Tecnica di controllo: Controlli amministrativi ambientali e divieto di accesso all'area.
 
di Giuseppe Aiello, Comandante Polizia Municipale Caposele AV

 

Spesso capita di ricevere, in seminari e corsi di formazione riservati ad operatori di polizia ambientale, richieste e chiarimenti  sulle modalità di accesso alle aree oggetto di controllo nei casi di diniego da parte dei responsabili delle imprese o di privati cittadini che a vario modo tentano di negare/ritardare l’accesso ai luoghi, situazioni queste molto ricorrenti e  particolarmente problematiche che costituiscono nella pratica quotidiana una delle principali preoccupazioni e sicuramente un ostacolo non trascurabile da parte degli addetti ai controlli.

 

L’argomento potrebbe apparire  banale e privo di interesse concreto ma  di certo è assolutamente  “normale e ricorrente “ scontrarsi con forme di ostruzionismo passivo e/o di aperta ostilità che mettono spesso in pericolo anche l’incolumità fisica,  ad opera  dei soggetti autori dei lavori illeciti che con tutti i modi  ( non sai chi sono io ….. ,  ho un amico avvocato che …. Conosco il …. Ecc .. ) cercano di impedire e/o ritardare gli interventi in loco  e  tra le scusanti sbandierate  a baluardo dell’incolumità e tutela  dei diritti privati  rientra sempre lo  jus prohibendi o meglio la tutela del domicilio privato.

 

In via preliminare bisogna sottolineare la differenza  tra una privata abitazione con annessa pertinenza da qualsiasi altro luogo pur esso privato.

 

Per l’ ingresso in  abitazioni e pertinenze (aree con una protezione che comporta il limite di inviolabilità) è necessaria la perquisizione formale autorizzata dal magistrato con provvedimento specifico (solo in casi di estrema urgenza per fatti gravissimi in atto può essere effettuato d’iniziativa della PG con verbale ampiamente motivato sulle cause reali).

 

Quando un soggetto privato intende vietare l’accesso ai propri fondi a terzi ,  appone all’ingresso dell’area dei limiti  costituiti solitamente da recinzioni cancelli cartelli ecc , la legge infatti   prevede che si debba esercitare il proprio jus prohibendi esplicitandolo all’esterno infatti , il diritto  al godimento dei fondi privati , è  tutelato dall'art  Art. 637 [1][1]C.P. e viene violato anche con la semplice  introduzione del privato cittadino nel fondo, mediante il superamento dei suddetti  ostacoli , ( anche se non esistono protezioni attive come sbarre e reti   ma semplici cartelli o fossi ) , qualunque sia il motivo del soggetto attivo e qualunque sia l'interesse dell'avente diritto.

 

Un agente o ufficiale di polizia locale, in servizio attivo, è un  soggetto formalmente diverso dal privato cittadino, nel caso di un controllo preventivo ed amministrativo sul rispetto della  normativa urbanistico-edilizia e vincolistica e comunque a tutela ambientale, ha l’obbligo di effettuare il controllo e pertanto ha il  diritto di accedere a qualsiasi luogo diverso dalla privata dimora, così ,  può ritenersi che la “necessità” di superare il limite di cui all’art. 637 c.p. sia ravvisabile nell’esigenza di effettuare il controllo, ma resta sottinteso che tale finalità deve essere concreta, motivata ed idonea per giustificare l’introduzione nel fondo .

 

Coloro che hanno compiti ispettivi  non possono  desistere o ritardare dall’ effettuare i controlli siano essi di natura amministrativa ( semplicemente preventiva ) che penale ( commissione di reato ) poiché  si sa anche solamente un semplice ritardo nell’ispezione comporta , agli esiti dell’indagini , conseguenze  gravi.

 

Tralasciando i casi attinenti la commissione di reati ,  canonizzati  nella pratica ricorrente dal codice di procedura penale, ben identificabili  nelle procedure operative , vediamo come procedere nei controlli  per accertare violazioni amministrative  e nei casi di semplice verifiche di rutin .

