Cass. Sez. III n. 20275 del 21 maggio 2008 (Ud.14 mar.2008)
Pres. Lupo Est. Marmo Ric. P.G. in proc. Terracciano.
Urbanistica. Condono e violazioni norme antisismiche

La speciale causa estintiva di cui al capo IV della Legge n. 47 del 1985, come integrata e richiamata dalle Leggi n. 724 del 1994, n. 662 del 1996 e n. 449 del 1997, conseguente alla presentazione tempestiva dell\'istanza di condono ed al versamento integrale dell\'oblazione dovuta e ritenuta congrua dal sindaco, opera anche, atteso il richiamo espresso operato dall\'art. 38 all\'art. 20 L. n. 64 del 1974, con riferimento ai reati relativi a violazioni di disposizioni in materia di costruzioni in zona sismica, cui è invece inapplicabile il meccanismo di estinzione conseguente al rilascio di concessione edilizia in sanatoria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 14/03/2008
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 703
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 23328/2007
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D\'APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
TERRACCIANO MARIA CIRA, N. il 27/08/1947;
avverso la SENTENZA del 05/12/2006 TRIBUNALE di NOLA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo "l\'annullamento con rinvio per i capi b e C".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Maria Cira Terraciano era imputata:
A) del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 10 e 44 perché in Brusciano, nella sua qualità di proprietaria e committente, in difformità dal permesso di costruire n. 179 del 2002, effettuava la chiusura di uno spazio al piano sotto tetto del manufatto sito in via Virgilio 19, delle dimensioni di m. 14,00 x 1,95;
B) del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71 e 72, per aver realizzato le opere di cui al capo A) in conglomerato cementizio armato, in assenza di denuncia allo sportello unico del Comune, omettendo la contestuale trasmissione del progetto e della relazione illustrativa, senza la direzione dei lavori da parte di un professionista autorizzato;
C) del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94, 95 per aver realizzato le opere di cui al capo A) in zona sismica, omettendo di depositare, prima dell\'inizio dei lavori, il progetto allo sportello Campania.
Con sentenza pronunciata il 5 dicembre 2006 il Tribunale di Nola dichiarava non doversi procedere nei confronti dell\'imputata perché i reati a lei ascritti erano estinti per intervenuta oblazione. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli chiedendo l\'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi B e C per essere stata erroneamente dichiarata l\'estinzione degli stessi per effetto dell\'intervenuta concessione in sanatoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente Procuratore Generale rileva che il primo giudice aveva erroneamente dichiarato non doversi procedere per intervenuta oblazione anche in ordine ai reati di cui ai capi B e C. Deduce il ricorrente che il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle concessioni edilizie effettuato ai sensi della L. 22 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22, come espressamente previsto dal citato art. 22, determina l\'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche e si riferisce quindi esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l\'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa L. n. 47 del 1985 e successive modifiche, in cui, all\'art. 13), sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria, (opere eseguite in assenza o in totale difformità o con variazioni essenziali etc.).
La causa estintiva deve invece ritenersi inapplicabile agli altri reati che riguardino altri aspetti delle costruzioni ed aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i reati relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64 in materia di costruzioni in zona sismica, i reati di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086 in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero di cui al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 sexies, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
Rileva il Collegio che il motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.
Il ricorso del Procuratore Generale ha infatti come presupposto che sia stata concessa la sanatoria ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 13 (oggi D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36 e 45).
Deve peraltro rilevarsi che, come specificato nella sentenza impugnata, trattasi invece di condono edilizio ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38, richiamato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 36, e non di concessione in sanatoria.
Come ha precisato questa Corte (v. Cass. pen. sez. 3 sent. 9 aprile 1997, n. 4398; v. anche Cass. pen. sez. 3, sent. 20 dicembre 2007, n. 6631) deve ritenersi erronea l\'equiparazione della concessione in sanatoria L. 28 febbraio 1985, n. 47, ex art. 13 all\'istituto della sanatoria delle opere abusive disciplinato dal capo 4 della stessa L. n. 47 del 1985 e dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39 (comunemente detto di condono edilizio). Infatti il meccanismo di estinzione dei reati contravvenzionali di cui alla L. n. 47 del 1985, artt. 13 e 22, contrariamente a quanto stabilito per la procedura di condono, non si fonda su un effetto estintivo proprio, connesso al pagamento di una somma a titolo di oblazione, bensì sul fatto diverso e successivo dell\'effettivo rilascio della concessione sanante da parte del Sindaco, previo accertamento di conformità, (o non contrasto), delle opere abusive non assentite con gli strumenti urbanistici vigenti nel momento della realizzazione e in quello della richiesta.
La L. n. 47 del 1985, art. 38 prevede espressamente, al comma 2, l\'estinzione per oblazione anche dei reati di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, art. 20.
In proposito questa Corte ha precisato (v. Cass. pen. sez. 3, sent. 13 ottobre 1998, n. 12907) che la speciale causa estintiva stabilita dal capo 4 della L. n. 47 del 1985, come integrata dalle successive modifiche, consegue anche in tema di violazioni alla disciplina antisismica, alla presentazione tempestiva dell\'istanza di condono ed al veramente integrale dell\'oblazione dovuta e ritenuta congrua dal sindaco per la sanatoria di qualsiasi abuso edilizio assentibile con concessione ed autorizzazione, purché non sia insanabile L. n. 47 del 1985, ex art. 33.
Appare opportuno precisare, per completezza, che all\'imputata non è stata contestata la violazione delle norme relative alla tutela dei vincoli di natura ambientale e paesaggistica di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 non suscettibili di sanatoria ai sensi della citata L. n. 47 del 1985, art. 33.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2008