Nuova pagina 1

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 13 marzo 2003
Criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica.

Gazzetta Ufficiale N. 67 del 21 Marzo 2003

MINISTERO DELL

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
ed
IL MINISTRO DELLA SALUTE
sentito
IL MINISTRO DEGLI AFFARI REGIONALI

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante norme
relative alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'art. 7,
comma 5, che demanda ad un apposito decreto la definizione dei
criteri di ammissione in discarica dei rifiuti;
Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999
relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'allegato II;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome nella seduta del 25 luglio 2002;
Decreta:
Art. 1.
Criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica
1. Il presente decreto stabilisce i criteri di ammissi-bilita' dei
rifiuti in ciascuna categoria di discarica cosi' come definite
all'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Il produttore di rifiuti e' tenuto ad effettuare la
caratterizzazione di base di ciascuna categoria di rifiuti
regolarmente prodotti, che consiste nella determi-nazione delle
caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le
informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di
sicurezza.
3. La caratterizzazione di base e' a carico del produttore e deve
essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta
ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti.
4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti
dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilita' per
una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili
nella corrispondente categoria. La mancata conformita' ai criteri
comporta l'inammissibilita' dei rifiuti a tale categoria.
5. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilita'
del produttore, al loro gestore, spetta la responsabilita' di
garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione sono
corrette.
6. Il gestore e' tenuto a conservare i dati richiesti per un
periodo di cinque anni.
7. La verifica di conformita' deve essere effettuata dal gestore
sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di
caratterizzazione ad ogni variazione del processo di produzione del
rifiuto e comunque almeno una volta l'anno.
8. Per le partite di rifiuti non generati regolarmente, o quando si
sospetti una contaminazione, i rifiuti devono essere sottoposti a
specifiche analisi.

Art. 2.
Impianti di discarica per rifiuti inerti
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, sono smaltiti in
discarica per rifiuti inerti:
a) i rifiuti elencati nella tabella 3 senza essere sottoposti ad
accertamento analitico, in quanto sono considerati gia' conformi ai
criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui
all'art. 2, lettera e) della direttiva 1999/31/CE ed ai criteri di
ammissibilita';
b) i rifiuti inerti che soddisfano i seguenti requisiti:
sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 2, presentano
un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 1 del
presente decreto;
non contengono contaminanti organici in concentrazioni
superiori a quelle indicate nella tabella 2.
2. E' vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti
che:
a) contengono o sono contaminati da sostanze classificate
cancerogene di classe 1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in
materia di classificazione, etichettatura e d'imballaggio di sostanze
e preparati pericolosi. Sono ammissibili i rifiuti contenenti le
sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto del Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, alle concentrazioni limite per
i siti ad uso commerciale ed industriale;
b) contengono idrocarburi policiclici aromatici in concentrazione
superiore a quelle previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto
ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed
industriale;
c) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg; fino al 16
luglio 2005 sono ammissibili i rifiuti contenenti PCB alle
concentrazioni previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto
ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed
industriale;
d) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di
equivalenza di cui alla tabella 4 del presente decreto in
concentrazioni superiori 0,0001 mg/kg;
e) contengono cianuri liberi in concentrazioni superiori a quelle
previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n.
471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale.
3. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 2
possono essere disposte dall'autorita' competente qualora la
provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un
eventuale superamento dei limiti.

Tabella 1

Limiti di concentrazione nell'eluato "per
l'accettabilita' in discariche per rifiuti inerti

=====================================================================
Componente L/S=10 l/kg

mg/l
---------------------------------------------------------------------
As ........................ 0,05
Ba ........................ 2
Cd ........................ 0,004
Cr ........................ 0,05
Cu ........................ 0,2
Hg ........................ 0,001
Mo ........................ 0,05
Ni ........................ 0,04
Pb ........................ 0,05
Sb ........................ 0,006
Se ........................ 0,01
Zn ........................ 0,4
Cloruri ................... 80
Fluoruri .................. 1
Solfati ................... 100
Indice fenolo ............. 0,1
DOC ....................... 50
TDS* ...................... 400

* E' possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti
totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

Tabella 2

Limiti di accettabilita' per i composti organici
in discariche per rifiuti inerti

=====================================================================
Parametri Valore
mg/kg
---------------------------------------------------------------------
TOC* .............................. 30000*
BTEX .............................. 6
Olio minerale (da C10 a C40) ...... 500**

* Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche
chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con
esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti
chimicamente inerti. Per i terreni l'autorita' competente puo'
accettare un valore limite piu' elevato, purche' si raggiunga il
valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7).
** Fino al 16 luglio 2005 valgono i limiti per i parametri 91 e
92 previsti dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n.
471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale.

