TAR Puglia (LE) Sez. III n. 1344 del 17 settembre 2018
Polizia Giudiziaria.Guardie particolari giurate e tutela animali

Le finalità della Legge n. 189/2004, ed in particolare dell’art. 6 della stessa, sono quelle di rinforzare la tutela degli animali di affezione, consentendo anche a soggetti privati, individuati con decreto prefettizio, lo svolgimento di funzioni pubbliche di polizia giudiziaria. Ai fini dell’espletamento di tale, rilevante, funzione pubblica da parte di soggetti privati, la legge pone alcune precise condizioni e limiti, in primis restringendo il campo d’azione alla tutela dei soli animali di affezione e, poi, consentendo lo svolgimento delle predette funzioni solo alle guardie particolari giurate delle Associazioni “riconosciute”, requisito posto a presidio della serietà e capacità dell’ente privato (presso cui operano i soggetti che domandano il provvedimento prefettizio) allo svolgimento dei predetti compiti. Appare, pertanto, evidente che il riconoscimento posseduto dal soggetto privato deve essere funzionale a tale preciso compito e dimostrare, pertanto, l’idoneità dell’ente associativo (soggetto che deve essere riconosciuto) allo svolgimento delle predette funzioni.


Pubblicato il 17/09/2018

N. 01344/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00802/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 802 del 2016, proposto da:
Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Pellegrini, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

U.T.G. - Prefettura di Brindisi e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, via Rubichi, n. 39;

per l'annullamento

- del decreto n. 2016/6549/1-6B-5, Area I Bis, del 24 febbraio 2016, notificato il 4 marzo 2016, con cui il Dirigente dell’Area I Bis dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi ha respinto l'istanza depositata il 13 luglio 2015 con cui il signor Laterza Pasquale, in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente, chiedeva il rilascio, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 189/2004, del decreto di nomina a guardia particolare giurata volontaria zoofila a favore dell’associato Sig. Sgura Lorenzo;

- di ogni altro atto presupposto, successivo e comunque connesso ai precedenti, se ed in quanto lesivo degli interessi dell’Associazione ricorrente;

nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la qualifica di guardia particolare giurata per i propri associati e la condanna dell’Amministrazione resistente al rilascio dei relativi decreti di nomina a guardia particolare giurata volontaria zoofila.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brindisi e del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2018 il dott. Massimo Baraldi e uditi, per le parti, i difensori presenti, l'avvocato Pasquale Pellegrini per parte ricorrente e l'avvocato dello Stato Gabriella Marzo per parti resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente, odierna ricorrente, è un ente senza finalità di lucro costituito nel 2012 ed avente personalità giuridica (iscrizione del 16 maggio 2012 al n. 76/P del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bari), operante su tutto il territorio nazionale ed avente, fra le proprie finalità, il contrasto agli illeciti ambientali e contro gli animali; a tal riguardo, la predetta Associazione è stata riconosciuta, con decreto del Ministero della Salute n. 1/2013 En. As., ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministro della Salute del 2 novembre 2006, quale ente affidatario di animali, in particolare cani, oggetto di provvedimento di sequestro o confisca a norma del codice penale e risulta, inoltre, iscritta negli appositi albi e registri regionali della Regione Puglia (Registro Generale delle Associazioni di Volontariato e Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali istituito dalla legge Regione Puglia n. 12/1995).

In data 13 luglio 2015, con apposita istanza, la predetta Associazione richiedeva alla Prefettura di Brindisi il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata volontaria in favore del Sig. Sgura Lorenzo, proprio associato, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della Legge n. 189/2004.

Con nota n. 2016/4580/1-6B-S dell’8 febbraio 2016, la Prefettura di Brindisi, con riferimento alla predetta istanza, comunicava preavviso di rigetto, ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., in quanto riteneva non sussistente, ai fini della nomina a guardia giurata volontaria zoofila del signor Sgura Lorenzo, il requisito previsto dalla legge n. 189/2004 relativo al necessario riconoscimento della Associazione istante, in quanto la predetta autorità, rifacendosi alla nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 557/PAS/U/001805/10089 del 2 febbraio 2016, riteneva che solo il provvedimento di riconoscimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare fosse idoneo ad integrare il requisito legislativamente previsto e non anche il riconoscimento del Ministero della Salute, di cui l’Associazione, odierna ricorrente, era (ed è) in possesso.