 

Ricordiamo che un cantiere ( nel caso dei controlli Edili )  è un'area permanentemente aperta potenzialmente al controllo ed alla verifica sia degli organi tecnici amministrativi del Comune che, naturalmente, di ogni operatore di polizia giudiziaria in senso generale, mentre tutti  gli organi addetti al controllo ai sensi dell’art. 13 legge 689/81[2][2] possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora quindi nei casi  di  controlli  ambientali  su siti per i quali , non è ravvisabile la   tutela  prevista dall’art 637 C.P. , è consentito in sede di verifica amministrativa , l’accesso senza alcuna formalità specifica , se non quella , della richiesta  ( sufficiente anche quella oralmente data ) , da parte degli organi addetti ai controlli , rivolta a colui che  all’atto è presente in loco ,  per i casi di aziende con attività di scarico o comunque connesse alla normativa sull’inquinamento (idrico) ,tale prerogativa (obbligo )  viene altresì specificatamente prevista  dal Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 art.129 :

( Controllo degli scarichi Accessi ed ispezioni)

1. L'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Quando i controlli sono dovuti per verifiche puramente amministrative, cioè in presenza di elementi che non giustificano il fumus del reato, l’operatore in virtù del citato art 13 legge 689 ha il dovere di rivolgere istanza al soggetto che impedisce l’ingresso,   mettendolo al corrente che ogni ulteriore resistenza al proprio servizio ( intesa sia passiva che attiva ) integra il reato di  resistenza previsto dall’art. 337 Codice Penale [3][4] procederà ad effettuare ulteriore diffida verbale  legittimata  come  diffida ai sensi dell’art. 650 c.p[4][5] e successivamente procederà all’ingresso coattivo che diventa perquisizione (motivata) ai sensi del codice di procedura penale.

 

Purtroppo nel lavoro  di chi è addetto ai controlli, non va tutto liscio come scritto nei manuali  e quasi sempre anche le cose apparentemente semplici si complicano con epiloghi  inimmaginabili infatti viene adesso da chiedere cosa fare  se costui continui ad impedire l’ingresso, ed eventualmente mette in atto comportamenti aggressivi e lesivi per gli operatori ??

 

Sicuramente non occorrerà chiamare il magistrato per munirsi del “ mandato “ che preciso non occorre nel modo più assoluto  e non si potrà desistere dal controllo  ma se con la forza ( operativa )  di cui si dispone (ricorrere eventualmente a rinforzi)  si è certi di riuscire nell’intendo visto che la  resistenza attiva  integra il reato di cui all’art. 337 Codice Penale ,  il soggetto potrà essere  tratto in arresto con conseguente inibizione della sua attività contraria all’esercizio della  funzione.

 

In questi casi quindi , una attività che preliminarmente si caratterizzava come preventiva e quindi sottoposta ai canoni della procedura amministrativa legge 689/1981 , verrà ora trattata  con la ritualità prevista dal C.P.P. attesa la flagranza del reato appena integrato che, peraltro, alimenta il fumus di sospetto verso altro possibile reato che,  realisticamente, si cercava di celare all’interno del sito .

 

Sarebbe opportuno e doveroso, nei casi di normalità e cioè quando l’accesso è permesso in riscontro diretto alla nostra semplice richiesta,  rilasciare al proprietario anche un verbale redatto ai sensi dell’art 13 legge 689 / 81 nel quale si documenta l’accesso ed i motivi istituzionali che lo hanno determinato.

 

In ultimo bisogna sempre tenere a mente che  difficilmente colui che  non ha nulla da nascondere si opporrà ai controlli mentre è assolutamente naturale aspettarsi forme di opposizione da parte degli autori degli  illeciti ambientali.

 

 

Dr. Giuseppe Aiello



[1][1] Art. 637  C. P. Ingresso abusivo nel fondo altrui

Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.

 

[2][2] Articolo 13 legge 689 /1981

Atti di accertamento.

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale (1). È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

(1) Ora artt. 250 e 251 c.p.p.

 

[3][4]      Art. <:metricconverter ProductID="337 C">337 C.P.  Resistenza a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

 

[4][5]  Art. 650  C. P. Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire

quattrocentomila.