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Corte di Giustizia Sezione II sentenza 16 ottobre 2003

«Modificazioni genetiche Inadempimento di uno Stato - Mancata attuazione della direttiva 98/81/CE»

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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

16 ottobre 2003

«Inadempimento di uno Stato - Mancata attuazione della direttiva 98/81/CE»

Nella causa C-325/02,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. U. Wölker e dalla sig.ra F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig. P. Gramegna, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, limitandosi a recepire una parte dell'art. 1 e gli allegati IV e V della direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 330, pag. 13), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2 della detta direttiva,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai sigg. R. Schintgen, presidente di sezione, V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs


cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 16 settembre 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, limitandosi a recepire una parte dell'art. 1 e gli allegati IV e V della direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 330, pag. 13), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2 della detta direttiva.

Contesto normativo

2.

La direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 1) è stata modificata dalla direttiva 98/81.

3.

L'art. 1 della direttiva 98/81 ha interamente riformulato gli artt. 2-16 e 18-20 della direttiva 90/219, ha inserito in tale direttiva un nuovo art. 20 bis e, mediante il suo allegato unico, ha sostituito gli allegati della detta direttiva con nuovi allegati I-V.

4.

L'allegato III della direttiva 90/219, come modificato dalla direttiva 98/81, elenca i principi da seguire per la valutazione degli impieghi confinati di cui all'art. 5, n. 2, della detta direttiva. L'allegato IV della direttiva 90/219, nella formulazione modificata dalla direttiva 98/81, elenca le misure di contenimento e le altre misure di protezione da adottare ai sensi dell'art. 6, n. 1, della detta direttiva. L'allegato V della direttiva 90/219, come modificato dalla direttiva 98/81, specifica le informazioni che l'utilizzatore è tenuto a notificare alle autorità competenti a norma degli artt. 7, 9 e 10 della detta direttiva.

5.

Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 98/81, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore e ne informano immediatamente la Commissione. La direttiva 98/81 è entrata in vigore il 5 dicembre 1998.

6.

Ai termini dell'art. 2, n. 2, della direttiva 98/81, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla direttiva.

Procedimento precontenzioso

7.

Poiché il governo lussemburghese non aveva comunicato alla Commissione le disposizioni adottate per recepire la direttiva 98/81 nel proprio ordinamento giuridico interno e poiché la Commissione non disponeva di altri elementi d'informazione che le consentissero di concludere che tale Stato membro aveva adottato le disposizioni necessarie, essa, l'8 agosto 2000, inviava al governo lussemburghese una lettera di diffida invitandolo a presentare le sue osservazioni in proposito entro due mesi. In seguito, il 24 gennaio 2001, gli comunicava un parere motivato che constatava la mancata comunicazione di qualsiasi misura di recepimento.

8.

Il governo lussemburghese tuttavia aveva risposto, con lettera 27 dicembre 2000, che il regolamento granducale 6 dicembre 1999 (Mémorial A 1999, pag. 2590) riproduceva, al suo allegato III, il testo dell'allegato IV della direttiva 98/81.

9.

Ciò è quanto esso faceva valere anche nella risposta 17 aprile 2001 al parere motivato, indicando peraltro che intendeva recepire altre disposizioni della direttiva 98/81 mediante due regolamenti granducali ancora allo stato di progetto, dato che, per il resto, il recepimento necessitava dell'intervento del legislatore.

10.

Con lettera integrativa di diffida 25 luglio 2001, la Commissione censurava il Granducato di Lussemburgo per essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 2 della direttiva 98/81, in quanto si era limitato a recepire l'allegato IV della detta direttiva e, comunque, non le aveva comunicato altre misure di recepimento di tale direttiva, e lo invitava a farle pervenire le sue osservazioni in proposito entro due mesi.

11.

In una prima risposta in data 27 settembre 2001, il governo lussemburghese faceva valere l'esistenza di due progetti di regolamento granducale e di un progetto di legge destinati a completare il recepimento della direttiva 98/81.

12.

Poi, in una seconda risposta in data 8 novembre 2001, il governo lussemburghese comunicava alla Commissione un regolamento granducale 5 ottobre 2001, recante le informazioni che devono contenere le richieste di autorizzazione di progetti d'impiego confinato di organismi geneticamente modificati (Mémorial A 2001, pag. 2591).

13.

Considerato che il Granducato di Lussemburgo non aveva ancora adottato, nei termini prescritti, tutte le misure necessarie per conformarsi agli obblighi imposti dall direttiva 98/81, in quanto, in particolare, il regolamento granducale 5 ottobre 2001 si limiterebbe a recepire l'art. 1 della direttiva 98/81 nella parte in cui esso modifica gli artt. 7, 9, n. 1 e 10, n. 1, della direttiva 90/219 nonché l'allegato V della direttiva 98/81, la Commissione notificava al governo lussemburghese, con lettera 21 dicembre 2001, un parere motivato integrativo. La Commissione invitava tale governo ad adottare le misure richieste entro due mesi a decorrere dal recepimento del parere motivato integrativo.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

14.

La Commissione constata che, malgrado la scadenza dei termini impartiti, il Granducato di Lussemburgo ha assicurato solo una parziale attuazione della direttiva 98/81, limitata a una parte del suo art. 1 e ai suoi allegati IV e V.

15.

Il governo lussemburghese segnala che il Consiglio di Stato lussemburghese ha emesso, l'8 ottobre 2002, il suo parere sul progetto di legge che completerebbe il recepimento in diritto lussemburghese della direttiva 98/81. Dopo la pubblicazione del parere del Consiglio di Stato, il detto progetto di legge sarebbe stato trasmesso alla Camera dei deputati, la quale sarebbe stata invitata ad occuparsene in via prioritaria. Le commissioni competenti della Camera dei deputati avrebbero avviato l'esame del progetto di legge, per cui la legge dovrebbe essere votata prossimamente e, comunque, nel corso del primo trimestre del 2003.

Giudizio della Corte

16.

In via preliminare, occorre precisare che il ricorso, ove riferito «agli allegati IV e V della direttiva 98/81», così come il controricorso del governo lussemburghese al riguardo devono essere intesi nel senso che si riferiscono agli allegati della direttiva 90/219 come modificati dall'allegato unico della direttiva 98/81.

17.

Risulta da una costante giurisprudenza che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 11 settembre 2001, causa C-71/99, Commissione/Germania, Racc. pag. I-5811, punto 29, e 11 ottobre 2001, causa C-110/00, Commissione/Austria, Racc. pag. I-7545, punto 13).

18.

Nella fattispecie, la direttiva non è stata completamente recepita nel termine impartito dal parere motivato. Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione deve considerarsi fondato.

19.

Di conseguenza occorre dichiarare che, limitandosi a recepire una parte dell'art. 1 della direttiva 98/81 e gli allegati IV e V della direttiva 90/219, come modificata dalla direttiva 98/81, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2 della direttiva 98/81.

Sulle spese

20.

Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Granducato di Lussemburgo, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Limitandosi a recepire una parte dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, e gli allegati IV e V della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/219/CEE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, come modificata dalla direttiva 98/81, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2 della direttiva 98/81.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 ottobre 2003.