Consiglio di Stato Sez. VI n.8283 del 23 dicembre 2020 8283
Urbanistica.Provvedimenti repressivi degli abusi edilizi

I provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti ad opere abusive hanno carattere reale con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato. In materia di abusi edilizi, il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino è non già l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, ma l’esistenza d’una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia, per cui è inciso anche il proprietario non responsabile e colui che v’è succeduto a qualunque titolo.

Pubblicato il 23/12/2020

N. 08283/2020REG.PROV.COLL.

N. 00961/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 961 del 2020, proposto da Bocchino Franco e Dantonia Fulvia, rappresentati e difesi dall’avvocato Marialaura Lapenna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Cristina Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici della Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sede di Roma (Sezione Seconda), n. 7181/2019, resa tra le parti e concernente: ordine di demolizione n. 836 del 21 giugno 2018;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020, il Cons. Bernhard Lageder. L’udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 d.-l. n. 137 del 28 ottobre 2020 e 4, comma 1, d.-l. n. 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.


1. PREMESSO che:

- il TAR per il Lazio, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso n. 4966 del 2019, proposto da Bocchino Franco e Dantonia Fulvia avverso la determinazione dirigenziale n. 836 del 21 giugno 2018 della Direzione tecnica del Municipio Roma XIII, con la quale ai medesimi, in qualità di «comproprietari non responsabili» dell’unità immobiliare sita in Roma alla via Costanzo Guglielmi, n. 39 int. 1A, era stata ingiunta la rimozione/demolizione delle opere abusive ivi realizzate in difformità essenziale dai titoli abilitativi (opere, costituite dall’allineamento della tamponatura su entrambi i prospetti dell’unità immobiliare, dal cambio di destinazione d’uso da locali tecnici in abitativo e dal conseguente aumento di volume e della superficie di ca. mq 29);

- in particolare, il TAR riteneva infondato l’unico motivo di ricorso, incentrato sull’estraneità dei ricorrenti dalla commissione dell’illecito – mentre non era stato contestato l’abuso edilizio nella sua materialità e consistenza oggettiva –, rilevando che il proprietario doveva ritenersi passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione a prescindere dal suo concorso, o meno, nella perpetrazione dell’illecito;

- avverso tale sentenza interponevano appello gli originari ricorrenti, deducendo la violazione ed erronea applicazione degli artt. 29 e 31 d.P.R. n. 380/2001, sia sotto il profilo dell’omessa notificazione dell’ordine di demolizione al responsabile dell’abuso (nella specie individuabile nell’impresa costruttrice/venditrice Bonidea s.r.l.), sia sotto il profilo dell’erronea equiparazione tra responsabile dell’abuso e proprietario incolpevole ai fini dell’irrogazione delle sanzioni pecuniarie e per le spese in danno in caso di demolizione coattiva, sia infine sotto il profilo della violazione del principio di sussidiarietà tra responsabile dell’abuso ed acquirente incolpevole;

- l’amministrazione appellata, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza dell’appello e ne chiedeva la reiezione;

2. CONSIDERATO che:

- l’oggetto del presente giudizio è costituito esclusivamente dal sopra menzionato provvedimento di demolizione adottato nei confronti dei ricorrenti in qualità «comproprietari non responsabili» dell’unità immobiliare interessata dagli abusi edilizi perpetrati dall’impresa costruttrice/venditrice, non contestati nel presente giudizio nella loro consistenza obiettiva, e non già da provvedimenti irrogativi di sanzioni pecuniarie o di esecuzione in danno o di acquisizione al patrimonio comunale, non ancora adottati e suscettibili di impugnazione separata in caso di futura adozione nei confronti degli stessi ricorrenti;

- l’unico motivo dedotto in primo grado era costituito dalla deduzione di illegittimità del gravato provvedimento per la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2091 sotto il duplice profilo (a) della omessa notifica del provvedimento di demolizione al responsabile dell’abuso e (b) «per eccesso di potere e contraddittorietà della P.A. nella previsione della consequenzialità nell’applicazione di sanzioni in caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione» (v. così, testualmente, p. 3 del ricorso di primo grado);

3. RITENUTO l’infondatezza dell’appello, in quanto:

- come correttamente rilevato dal TAR, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa i provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti ad opere abusive hanno carattere reale con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato (v., ex plurimis, Cons Stato, Sez. VI, 23 ottobre 2020, n. 6446, con ulteriori richiami);

- infatti, in materia di abusi edilizi, il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino è non già l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, ma l’esistenza d’una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia, per cui è inciso anche il proprietario non responsabile e colui che v’è succeduto a qualunque titolo;

- la repressione degli abusi edilizi può esser disposta in qualsiasi momento, trattandosi di misure a carattere reale (piuttosto che di vere e proprie sanzioni) che colpiscono illeciti permanenti, ossia di misure oggettive in rapporto alle quali non può neppure esser invocato utilmente il principio d’estraneità dei proprietari all’effettuazione dell’abuso e, al più, l’eventuale estraneità assume rilievo sotto altri profili, non inficianti la legittimità dell’ordine di demolizione/rispristino;

- in altri termini, in materia di abusi edilizi la mancata individuazione del responsabile materiale non esclude che l’ordine di demolizione possa essere comunque rivolto al proprietario stesso giacché questi, anche se estraneo all’abuso, rimane comunque il destinatario finale degli effetti del provvedimento, il cui contenuto dispositivo è, per l’appunto, la demolizione di un bene su cui egli vanta il proprio diritto: la demolizione di un’opera abusiva è ingiunta al proprietario attuale non a titolo di responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell’illecito edilizio, ma in ragione del suo rapporto materiale con la cosa che lo rende, per il legislatore, destinatario passivo dell’ordine demolitorio/ripristinatorio;

- ne deriva che irrilevante è la mancata notificazione dell’ordinanza di demolizione/rispristino al responsabile dell’abuso, essendo nei rapporti esterni con la pubblica amministrazione i proprietari attuali i diretti legittimati passivi delle misure reali di rispristino ed essendo l’amministrazione libera di adottare tali misure direttamente ed esclusivamente nei loro confronti;

- in ordine all’asserito carattere sussidiario della responsabilità del proprietario rispetto a quella dell’autore dell’abuso, si osserva che tale profilo può, eventualmente, rilevare nei rapporti interni, oppure in sede di adozione di altre misure diverse da quelle reali demolitorie/ripristinatorie (ad es., in sede di acquisizione al patrimonio comunale, oppure di irrogazione di sanzioni sanzioni pecuniarie): profili che tuttavia, come sopra rilevato, esulano dall’ambito oggettivo del presente giudizio, non risultando siffatte misure concretamente adottate nei confronti degli odierni appellanti e non formando le stesse pertanto oggetto del presente giudizio impugnatorio, con la precisazione che le stesse, in caso di adozione, saranno comunque suscettibili di autonoma impugnazione;

- per le ragioni tutte sopra esposte s’impone la reiezione dell’appello, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori;

4. RITENUTA la sussistenza di giusti motivi per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 961 del 2020), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del grado interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020, con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere