TAR Campania (NA) Sez. II n.4477 del 23 settembre 2011
Urbanistica.ordine di demolizione e ripartizione dei poteri

L’ordine di sgombero di un immobile abusivo costituisce atto di esecuzione di un precedente provvedimento sanzionatorio edilizio, quale è l’acquisizione al patrimonio comunale dell’edificio abusivo, il Comune risulta pertanto del tutto legittimato ad adottare tale determinazione al fine di tutelare il proprio patrimonio, non esistendo una riserva di potere in materia sanzionatoria edilizia in favore del Procuratore della Repubblica, ma una specifica sfera di competenza dell'autorità amministrativa, che può quindi adottare tutti gli atti ritenuti necessari a soddisfare gli interessi pubblici ad essa devoluti.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3776 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Angela Capasso e Ciro Alfano, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Crimaldi, con domicilio eletto in Napoli, presso la Segreteria del TAR;

contro

Il Comune di Acerra in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Balletta, con domicilio eletto presso l’avv. Bruno Cajano in Napoli, corso Vittorio Emanuele,n. 142;

per l'annullamento

del provvedimento n. 1 del 31/05/2010 con il quale il Comune di Casoria ha ordinato ai ricorrenti di lasciare libero da persone e cose l'immobile sito in Acerra in via Seminario, s.n.c. (contrada Lupara);

e sui motivi aggiunti depositati il 14 giugno 2011 con i quali è stato nuovamente impugnato il provvedimento n. 1 del 31/05/2010;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acerra in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2011 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono proprietari di un immobile sito in Acerra, Via Seminario (Contrada Lupara) s.n.c., composto da un piano seminterrato, un piano rialzato formato da quattro appartamenti abitabili ed un primo piano.

Con provvedimento n. 3636 del 10 ottobre 2008, il Comune di Acerra ha comunicato di aver accertato l’inottemperanza alla ordinanza di demolizione n. 21 del 7 aprile 2006 e che, pertanto, avrebbe provveduto alla trascrizione dell’atto presso la conservatoria dei registri immobiliari competente per l'acquisizione del manufatto abusivo realizzato in assenza di permesso di costruire.

Il successivo 31 maggio 2010 con provvedimento prot. n. 25.045, il Comune ha disposto che i ricorrenti lasciassero libero il sopraindicato immobile, che era stato nel frattempo destinato a finalità di pubblico interesse con deliberazione del consiglio comunale in data 3 febbraio 2010, n. 14.

Avverso tale atto ed ogni altro connesso, presupposto e consequenziale, hanno proposto impugnativa gli interessati, chiedendone l'annullamento previa sospensione della esecuzione, per i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 7 della legge n. 47/1985; carenza di potere, contraddittorietà, illogicità, motivazione apparente, carenza dei presupposti, violazione del d.P.R. 380/2001.

Nel caso di specie l'ordine di acquisizione deriverebbe dall'originario ordine di abbattimento del manufatto abusivo adottato dal giudice penale ai sensi dell’art. 7 della legge n. 47/1985, al quale compete, quindi, l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'esecuzione del provvedimento sanzionatorio;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 in relazione all’art. 7 della legge n. 47/1985; violazione del giusto procedimento di legge; difetto di motivazione.

L'impugnata ordinanza di sgombero sarebbe stata adottata in assenza dell'ordine di esecuzione che rientrerebbe nelle attribuzioni del procuratore della Repubblica e non del Comune;

3) carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 in relazione all’art. 7 della legge n. 47/1985; violazione del giusto procedimento di legge; difetto di istruttoria e di motivazione.

Il provvedimento impugnato non indicherebbe le ragioni per le quali è stata disposta l'acquisizione al patrimonio del comune da parte dell'ente locale, né indicherebbe l'interesse pubblico sotteso all'acquisizione, come prevalente rispetto all'esecuzione penale da parte del Procuratore della Repubblica.

Con ordinanza n. 1602 del 23 luglio 2010 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con motivi aggiunti depositati il 14 giugno 2011 è stato nuovamente impugnato il provvedimento di sgombero in epigrafe, richiamando le censure dell’atto introduttivo del giudizio e la impossibilità per il Comune di dar luogo alla conversione del manufatto abusivo in edificio scolastico.

Il Comune di Acerra si è costituito in giudizio per resistere al ricorso eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

Sostiene, quanto all’eccepito difetto di giurisdizione che, trattandosi di un provvedimento esecutivo del giudicato penale, l'ordine di sgombero doveva essere impugnato innanzi al giudice dell'esecuzione penale.

