativo illegittimo, ma il potere di accertamento giurisdizionale, inteso quale diretta espressione del principio di legalità come declinato dall’articolo 101, comma 2, Cost., potere che compete pleno iure al giudice penale – il quale “risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito” (articolo 2, comma 1, del codice di procedura penale) – e dunque detto potere deve essere esercitato anche in ordine a un provvedimento (amministrativo) quando l’atto costituisce presupposto o elemento costitutivo di un reato o incide su di essi; cosicché l’esame del giudice penale non tende alla disapplicazione o meno dell’atto e non riguarda l’esistenza “ontologica” del provvedimento amministrativo, ma l’integrazione o meno della fattispecie penale in vista dell’interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente, assumendo una valenza descrittiva


RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame di Novara, in accoglimento dell’impugnazione cautelare proposta dal Pubblico Ministero ex articolo 322-bis del codice di procedura penale avverso l’ordinanza di parziale revoca del sequestro preventivo emessa in data 14 aprile 2017, ha disposto il sequestro preventivo della porzione dell’immobile adibito alla ristorazione compreso nell’impianto “Maggiora Park” in relazione al reato di cui all’articolo 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per l’annullamento dell’impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il difensore, articola un unico complesso motivo di impugnazione, qui enunciato, ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso si deduce la violazione di legge (articolo 606, comma 1, lettera b),  del codice di procedura penale), lamentandosi l’esercizio da parte del Giudice di  una valutazione discrezionale riservata dalla legge ad organi amministrativi in  riferimento alla L.R. n. 40 del 1998 ed allegato B2 n. 49 che attiene alla definizione di  pista permanente per la circolazione di veicoli a motore quale vincolo oggetto di  contestazione sul predetto immobile, nonché dell’articolo 321, commi 1 e 3, del codice di procedura penale per carenza dei presupposti a sostegno del vincolo cautelare reale sulla base di fatti sopravvenuti.
Si assume che la Provincia quale autorità preposta al vincolo  si è attivata dopo la notizia del sequestro e si è pronunciata specificando che solo la pista presente all’interno dell’impianto, ancorché utilizzata per alcuni eventi motoristici, si configura a tutti gli effetti come struttura permanente realizzata ed utilizzata senza la previa sottoposizione nella fase di verifica dell’impatto ambientale richiesta dall’articolo 10 della L.R. 40 del 1998 in quanto rientrante nella categoria B2-49 “piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore”.
II Tribunale del riesame, ad avviso della difesa, in violazione di legge ed esulando dai suoi poteri, ha ritenuto che la delibera Provinciale non abbia operato una valutazione sull’intero complesso, ma si sia limitata a valutare il rispetto delle originarie condizioni di utilizzo aggiungendo, in merito al locale destinato alla ristorazione e del quale era stata disposta la restituzione da parte del GIP, che il medesimo immobile non sarebbe stato oggetto né in positivo e neanche in negativo di alcun giudizio dell’autorità amministrativa,  incorrendo però in un vero e proprio travisamento del significato dell’atto amministrativo in palese violazione di legge trattandosi di decisione riservata per la legge regionale alla Provincia, con la conseguenza che ciò che non sarebbe ricompreso nella determina è evidentemente stato considerato al di fuori dell’applicazione di quel particolare vincolo ambientale e, quindi, regolare a tutti gli effetti.
Ne consegue che  il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la necessità di richiedere un’ulteriore valutazione d’impatto ambientale sussiste nella misura in cui si volesse conservare la pista per quel particolare utilizzo “motoristico” disciplinato per Convenzione con il Comune e solo in questo caso, secondo l’organo amministrativo preposto, tale situazione comporterebbe l’assoggettabilità della pista e delle opere serventi indicate nella ulteriore valutazione di impatto ambientale disattesa a suo tempo dal Comune e riconosciute dalla Provincia, in quanto situazione potenzialmente assimilabile, per la non rimozione delle opere ivi indicate, alla categoria delle “piste permanenti ad uso motoristico” indicata dalla normativa regionale, così come interpretata dalla Provincia.
Con l’ordinanza impugnata, nella sostanza, il Tribunale del Riesame, esulando dai suoi poteri e nel fornire un'interpretazione della legge regionale non conforme alla determina provinciale, sarebbe andato di contrario avviso all'autorità preposta al vincolo.
Inoltre, il Tribunale neppure avrebbe considerato che il mantenimento del vincolo cautelare reale sulla pista e sulle altre opere serventi, e sino alla definitiva risoluzione della vertenza sul piano amministrativo, appare misura più che proporzionata ed idonea a tutelare il vincolo stesso e l'ambiente circostante dal pericolo dell'utilizzo del sito quale “impianto motoristico” che oggi non sarebbe neanche più materialmente possibile attivare sino alla risoluzione della vertenza  amministrativa con Provincia e Comune. Invero, il solo utilizzo del ristorante (peraltro su edificio autorizzato e su attività concessa in licenza ed indipendente dall'impianto attiguo (seppur anche utilizzato, come logico, in occasione di manifestazioni di varia natura allo stato non più possibili causa il sequestro) non comporterebbe alcun pericolo rispetto al vincolo che si vorrebbe tutelare e che ha  per oggetto la realizzazione e l’utilizzo di piste con veicoli a motore.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e presentato nei casi non consentiti.