Con nota del 18 febbraio 2016, l’Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente forniva osservazioni in merito non ritenute, però, dirimenti dalla Prefettura di Brindisi che, in data 24 febbraio 2016, emanava il provvedimento finale di cui in epigrafe, con cui respingeva l’istanza di nomina a guardia particolare giurata del signor Sgura Lorenzo per mancanza del presupposto indefettibile relativo al necessario riconoscimento, per l’Associazione istante, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Col ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 3 maggio 2016, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento sopra menzionato, chiedendone l’annullamento, deducendo i seguenti motivi:

- Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 della L. 189/2004. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 611/1913 – Eccesso di potere sotto vari profili: travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti per ottenere la qualifica di Guardia Particolare Giurata. Arbitrarietà manifesta;

- Violazione di legge: violazione dell’art. 3 della Costituzione. Eccesso di potere sotto vari profili: arbitrarietà manifesta. Disparità di trattamento. Difetti di istruttoria.

Inoltre, parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto all’ottenimento della qualifica di guardia particolare giurata per i propri associati e la condanna dell’Amministrazione resistente al rilascio dei relativi decreti di nomina a guardia particolare giurata volontaria zoofila, oltre alla condanna della stessa Amministrazione alle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Brindisi, chiedendo la declaratoria d’inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso; le predette parti resistenti hanno, poi, prodotto documenti in data 28 marzo 2018 e memoria finale, oltre i termini legislativamente previsti, in data 18 maggio 2018.

All’udienza pubblica del 5 giugno 2018, su richiesta di parte, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

2. Col primo motivo di gravame parte ricorrente deduce un’errata interpretazione di legge, in quanto ritiene che, contrariamente a quanto asserito dall’Amministrazione resistente, l’art. 6 della Legge n. 189/2004, nel prevedere il requisito del riconoscimento per le Associazioni protezionistiche e zoofile che vogliano ottenere, per i propri associati, la nomina a guardia particolare giurata, non limiti il predetto riconoscimento a quello effettuato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; in particolare, ritiene parte ricorrente che anche il riconoscimento, già ottenuto dalla stessa, da parte del Ministero della Salute possa ben rientrare nella previsione normativa di cui all’art. 6, secondo comma, della Legge n. 189/2004 e consentire, dunque, ai propri associati di conseguire la nomina a guardia particolare giurata zoofila.

2.1 La censura non coglie nel segno.

Dall’esame della normativa citata, difatti, risulta chiaro - ad avviso del Collegio - che le finalità della Legge n. 189/2004, ed in particolare dell’art. 6 della stessa, sono quelle di rinforzare la tutela degli animali di affezione, consentendo anche a soggetti privati, individuati con decreto prefettizio, lo svolgimento di funzioni pubbliche di polizia giudiziaria. Ai fini dell’espletamento di tale, rilevante, funzione pubblica da parte di soggetti privati, la legge pone alcune precise condizioni e limiti, in primis restringendo il campo d’azione alla tutela dei soli animali di affezione e, poi, consentendo lo svolgimento delle predette funzioni solo alle guardie particolari giurate delle Associazioni “riconosciute”, requisito posto a presidio della serietà e capacità dell’ente privato (presso cui operano i soggetti che domandano il provvedimento prefettizio) allo svolgimento dei predetti compiti.

Appare, pertanto, evidente che il riconoscimento posseduto dal soggetto privato deve essere funzionale a tale preciso compito e dimostrare, pertanto, l’idoneità dell’ente associativo (soggetto che deve essere riconosciuto) allo svolgimento delle predette funzioni.

Orbene, nel caso de quo l’impugnato provvedimento di rigetto dell’istanza di che trattasi correttamente individua, quale riconoscimento necessario, quello del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, atteso che tale riconoscimento sicuramente consente l’individuazione di enti dotati della necessaria capacità per svolgere la tutela ambientale e, in analogia, la tutela zoofila.

In altri termini, in assenza di un preciso e univoco rinvio al tipo di riconoscimento da prendere in considerazione da parte dell’art. 6, comma 2, della Legge n. 189/2004, si ritiene corretto l’operato dell’U.T.G. - Prefettura di Brindisi che, in accordo alle indicazioni ricevute dal superiore Ministero con la nota n. 557/PAS/U/001805/10089 del 2 febbraio 2016 e conformemente ai pareri rilasciati, sul punto, dallo stesso Ministero e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (parere del 22 luglio 2005, allegato al ricorso) ha preso in esame, come parametro di riferimento per verificare il requisito del riconoscimento previsto dalla legge, il riconoscimento operato dal menzionato Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ex art. 13 della Legge n. 349/1986, atteso che lo stesso implica una valutazione, da parte del predetto Ministero, sui soggetti istanti relativa all’attività concretamente posta in essere da parte degli stessi enti associativi privati.