Alla camera di consiglio del 14 luglio 2011 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato contenuta nei motivi aggiunti.

Alla udienza pubblica del 14 luglio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

Il ricorso è infondato.

Capasso Angela ha realizzato un immobile abusivo in Acerra, Via Seminario (Contrada Lupara) s.n.c., composto da piano seminterrato, piano rialzato e primo piano, che è stato oggetto di diversi procedimenti penali conclusi con la sentenza della corte di appello di Napoli n. 5369/2006, con cui la ricorrente Capasso è stata condannata in via definitiva per reati edilizi ed è stata disposta, altresì, la demolizione delle opere edilizie illegittimamente edificate, e dalla successiva sentenza del tribunale penale di Nola n. 217/2009.

L'edificio è stato oggetto, altresì, di un procedimento sanzionatorio edilizio, definito con il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive del 10 ottobre 2008.

Con provvedimento in data 29 maggio 2009 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli ha incaricato il Comune di Acerra di eseguire il giudicato penale per la parte riguardante la demolizione delle opere abusive.

Sostengono i ricorrenti che il provvedimento di sgombero impugnato, in quanto atto consequenziale rispetto al giudicato penale doveva essere adottato da parte del giudice dell'esecuzione penale, per cui deducono l'incompetenza del Comune di Afragola ad adottare l'ordinanza avversata.

La tesi non merita adesione.

Se è pur vero che la esecuzione del giudicato penale (riguardante la demolizione dell'opera edilizia abusiva) rientra nelle competenza del giudice penale dell'esecuzione (in questo caso il pubblico ministero competente per territorio), è altrettanto vero che, nel caso di specie, l'avversato provvedimento di sgombero si fonda non solo sul predetto giudicato penale, ma anche sul precedente provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale del 10 ottobre 2008 e sulla deliberazione del Consiglio Comunale 3 febbraio 2010, n. 14 con cui è stata approvata la proposta della Giunta di destinare l'immobile a sede di un plesso scolastico per l'infanzia e/o scuola primaria in luogo della demolizione.

Considerato che l’ordine di sgombero impugnato costituisce all'evidenza atto di esecuzione di un precedente provvedimento sanzionatorio edilizio, quale è l’acquisizione al patrimonio comunale dell’edificio abusivo, il Comune risulta del tutto legittimato ad adottare la determinazione impugnata al fine di tutelare il proprio patrimonio, per cui deve essere disattesa la dedotta violazione dell'articolo 7 della legge n. 47/1985.

In definitiva nel caso in esame non esiste una riserva di potere in materia sanzionatoria edilizia in favore del Procuratore della Repubblica, ma una specifica sfera di competenza dell'autorità amministrativa, che può quindi adottare tutti gli atti ritenuti necessari a soddisfare gli interessi pubblici ad essa devoluti.

Siffatte considerazioni risultano, peraltro, confermate dalla circostanza che con la recente ordinanza n. 961 del 29 novembre 2010 la Corte d'Appello di Napoli ha disposto l'archiviazione del procedimento esecutivo di abbattimento, proprio sul presupposto dell'intervenuto provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell'opera abusiva e della destinazione del manufatto stesso ad edificio scolastico, destinazione che altrimenti sarebbe stata compromessa dall'abbattimento dell'edificio originariamente disposto.

Non è ravvisabile nemmeno il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto esso richiama espressamente la delibera del Consiglio Comunale 3 febbraio 2010 n. 14, con cui il Comune ha inteso destinare il manufatto a sede di un edificio scolastico indicando chiaramente le ragioni di tale determinazione.

Scelta che rientrando nel merito amministrativo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, non può essere soggetta al sindacato di questo Tribunale, il che rende del tutto prive di rilievo le censure espresse nei motivi aggiunti riguardanti la asserita impossibilità di conversione dell’edificio acquisito in una struttura pubblica a causa degli alti costi necessari.

Per le ragioni su esposte devono essere respinti anche i motivi aggiunti depositati il 14 giugno 2011, con i quali i ricorrenti hanno ribadito le censure illustrate nel ricorso introduttivo, soffermandosi sulla impossibilità di una riconversione dell'edificio in struttura scolastica.

In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del comune di Acerra, che liquida complessivamente nella misura di € 1500,00 (millecinquecento/00) comprensivi di IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Carlo D'Alessandro, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere

Vincenzo Blanda, Primo Referendario, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2011