2. Il Collegio cautelare – dopo aver richiamato l’esito della precedente impugnazione attivata a seguito dell’emissione del provvedimento originario di sequestro, le ragioni esposte dalla difesa nell’istanza di revoca, i motivi che hanno indotto il Gip ad accoglierla parzialmente nella parte in cui aveva disposto la restituzione dell’immobile adibito a ristorante e le doglianze formulate dal pubblico ministero con l’appello cautelare – ha precisato come fosse preclusa ogni nuova questione circa l’originaria sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora divisato nell’ordinanza genetica, posto che, quanto a tale ultimo aspetto, le valutazioni circa il periculum sotteso alla cautela reale assunta non afferivano la sola pista, ma involgevano l’intera area, ristorante compreso, sul rilievo che la struttura, adibita a ristorante, era stata richiamata in più punti dell’ordinanza genetica per argomentare il carattere permanente dell’impianto.
Con specifico riferimento alla determina provinciale n. 263 del 2017, sulla cui base il Gip aveva, tra l’altro, fondato il parziale accoglimento della domanda di revoca del sequestro, il tribunale cautelare ha osservato come in tale determina la Provincia avesse accertato che la pista presente all’interno dell’impianto si configurava a tutti gli effetti come una struttura permanente, realizzata e utilizzata senza la previa sottoposizione alla fase di verifica di impatto ambientale, deducendo da ciò che la Schava s.r.l. avesse violato le prescrizioni impartite al fine di garantire la temporaneità della pista, cosicché la determina aveva avuto un obiettivo più limitato e, di certo, estraneo rispetto ad una positiva valutazione dell’impatto ambientale del ristorante, valutazione peraltro esulante dalla competenza provinciale.
Da ciò, quindi, il giudice dell’appello cautelare ha tratto argomento per confermare quanto già era stato evidenziato nel provvedimento genetico di sequestro ossia che la realizzazione del Maggiora park si era sviluppata attraverso un silenzioso ma incessante fermento edilizio, originato dall’obiettivo di rivitalizzare una pista motoristica in disuso (obiettivo cui erano tarati i provvedimenti amministrativi originari) ed esitato nella creazione di un parco tematico dedicato agli appassionati di motocross, con la conseguenza che, nella determina n. 273 del 2016, l’attenzione della Provincia era volta ad accertare non già l'impatto urbanistico e ambientale dell’intero complesso (ristorante compreso) ma, ben più limitatamente, quello di verificare il rispetto delle originarie prescrizioni impartite per la riattivazione della sola pista,  di guisa che il silenzio serbato su di esso non poteva essere inteso come legittimante la presenza nell’impianto.
Invece il provvedimento provinciale confermava quanto già ritenuto nel provvedimento genetico e cioè la rilevanza paesistica dell’area e la connessa esigenza di sottoporre a valutazione di impatto ambientale (VIA) le opere su di esse realizzate ai sensi della L.R. n. 40 del 1998. In particolare, nel passaggio in cui la Provincia espressamente alludeva al tema ambientale, è stato affermato come l’area (e non la sola pista) si collocasse, rispetto al Piano Territoriale Provinciale, in un ambito di elevata qualità paesistico - ambientale, per il quale il PTP prevedeva uno specifico piano paesistico di dettaglio, art. 26 «Terrazzo di Proh-Romagnano-Maggiora» e si inseriva  «in un contesto ritenuto di forte caratterizzazione e ad elevata sensibilità ambientale e paesaggistica», operando poi un preciso riferimento al pregiudizio ambientale arrecato dalla realizzazione delle strutture permanenti a servizio dell'attività motoristica su tale area, in assenza della preventiva verifica di valutazione di impatto ambientale prevista.
Il tribunale cautelare ha poi motivatamente escluso che tanto le esigenze finanziarie degli indagati quanto l’autonomia del ristorante, rispetto all’impianto motoristico, potessero costituire, al pari della determina in precedenza scrutinata, elementi nuovi sui quali fondare il provvedimento di parziale revoca del sequestro per sopravvenuta mancanza di esigenze cautelari, tanto sul rilievo che l’attitudine del ristorante a funzionare anche a prescindere dagli eventi motoristici non rassicurava circa l’insussistenza del pericolo di aggravamento del pregiudizio per l’assetto urbanistico e ambientale, posto che proprio la  circostanza che il ristorante non serviva solo i solo fruitori dell’impianto di motocross, ma anche il pubblico generalizzato, evidenziava la specifica inferenza anche di quest’opera — inclusa nel Maggiora park — rispetto al ravvisato periculum in mora già apprezzato con riferimento al complessivo impianto, di cui il ristorante era una componente, concludendo che sino a quando le amministrazioni preposte non avrebbero svolto l’attività di valutazione dell’impatto ambientale dell’intero complesso, ristorante compreso, non poteva dirsi cessato il serio, concreto ed effettivo pericolo di aggravamento, protrazione o duplicazione del nocumento ai beni ambientali e paesaggistici già ipotizzato.