Tabella 3

Rifiuti inerti per i quali e' consentito lo smaltimento in discarica
di rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione

=====================================================================
Codice |Descrizione |Restrizioni
=====================================================================
|Rifiuti derivanti dalla |
01 04 13|lavorazione della pietra |
---------------------------------------------------------------------
|Scarti di materiali in fibra |Solo se privi di leganti
10 11 03|a base di vetro |organici
---------------------------------------------------------------------
15 01 07|Imballaggi in vetro |
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
| |selezionati da costruzione e
17 01 01|Cemento |demolizione *
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
| |selezionati da costruzione e
17 01 02|Mattoni |demolizione *
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
| |selezionati da costruzione e
17 01 03|Mattonelle e ceramiche |demolizione *
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
|Miscugli di cemento, mattoni,|selezionati da costruzione e
17 01 07|mattonelle e ceramiche |demolizione *
---------------------------------------------------------------------
17 02 02|Vetro |
---------------------------------------------------------------------
| |Esclusi i primi 30 cm di
| |suolo, la torba e purche' non
| |provenienti da siti
17 05 04|Terre e rocce |contaminati
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
|Rifiuti misti dell'attivita' |selezionati da costruzione e
17 09 04|di costruzione e demolizione |demolizione *
---------------------------------------------------------------------
19 12 05|Vetro |
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente vetro proveniente da
20 01 02|Vetro |raccolta differenziata
---------------------------------------------------------------------
| |Solo rifiuti di giardini e
| |parchi; eccetto terra vegetale
20 02 02|Terre e rocce |e torba

* Rifiuti selezionati prodotti dalla costruzione e dalla
demolizione: rifiuti contenenti una bassa percentuale di altri tipi
di materiali (come metalli, plastica, terra, sostanze organiche,
legno, gomma, ecc.). L'origine dei rifiuti deve essere nota.
Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione
provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose
inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi
adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio
e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera,
a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita
fosse contaminata in misura significativa.
Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione
provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali
contenenti sostanze pericolose in quantita' notevole.
4. Quando si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o
perche' se ne conosce l'origine), anche i rifiuti alla tabella 3
devono essere sottoposti ad analisi o semplicemente respinti. Se i
rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o
sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche eccetera
in quantita' tale da aumentare il rischio ambientale in misura tale
da giustificare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad
una categorie diversa, essi non possono essere ammessi in una
discarica per rifiuti inerti.

Tabella 4

Fattori di equivalenza per le diossine
e i dibenzofurani (riferimento 471)

=====================================================================
| |Fattore di equivalenza
=====================================================================
|Tetraclorodibenzodiossina |
2, 3, 7, 8 |(TCDD) | 1
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzodieossina|
1, 2, 3, 7, 8 |(PeCDD) | 0,5
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 4, 7, 8 |(HxCDD) | 0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 7, 8, 9 |(HxCDD) | 0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 6, 7, 8 |(HxCDD) | 0,1
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8|(HpCDD) | 0,01
---------------------------------------------------------------------
|Octaclorodibenzodiossina |
|(OCDD) | 0,001
---------------------------------------------------------------------
|Tetraclorodibenzofurano |
2, 3, 7, 8 |(TCDF) | 0,01
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzofurano |
2, 3, 4, 7, 8 |(PeCDF) | 0,5
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 7, 8 |(PeCDF) | 0,05
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 4, 7, 8 |(HxCDF) | 0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 7, 8, 9 |(HxCDF) | 0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 6, 7, 8 |(HxCDF) | 0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
2, 3, 4, 6, 7, 8 |(HxCDF) | 0,1
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8|(HpCDF) | 0,01
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9|(HpCDF) | 0,01
---------------------------------------------------------------------
|Octaclorodibenzofurano |
|(OCDF) | 0,001

