Tecnica di controllo: Controlli amministrativi ambientali e divieto di accesso all'area.
di Giuseppe Aiello, Comandante Polizia Municipale Caposele AV
Spesso capita di ricevere, in seminari e corsi di formazione riservati ad operatori di polizia ambientale, richieste e chiarimenti sulle modalità di accesso alle aree oggetto di controllo nei casi di diniego da parte dei responsabili delle imprese o di privati cittadini che a vario modo tentano di negare/ritardare l’accesso ai luoghi, situazioni queste molto ricorrenti e particolarmente problematiche che costituiscono nella pratica quotidiana una delle principali preoccupazioni e sicuramente un ostacolo non trascurabile da parte degli addetti ai controlli.
L’argomento potrebbe apparire banale e privo di interesse concreto ma di certo è assolutamente “normale e ricorrente “ scontrarsi con forme di ostruzionismo passivo e/o di aperta ostilità che mettono spesso in pericolo anche l’incolumità fisica, ad opera dei soggetti autori dei lavori illeciti che con tutti i modi ( non sai chi sono io ….. , ho un amico avvocato che …. Conosco il …. Ecc .. ) cercano di impedire e/o ritardare gli interventi in loco e tra le scusanti sbandierate a baluardo dell’incolumità e tutela dei diritti privati rientra sempre lo jus prohibendi o meglio la tutela del domicilio privato.
In via preliminare bisogna sottolineare la differenza tra una privata abitazione con annessa pertinenza da qualsiasi altro luogo pur esso privato.
Per l’ ingresso in abitazioni e pertinenze (aree con una protezione che comporta il limite di inviolabilità) è necessaria la perquisizione formale autorizzata dal magistrato con provvedimento specifico (solo in casi di estrema urgenza per fatti gravissimi in atto può essere effettuato d’iniziativa della PG con verbale ampiamente motivato sulle cause reali).
Quando un soggetto privato intende vietare l’accesso ai propri fondi a terzi , appone all’ingresso dell’area dei limiti costituiti solitamente da recinzioni cancelli cartelli ecc , la legge infatti prevede che si debba esercitare il proprio jus prohibendi esplicitandolo all’esterno infatti , il diritto al godimento dei fondi privati , è tutelato dall'art Art. 637 [1][1]C.P. e viene violato anche con la semplice introduzione del privato cittadino nel fondo, mediante il superamento dei suddetti ostacoli , ( anche se non esistono protezioni attive come sbarre e reti ma semplici cartelli o fossi ) , qualunque sia il motivo del soggetto attivo e qualunque sia l'interesse dell'avente diritto.
Un agente o ufficiale di polizia locale, in servizio attivo, è un soggetto formalmente diverso dal privato cittadino, nel caso di un controllo preventivo ed amministrativo sul rispetto della normativa urbanistico-edilizia e vincolistica e comunque a tutela ambientale, ha l’obbligo di effettuare il controllo e pertanto ha il diritto di accedere a qualsiasi luogo diverso dalla privata dimora, così , può ritenersi che la “necessità” di superare il limite di cui all’art. 637 c.p. sia ravvisabile nell’esigenza di effettuare il controllo, ma resta sottinteso che tale finalità deve essere concreta, motivata ed idonea per giustificare l’introduzione nel fondo .
Coloro che hanno compiti ispettivi non possono desistere o ritardare dall’ effettuare i controlli siano essi di natura amministrativa ( semplicemente preventiva ) che penale ( commissione di reato ) poiché si sa anche solamente un semplice ritardo nell’ispezione comporta , agli esiti dell’indagini , conseguenze gravi.
Tralasciando i casi attinenti la commissione di reati , canonizzati nella pratica ricorrente dal codice di procedura penale, ben identificabili nelle procedure operative , vediamo come procedere nei controlli per accertare violazioni amministrative e nei casi di semplice verifiche di rutin .
Ricordiamo che un cantiere ( nel caso dei controlli Edili ) è un'area permanentemente aperta potenzialmente al controllo ed alla verifica sia degli organi tecnici amministrativi del Comune che, naturalmente, di ogni operatore di polizia giudiziaria in senso generale, mentre tutti gli organi addetti al controllo ai sensi dell’art. 13 legge 689/81[2][2] possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora quindi nei casi di controlli ambientali su siti per i quali , non è ravvisabile la tutela prevista dall’art 637 C.P. , è consentito in sede di verifica amministrativa , l’accesso senza alcuna formalità specifica , se non quella , della richiesta ( sufficiente anche quella oralmente data ) , da parte degli organi addetti ai controlli , rivolta a colui che all’atto è presente in loco , per i casi di aziende con attività di scarico o comunque connesse alla normativa sull’inquinamento (idrico) ,tale prerogativa (obbligo ) viene altresì specificatamente prevista dal Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 art.129 :
( Controllo degli scarichi Accessi ed ispezioni)
1. L'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
Quando i controlli sono dovuti per verifiche puramente amministrative, cioè in presenza di elementi che non giustificano il fumus del reato, l’operatore in virtù del citato art 13 legge 689 ha il dovere di rivolgere istanza al soggetto che impedisce l’ingresso, mettendolo al corrente che ogni ulteriore resistenza al proprio servizio ( intesa sia passiva che attiva ) integra il reato di resistenza previsto dall’art. 337 Codice Penale [3][4] procederà ad effettuare ulteriore diffida verbale legittimata come diffida ai sensi dell’art. 650 c.p[4][5] e successivamente procederà all’ingresso coattivo che diventa perquisizione (motivata) ai sensi del codice di procedura penale.
Purtroppo nel lavoro di chi è addetto ai controlli, non va tutto liscio come scritto nei manuali e quasi sempre anche le cose apparentemente semplici si complicano con epiloghi inimmaginabili infatti viene adesso da chiedere cosa fare se costui continui ad impedire l’ingresso, ed eventualmente mette in atto comportamenti aggressivi e lesivi per gli operatori ??
Sicuramente non occorrerà chiamare il magistrato per munirsi del “ mandato “ che preciso non occorre nel modo più assoluto e non si potrà desistere dal controllo ma se con la forza ( operativa ) di cui si dispone (ricorrere eventualmente a rinforzi) si è certi di riuscire nell’intendo visto che la resistenza attiva integra il reato di cui all’art. 337 Codice Penale , il soggetto potrà essere tratto in arresto con conseguente inibizione della sua attività contraria all’esercizio della funzione.
In questi casi quindi , una attività che preliminarmente si caratterizzava come preventiva e quindi sottoposta ai canoni della procedura amministrativa legge 689/1981 , verrà ora trattata con la ritualità prevista dal C.P.P. attesa la flagranza del reato appena integrato che, peraltro, alimenta il fumus di sospetto verso altro possibile reato che, realisticamente, si cercava di celare all’interno del sito .
Sarebbe opportuno e doveroso, nei casi di normalità e cioè quando l’accesso è permesso in riscontro diretto alla nostra semplice richiesta, rilasciare al proprietario anche un verbale redatto ai sensi dell’art 13 legge 689 / 81 nel quale si documenta l’accesso ed i motivi istituzionali che lo hanno determinato.
In ultimo bisogna sempre tenere a mente che difficilmente colui che non ha nulla da nascondere si opporrà ai controlli mentre è assolutamente naturale aspettarsi forme di opposizione da parte degli autori degli illeciti ambientali.
Dr. Giuseppe Aiello
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