Risulta, viceversa, irrilevante, nella presente vicenda, il riconoscimento, in possesso della ricorrente, operato dal Ministero della Salute, in quanto lo stesso è afferente ad altra (e diversa) finalità, ossia quella di individuare le associazioni in grado di ospitare gli animali oggetto di sequestro o di confisca: a tale riguardo, va rimarcato come il controllo del Ministero della Salute si esplichi con particolare riguardo alla struttura destinata ad ospitare i predetti animali ed alla sua idoneità al predetto scopo.

In altri termini, si tratta di una finalità del tutto diversa da quella prevista dall’art. 6, comma 2, della Legge n. 189/2004, tanto che il Decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2006, in virtù del quale l’Associazione odierna ricorrente ha ottenuto il riconoscimento, è stato emanato sulla base di una previsione contenuta sempre nella Legge n. 189/2004 ma in altro articolo, ossia l’articolo 3, comma 1, che attiene allo specifico problema dell’affidamento degli animali sequestrati e confiscati; atteso il fatto, dunque, che il riconoscimento in possesso della ricorrente trova il suo fondamento normativo, da ultimo, nella medesima Legge n. 189/2004 che prevede, in altro articolo, la nomina delle guardie giurate volontarie, non è possibile ipotizzare che, rispetto a tale nomina, il mancato richiamo fra i due distinti articoli (articoli 3 e 6) sia casuale ma si deve ritenere, viceversa, che lo stesso rappresenti, invece, una chiara conferma delle due diverse finalità cui gli stessi tendono e, pertanto, dell’impossibilità che il riconoscimento previsto dall’art. 3 per l’individuazione di associazioni cui affidare animali sequestrati sia rilevante anche ai fini dell’individuazione delle associazioni riconosciute di cui all’art. 6, ai cui membri affidare funzioni di polizia giudiziaria (seppure limitatamente alla tutela degli animali di affezione), atteso che, se tale fosse stata la volontà del legislatore, lo stesso, trattandosi di disposizioni contenute nella medesima legge, vi avrebbe provveduto, espressamente statuendo che, ai fini del riconoscimento di cui all’art. 6, comma 2, della Legge n. 189/2004, era valido anche quello operato dal Ministero della Salute in base alla disposizione di cui all’art. 3, comma 1, della stessa legge.

Inoltre, va rimarcato, per completezza di esame, come tale interpretazione risulti condivisa anche dal Consiglio di Stato, come dimostrato dal parere n. 1141/2015 reso dalla Sezione I nell’ambito della decisione di un ricorso straordinario presentato dall’Associazione odierna ricorrente al Presidente della Repubblica, in cui la menzionata Sezione C.d.S. ha chiaramente affermato che “le associazioni di volontariato che perseguono finalità di natura protezionistico ambientale per poter richiedere direttamente al prefetto i decreti di nomina a guardia particolare devono essere riconosciute con provvedimento del ministero dell’ambiente, presupposto indefettibile ai fini dell’art.6, secondo comma della legge n.189/2004, non sussistente nel caso di specie. Né l’associazione in oggetto risulta riconosciuta dal ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della legge 157/1992.”

3. Col secondo motivo di gravame, l’Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente sostiene che il provvedimento impugnato è illegittimo, svolgendo nei suoi confronti due articolate censure, la prima relativa al fatto che la predetta Associazione ha ottenuto il riconoscimento per i propri associati in altre province, anche della Puglia, a testimonianza del fatto che la stessa è in possesso del requisito del riconoscimento prescritto dall’art. 6, comma 2, della Legge n. 189/2004, e la seconda relativa al fatto che la menzionata Associazione è, comunque, iscritta all’Albo regionale previsto dalla Legge Regione Puglia n. 12/1995 relativa a “Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”.

3.1 Il motivo non è fondato.

3.1.1 Con riferimento alla prima censura, il Collegio osserva che a nulla rileva il rilascio dei decreti in questione da parte di alcune Prefetture atteso che la differente interpretazione della norma non può configurare disparità di trattamento, perché tale vizio non può configurarsi in relazione ad atti di carattere vincolato.

3.1.2 Con riferimento, poi, alla seconda censura, il Tribunale osserva come la domanda avanzata in via amministrativa all’U.T.G.- Prefettura di Brindisi non recava alcun riferimento al riconoscimento ottenuto ai sensi della Legge Regione Puglia n. 12/1995 ma solo al possesso del riconoscimento, in capo all’Associazione odierna ricorrente, del Ministero della Salute, sulla cui mancata rilevanza ai fini del caso de quo si è ampiamente argomentato rispetto al primo motivo di ricorso.

4. Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere respinto.

5. Sussistono i presupposti di legge (l’assoluta novità di talune questioni oggetto della controversia) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario

Massimo Baraldi, Referendario, Estensore