Art. 3.
Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi
1. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti, senza
caratterizzazione analitica, i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti urbani di cui all'art. 2, lettera b), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, classificati come non pericolosi
nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti e sottoposti a
trattamento, le porzioni non pericolose dei rifiuti domestici
raccolti separatamente e gli stessi rifiuti non pericolosi di altra
origine ma di analoga composizione;
b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva
definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e
della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-regioni.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, nelle discariche per
rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno
una concentrazione di sostanza secca non inferiore a 25% e che,
sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 2, presentano un
eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5.
3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, nelle discariche per
rifiuti non pericolosi sono altresi' smaltiti rifiuti pericolosi
stabili non reattivi che:
a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 2 presentano
un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5;
b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale non
superiore al 5% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente
attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione,
quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili;
c) il pH sia non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza
secca non inferiore al 25%;
d) tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai
rifiuti non pericolosi biodegradabili.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, in discarica per
rifiuti non pericolosi, e' vietato il conferimento di rifiuti che:
a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;
b) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di
equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori 0,002
mg/kg;
c) contengono altre sostanze classificate cance-rogene di classe
1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in materia di classificazione,
etichettatura d'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi (con
esclusione del-l'amianto) in concentrazione superiore a 1/10 delle
rispettive concentrazioni limite riportate all'art. 2 della decisione
della Commissione 532/2000/CE e successive modifiche e integrazioni,
con una sommatoria massima per tutti i diversi composti pari allo
0,1%.
5. Possono essere inoltre smaltiti in discarica per rifiuti non
pericolosi i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti contenenti fibre minerali artificiali,
indipendentemente dalla loro classificazione, come pericolosi o non
pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenente fibre minerali
artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in
celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere
effettuata in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali.
Dette celle andranno realizzate con gli stessi criteri adottati per
le discariche dei rifiuti inerti. Le celle devono essere coltivate
ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o
trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio
degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti
fibre minerali artificiali. Entro la giornata di conferimento dovra'
essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato,
avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai
volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata
protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso
dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad
impedire contatto tra rifiuti e persone;
b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non
devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi
biodegradabili. I valori limite per il carbonio organico totale (TOC)
si applicano ai rifiuti collocati in discarica insieme a materiali a
base di gesso;
c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici
cementizie o resinoidi in conformita' con l'art. 6, lettera c), punto
iii) della direttiva 1999/31/CE senza essere sottoposti a prove. Le
discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti
indicati all'allegato l. In questo caso le prescrizioni stabilite
nell'allegato 1, punti 3.2 e 3.3 della direttiva 1999/31/CE possono
essere ridotte dall'autorita' competente.

Tabella 5

Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita'
in discariche per rifiuti non pericolosi

=====================================================================
Elemento o composto L/S =101/kg
mg/l
---------------------------------------------------------------------
As ............................. 0,2
Ba ............................. 10
Cd ............................. 0,02
Cr totale ...................... 1
Cu ............................. 5
Hg ............................. 0,005
Mo ............................. 1
Ni ............................. 1
Pb ............................. 1
Sb ............................. 0,07
Se ............................. 0,05
Zn ............................. 5
Cloruri ........................ 1500
Fluoruri ....................... 15
Cianuri ........................ 0,5
Solventi organici aromatici* ... 0,4
Solventi organici azotati* ..... 0,2
Solventi organici clorurati* ... 2
Pesticidi totali non fosforati* 0,05
Pesticidi totali fosforati* .... 0,1
Solfati ........................ 2000
DOC ............................ 80
TDS** .......................... 6000

* Si veda quanto indicato al comma 6.
** E' possibile servirsi dei valori per il TDS (totale di solidi
disciolti) in alternativa ai valori per solfato e per il cloruro.
6. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 4
e quelli indicati con l'asterisco nella tabella 5 possono essere
disposte dall'autorita' competente qualora la provenienza del rifiuto
possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei
limiti.

Art. 4.
Discariche per rifiuti pericolosi
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, nelle discariche per
rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano
tutti i seguenti requisiti:
a) sottoposti a test di cessione di cui allegato 2 presentano un
eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6;
b) PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
209, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg;
c) diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza
di cui alla tabella 4 in concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg;
d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere
inferiore al 25%;
e) il TOC non deve essere superiore al 6% con riferimento alle
sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con
l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri
composti non biodegradabili.

Tabella 6

Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita'
in discariche per rifiuti pericolosi

=====================================================================
Componenti L/S =101/kg
mg/l
---------------------------------------------------------------------
2,5
30 Cd 0,2 Crtotale .................. 7
Cu .................................. 10
Hg .................................. 0,05
Mo .................................. 3
Ni .................................. 4
Pb .................................. 5
Sb .................................. 0,5
Se .................................. 0,7
Zn .................................. 5
Cloruri ............................. 2500
Fluoruri ............................ 50
Solventi organici aromatici* ........ 4
Solventi organici azotati* .......... 2
Solventi organici clorurati* ........ 20
Pesticidi totali non fosforati* ..... 0,5
Pesticidi totali fosforati* ......... 1
Cianuri ............................. 5
Solfato ............................. 5000
DOC ................................. 100
TDS** ............................... 10000

* Vedi nota al comma 2.
** E' possibile servirsi dei valori per il TDS (totale di solidi
disciolti) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.
2. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 1,
lettere b) e c) e quelli indicati con l'asterisco nella tabella 6
possono essere disposte dall'autorita' competente qualora la
provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un
eventuale superamento dei limiti.