3. Ciò posto, in presenza di un chiaro apparato argomentativo e motivazionale con il quale è stata ampiamente giustificato il ripristino della cautela nelle sue originarie proporzioni, la doglianza dei ricorrenti deve ritenersi, oltre che manifestamente infondata per la correttezza logico – giuridica delle affermazioni contenute nel provvedimento impugnato, non consentita sulla base del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, perché, nei “gravami” sollevati nei confronti delle ordinanze emesse dal tribunale della libertà a seguito di riesame o appello sui provvedimenti che decidono i ricorsi in materia di cautele reali, l’articolo 325, comma 1, del codice di procedura penale espressamente ammette (a differenza dell’articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale in materia di impugnazioni avverso le ordinanze cautelari personali)  la ricorribilità per cassazione esclusivamente per “violazione di legge”, dovendo intendersi con tale locuzione gli “errores in iudicando” o quelli “in procedendo”, con esclusione, quindi, dei vizi della motivazione (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), fatta eccezione per il vizio di mancanza assoluta della motivazione e cioè di quel vizio così radicale da comportare la nullità del provvedimento impugnato, vizio che ricorre quando l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento gravato sia del tutto mancante o comunque apparente perché assolutamente privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), così da rientrare nel vizio di violazione di legge di cui all’articolo 606, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale sotto il profilo dell’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (articolo 125, comma 3, del codice di procedura penale).
Ciò esclude che la Corte regolatrice possa esaminare i supposti vizi motivazionali che, impropriamente sussunti nella categoria della violazione di legge, i ricorrenti hanno ritenuto di sollevare con la critica svolta nei confronti del provvedimento impugnato.
Il quale non merita perciò le censure che vengono mosse perché, al cospetto di prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione di un intervento in zone protette dal vincolo paesaggistico, l’assenza di una valutazione positiva di impatto ambientale dell’opera rende, in partenza, priva di giustificazione la compatibilità dell’intervento con gli interessi protetti dal vincolo.
Ne consegue che – siccome la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica (nel caso in esame avallata, secondo la prospettazione dei ricorrenti, dalla determina provinciale) o la sua illegittimità costituisce, analogamente a quanto si ritiene per i reati urbanistici, un elemento normativo della fattispecie incriminatrice, di cui all’articolo 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 – non viene in rilievo, nel caso in cui si vengano eseguiti lavori su beni paesaggistici, il potere dell’autorità giudiziaria di disapplicare un atto amministrativo illegittimo, ma il potere di accertamento giurisdizionale, inteso quale diretta espressione del principio di legalità come declinato dall’articolo 101, comma 2, Cost., potere che compete pleno iure al giudice penale – il quale “risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito” (articolo 2, comma 1, del codice di procedura penale) – e dunque detto potere deve essere esercitato anche in ordine a un provvedimento (amministrativo) quando l’atto costituisce presupposto o elemento costitutivo di un reato o, come nel caso in esame, incide(rebbe) su di essi; cosicché l’esame del giudice penale non tende alla disapplicazione o meno dell’atto e non riguarda l’esistenza “ontologica” del provvedimento amministrativo, ma l’integrazione o meno della fattispecie penale in vista dell’interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente, assumendo una valenza descrittiva (Sez. 3, n. 21487 del 21/03/2006, Tantillo, in motiv.).
Per queste ragioni non è corretta la tesi sostenuta dai ricorrenti secondo la quale il locale destinato alla ristorazione e del quale era stata disposta la restituzione da parte del GIP, non necessitava di alcuna autorizzazione, cosicché il tribunale cautelare, avendo proceduto all’esame del significato (peraltro travisandolo) dell’atto amministrativo, sarebbe incorso in una palese violazione di legge, pronunciando una decisione riservata per la legge regionale alla Provincia, con la conseguenza che ciò che non era ricompreso nella determina provinciale era evidentemente stato considerato al di fuori dell’applicazione di quel particolare vincolo ambientale e, quindi, regolare a tutti gli effetti.
Il tribunale cautelare ha invece correttamente sottolineato come, in assenza della valutazione di impatto ambientale della zona e nella quale rientrava anche quella interessata alla realizzazione del ristorante, gli interessi paesaggistici fossero stati compromessi, sul rilievo, in precedenza evidenziato, che sino a quando le amministrazioni preposte non avrebbero svolto l’attività di valutazione dell’impatto ambientale dell’intero complesso, ristorante compreso, non poteva dirsi cessato il serio, concreto ed effettivo pericolo di aggravamento, protrazione o duplicazione del nocumento ai beni ambientali e paesaggistici già ritenuto, con effetto preclusivo di ulteriori rimostranze, in forza del provvedimento genetico di sequestro.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.
    Così deciso il 04/12/2017