SEZ.
3
SENT. 35848 DEL
25/10/2002
(UD.25/09/2002)
RV.
223079
PRES. Toriello
F
REL.
Onorato
COD.PAR.368
IMP. Romano ed
altro
PM. (Diff.)
Mura
538001 EDILIZIA - IN
GENERE - Costruzione abusiva
realizzata su suolo di proprieta' esclusiva di uno dei
coniugi -
Estensione dell'imputazione al coniuge non
comproprietario -
Specifica contestazione di concorso nella committenza dei
lavori -
Necessita' -
Sussistenza.
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20
abusiva in concorso con il marito).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TORIELLO Francesco - Presidente - del 25/09/2002
1. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 1775
3. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 33159/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale di Napoli, nel processo penale contro:
1) ROMANO Annunziata, nata a Cercola (NA) il 06.01.1953;
2) MANNO Ciro, nato a Pollena Trocchia (NA) il 18.07.1946;
avverso la sentenza resa il 16.2.2001 dalla corte d'appello di Napoli.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi
Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonio Mura, che ha concluso chiedendo l'annullamento
con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla assoluzione di
Romano Annunziata per il reato di cui all'art. 20 lett. b) legge
47/1985;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 16.2.2001, la corte d'appello di Napoli,
parzialmente riformando quella resa il 31.5.2000 dal tribunale
monocratico di Nola, dichiarava a) Ciro Marino colpevole del reato di
cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985, per sopraelevazione abusiva di
un edificio, e del reato di violazione continuata di sigilli, di cui
all'art. 349 cpv. c.p., b) Annunziata Romano, moglie del primo,
colpevole di violazione continuata di sigilli (349 cpv. c.p.) in
concorso del marito; mentre assolveva la stessa Romano dalla
contravvenzione di costruzione abusiva, di cui al citato art. 20 lett.
b), per non aver commesso il fatto.
Al riguardo la corte napoletana, premesso che la sopraelevazione
abusiva era stata realizzata durante il matrimonio su un immobile di
proprietà esclusiva del marito, osservava che il regime
patrimoniale di comunione legale vigente tra i coniugi non impediva che
la sopraelevazione accedesse alla proprietà del solo marito
in virtù del principio di cui all'art. 934 c.c., con la
conseguenza che la moglie, alla quale il reato di cui all'art. 20 legge
47/1985 era stata contestato solo come comproprietaria e custode
giudiziaria, poteva sì considerarsi committente delle opere
in concorso morale con il marito (in considerazione della convivenza
materiale e del tacito consenso prestato all'impiego di risorse
pecuniarie comuni nella costruzione de qua), ma non poteva essere
condannata a tale titolo per difetto di contestazione.
Per l'effetto la corte condannava gli imputati alla pena di giustizia.
2. - Il procuratore generale di Napoli ha proposto appello contro la
sentenza limitatamente alla assoluzione della Romano in ordine al reato
di cui all'art. 20 legge 47/1985, deducendo "violazione della par
condicio coniugale nella committenza di nuove opere immobiliari con
beni della comunione legale".
Più esattamente, sostiene che la qualifica di committente
delle opere era stata sostanzialmente contestata alla Romano; e che la
medesima, comunque, doveva essere considerata anche comproprietaria,
giacché la sopraelevazione era stata realizzata con i beni
della comunione legale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è infondato.
Il reato urbanistico di costruzione senza concessione edilizia era
stato contestato al Marmo "quale comproprietario e committente delle
opere", e alla moglie Annunziata Romano "quale comproprietaria".
Risulta inoltre dalle sentenze di merito che la costruzione abusiva
consisteva in una sopraelevazione realizzata in pendenza di matrimonio
sopra un immobile di proprietà esclusiva del marito; e che i
coniugi avevano optato per il regime di comunione legale dei beni.
Tanto premesso, è evidente che la Romano, pena la
nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p., non
può essere condannata in questo processo come committente
della costruzione abusiva, per difetto, formale e sostanziale, di
specifica contestazione. Se del caso, sarà il pubblico
ministero a formulare nuova imputazione alla Romano come committente
delle opere abusive, chiedendo un nuovo giudizio, compatibilmente con
la regola di cui all'art. 649 c.p.p.. Quanto poi alla qualifica di
comproprietaria, essa non spetta alla Romano. Vero è che la
costruzione abusiva è stata realizzata con le risorse
finanziarie dei due coniugi, stante la comunione patrimoniale vigente
nel rapporto matrimoniale (questa è anzi la circostanza
principale che ha convinto i giudici di merito del concorso della
moglie nella illecita committenza). Ma è anche vero che,
sotto un profilo giuridico, non per questo la moglie è
diventata comproprietaria dell'immobile, giacché questo
è rimasto di proprietà esclusiva del marito per
il principio civilistico dell'accessione di cui all'art. 934 c.c.,
secondo cui il proprietario del suolo acquista ipso iure la
proprietà della costruzione su di esso edificata.
Sul tema, l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione civile
è ormai consolidato e condivisibile, essendo stato affermato
autorevolmente dalle Sezioni Unite. Invero, "nel regime di comunione
legale, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i
coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di
uno di essi, appartiene esclusivamente a quest'ultimo in
virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e
pertanto non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi
dell'art. 177, primo comma, lett. b), cod. civ. In siffatta ipotesi, la
tutela del coniuge non proprietario del suolo, opera non sul piano del
diritto reale (nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma
non può vantare alcun diritto di comproprietà,
anche superficiaria, sulla costruzione), ma sul piano obbligatorio, nel
senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla
metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati
nella costruzione." (Cass. Civ. Sez. Un., sent. n. 651 del 27-01-1996,
Bertuletti c. Marinoni, rv 495599).
Infatti il principio dell'accessione di cui all'art. 934 cod.civ., che
riguarda il modo d acquisto a titolo originario, non è
derogato dal principio di cui all'art. 177, comma primo lett. b. cod.
civ., che disciplina il diverso caso degli acquisti a titolo negoziale
(cfr. Cass. Civ. Sez. 2^, sent. N. 4273 dell'8.5.1996, Di Stefano c.
Peloni, rv. 497470).
In conclusione, in ordine al reato contestatole di cui all'art. 20
legge 47/1985, è pienamente legittima l'assoluzione
dell'imputata Romano.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 25 settembre
2002. Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2002