Art. 5.
Criteri di ammissibilita' per il deposito sotterraneo
1. Sono idonei allo stoccaggio sotterraneo i rifiuti inerti, i
rifiuti non pericolosi e pericolosi ad esclusione di quelli indicati
al comma 2.
2. Non possono essere collocati in un deposito sotterraneo i
rifiuti che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo
fisico, chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono
compresi:
a) i rifiuti elencati all'art. 6 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
b) l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni previste
per lo stoccaggio e subire quindi un cambiamento di volume, la
generazione i rifiuti e i loro contenitori se suscettibili di reagire
a contatto con di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o
esplosivi o qualunque altra reazione che possa rappresentare un
rischio per la sicurezza operativa e/o per l'integrita' della
barriera;
c) i rifiuti biodegradabili;
d) i rifiuti dall'odore pungente;
e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o
esplosiva, e in particolare i rifiuti che provocano concentrazioni di
gas tossici per le pressioni parziali dei componenti o che in
condizioni di saturazione in un contenitore formano concentrazioni
superiori del 10% alla concentrazione che corrisponde al limite
inferiore di esplosivita';
f) i rifiuti con un'insufficiente stabilita' tenuto conto delle
condizioni geomeccaniche;
g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione spontanea
nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i
rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di
miscele non identificate.
3. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco
devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilita'; i
differenti gruppi di compatibilita' devono essere fisicamente
separati nella fase di stoccaggio.

Art. 6.
Deroghe
1. Sono ammessi valori limite piu' elevati per i parametri
specifici elencati agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto
qualora:
a) sia effettuata una valutazione di rischio che dimostri che non
esistono pericoli per l'ambiente;
b) l'autorita' competente per territorio conceda
un'autorizzazione con decisione presa caso per caso per la singola
discarica;
c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non
superino di piu' del triplo quelli specificati per la corrispondente
categoria di discarica.
2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo
naturale l'autorita' competente puo' stabilire limiti piu' elevati
coerenti con tali concentrazioni.
Roma, 13 marzo 2003

Il Ministro dell'ambiente
della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della attivita' produttive
Marzano

Il Ministro della salute
Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 162

Allegato 1

AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI DI AMIANTO O CONTENENTI AMIANTO

1.1 - Principi.
I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere
conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:
a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella
dedicata;
b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di
cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice CER 17 06 05;
per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purche'
sottoposti a processi di trattamento di cui alla tabella 1.1 e con
valori conformi alla tabella 1.2, verificati con periodicita'
stabilita dall'autorita' competente presso l'impianto di trattamento.
I rifiuti sottoposti a trattamento termico con modificazione della
struttura cristallina per i quali venga verificato presso l'impianto
di trattamento, con periodicita' stabilita dall'autorita' competente,
che non contengono piu' amianto in quantita' misurabile con le
tecnologie analitiche correnti, non sono soggetti ai criteri di cui
alla tabella 1.2
Non e' considerato trattamento di cui a detta tabella 1.1, il
confezionamento in contenitori rigidi o flessibili, di cui al decreto
del Ministro della sanita' del 6 settembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994; capitolo 5, commi 6
e 7, e successive integrazioni ai sensi dell'art. 6, comma 3 e
dell'art. 12, comma 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Tabella 1.1: Processi di trattamento per rifiuti contenenti amianto
finalizzati al contenimento del potenziale inquinante.

Stabilizzazione - solidificazione in matrici stabili e non reattive

Incapsulamento

Trattamento con modificazione della struttura cristallina

Tabella 1.2: Criteri di ammissibilita' a discariche per rifiuti non
pericolosi per rifiuti contenenti amianto trattati.

=====================================================================
Parametri | Valori
=====================================================================
Contenuto di amianto (% in peso) |= o < 30
Densita' apparente (g/cm3) |> 2
Densita' relativa (%) |> 50
Indice di rilascio |< 0.6

Oltre ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche
di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per il conferimento di
rifiuti di amianto o contenenti amianto nelle discariche individuate
alle precedenti lettere a) e b) devono essere rispettati modalita' e
criteri di deposito, dotazione di attrezzature e personale, misure di
protezione del personale dalla contaminazione da fibre di amianto
indicate al successivo punto 1.2.
Il presente allegato dovra' essere aggiornato sulla base dei
disciplinari tecnici che verranno predisposti dalla Commissione per
la valutazione dei rischi ambientali e sanitari connessi all'impiego
dell'amianto istituita con l'art. 4 della legge n. 257/1992.

1.2 Modalita' e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto.
Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire
direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed
esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale da
evitare la frantumazione dei materiali.
Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che
prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere
spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza
causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto.
Per evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito deve
essere coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima di
ogni operazione di compattaggio e, se i rifiuti non sono imballati,
deve essere regolarmente irrigata. I materiali impiegati per
copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da
adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da
costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre.
Nella discarica o nell'area non devono essere svolte attivita',
quali le perforazioni, che possono provocare una dispersione di
fibre.
Deve essere predisposta e conservata una mappa indicante la
collocazione dei rifiuti contenenti amianto all'interno della
discarica o dell'area.
Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono
essere prese misure adatte a impedire il contatto tra rifiuti e
persone.
Nella normale conduzione delle discariche dove possono essere
smaltiti rifiuti contenenti amianto il personale adotta i criteri di
protezione di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e
successive modificazioni e norme tecniche derivate.

Allegato 2

CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI RIFIUTI

2.1 - Metodo di campionamento ed analisi del rifiuto urbano
biodegradabile.
Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla
successiva analisi deve essere effettuato tenendo conto della
composizione merceologica, secondo il metodo di campionamento ed
analisi IRSA, CNR, NORMA CII-UNI 9246.
Secondo quanto previsto dalla Direttiva 1999/31/CE, art. 2,
lettera m), dovranno essere considerati fra i rifiuti urbani
biodegradabili gli alimenti, i rifiuti dei giardini, la carta ed il
cartone, i pannolini e gli assorbenti.
2.2 - Analisi degli eluati e dei rifiuti.
Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione
chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un
campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e
gli standard di cui alla norma UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari,
pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi
degli eluati".
Con successivo proprio decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il
Ministero per le attivita' produttive vengono definite:
1) le modalita' di campionamento finalizzate ad ottenere un
campione rappresentativo per specifiche tipologie di rifiuto;
2) il metodo ufficiale per la determinazione della frazione
organica biodegradabile del rifiuto.
Per le determinazioni analitiche devono essere adottati metodi
ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.
Le prove di cessione per i parametri previsti dalle tabelle 1, 6
e 7 devono essere effettuate secondo la metodica per i rifiuti
granulari di cui all'Appendice B della norma UNI 10802.
Le analisi degli eluati per i parametri previsti dalla norma UNI
10802, devono essere effettuate secondo i criteri, le procedure, i
metodi e gli standard dell'Appendice B alla norma per rifiuti
granulari.
2.3 - Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto.
Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti
amianto le analisi dovranno essere integrate come segue.
2.3.1 - Analisi del rifiuto.
Il contenuto di amianto in peso deve essere determinato
analiticamente utilizzando una delle metodiche analitiche
quantitative previste dal citato decreto del Ministro della sanita'
del 6 settembre 1994, la percentuale in peso di amianto presente,
calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sara' ridotta dall'effetto
diluizione della matrice inglobante rispetto al valore del rifiuto
iniziale.
La densita' apparente e' determinata secondo le normali procedure
di laboratorio standardizzate, con utilizzazione di specifica
strumentazione (bilancia idrostatica, picnometro). La densita'
assoluta e' determinata come media pesata delle densita' assolute dei
singoli componenti utilizzati nelle operazioni di trattamento dei
rifiuti contenti amianto e presenti nel materiale finale. La densita'
relativa e' calcolata come rapporto tra la densita' apparente e la
densita' assoluta.
L'indice di rilascio I.R. e' definito come:
I.R. = frazione ponderale di amianto/densita' relativa (essendo
la frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100)
L'indice di rilascio deve essere misurato sul rifiuto trattato,
dopo che esso ha acquisito le caratteristiche di compattezza e
solidita'.
La prova deve essere eseguita su campioni, privi di qualsiasi
contenitore o involucro, del peso complessivo non inferiore a 1 kg.
La valutazione dell'indice di rilascio deve essere eseguita
secondo le modalita' indicate nel piano di sorveglianza e controllo.
2.3.2 - Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto.
Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in
contrasto di fase (MOCF); per la valutazione dei risultati delle
analisi deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati nel
citato decreto del Ministro della sanita' del 6 settembre 1994.