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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DECRETO 21 ottobre 2003
Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».

Gazzetta Ufficiale N. 252 del 29 Ottobre 2003

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 72 dell'8 maggio 2003, recante «Primi elementi
in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica»;
Visto l'art. 2, comma 3, della medesima ordinanza, che dispone
l'obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei
rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e
delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione
civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso;
Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza, che stabilisce
che il Dipartimento della protezione civile provvede, entro sei mesi
dalla data dell'ordinanza e per quanto di propria competenza, ad
elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il
programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie
degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui
al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie
indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire
il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto
previsto dalle norme;
Visto l'art. 2, comma 2, della medesima ordinanza, che esclude
dalla facolta' di continuare ad applicare, per non oltre 18 mesi, le
norme tecniche vigenti gli edifici e le opere rientranti nelle
predette tipologie;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316
del 2 ottobre 2003, recante «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'8 agosto 2002 con il quale il dott. Guido Bertolaso e' stato
nominato capo del Dipartimento della protezione civile;
Visto il documento in materia di verifiche tecniche approvato dalla
Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi
rischi - Sezione rischio sismico, nella seduta del 30 luglio 2003;
Decreta:
Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui
all'ordinanza n. 3274/2003 richiamate in premessa, negli allegati 1 e
2, che formano parte integrante del presente atto, sono
rispettivamente definite per quanto di competenza statale le
tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere
infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile e
quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonche' le
indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed
opere rientranti nelle predette tipologie.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2003
Il capo del Dipartimento: Bertolaso

 

Allegato 1

Elenco A

Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse
strategico di competenza statale, la cui funzionalita' durante gli
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di
protezione civile.
1. Edifici.
Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando,
supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di
trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il
personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture
adibite all'attivita' logistica di supporto alle operazioni di
protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture
per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e
presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei
seguenti soggetti istituzionali:
1) organismi governativi;
2) uffici territoriali di Governo;
3) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
4) Forze armate;
5) Forze di polizia;
6) Corpo forestale dello Stato;
7) Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici;
8) Registro italiano dighe;
9) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
10) Consiglio nazionale delle ricerche;
11) Croce rossa italiana;
12) Corpo nazionale soccorso alpino;
13) Ente nazionale per le strade e societa' di gestione
autostradale;
14) Rete ferroviaria italiana;
15) Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari
della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e
di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica;
16) associazioni di volontariato di protezione civile operative
in piu' regioni.
2. Opere infrastrutturali.
1. Autostrade, strade statali e opere d'arte annesse;
2. Stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime
previste nei piani di emergenza, nonche' impianti classificati come
grandi stazioni.
3. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti
interregionali, la produzione, il trasporto e la distribuzione di
energia elettrica fino ad impianti di media tensione, la produzione,
il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali
oleodotti, gasdotti, ecc.), il funzionamento di servizi di
comunicazione a diffusione nazionale (radio, telefonia fissa e
mobile, televisione).

Elenco B
Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza
statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze
di un eventuale collasso.

1. Edifici:
1. Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di
funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti
comunita' di dimensioni significative, nonche' edifici e strutture
aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui
collasso puo' comportare gravi conseguenze in termini di perdite di
vite umane.
2. Strutture il cui collasso puo' comportare gravi conseguenze in
termini di danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di
incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modifiche ed integrazioni.
3. Edifici il cui collasso puo' determinare danni significativi
al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei,
biblioteche, chiese).

2. Opere infrastrutturali.
1. Opere d'arte relative al sistema di grande viabilita' stradale
e ferroviaria, il cui collasso puo' determinare gravi conseguenze in
termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del
traffico.
2. Grandi dighe.

 

Allegato 2

Indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi su edifici e
opere strategiche o importanti, ai sensi di quanto previsto ai commi
3 e 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3274/2003.

1. Premessa.
L'ordinanza n. 3274/2003 prevede l'avvio di una valutazione dello
stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica, da effettuarsi
nei prossimi 5 anni, che dovrebbe interessare:
a) gli edifici di interesse strategico e le opere
infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile;
b) gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Le tipologie di opere di competenza statale che presentano le
caratteristiche indicate sono elencate nel precedente allegato 1.
L'insieme delle tipologie individuate porta a descrivere in
termini molti ampi il patrimonio edilizio sul quale dovranno essere
effettuate le verifiche e induce a definire possibili schemi tecnici
di riferimento per le verifiche da effettuare in termini tali da
coniugare nella maniera piu' efficace possibile le esigenze di
ottenere verifiche tempestive, di semplice attuazione, di contenuto
impatto finanziario e di risultati significativi per quanto attiene
alla valutazione del livello di sicurezza, tenendo conto delle
diverse situazioni di esposizione.
Sulla base di quanto sopra, la sezione rischio sismico della
Commissione nazionale grandi rischi ha approvato, nella seduta del
30 luglio 2003, un documento con il quale vengono, tra l'altro,
fornite indicazioni utilmente applicabili per la realizzazione delle
predette verifiche.
Il suddetto documento, i cui contenuti sono stati condivisi dal
Dipartimento della protezione civile che li fa ora propri per la
parte di interesse con il presente atto, definisce tre livelli di
acquisizione dati e di verifica, da utilizzare in funzione del
livello di priorita' e delle caratteristiche dell'edificio o
dell'opera in esame.
In particolare, il primo livello (livello 0) prevede unicamente
l'acquisizione di dati sommari sull'opera ed e' applicabile in modo
sistematico a tutte le tipologie individuate.
Si sottolinea il carattere di rilevazione statistica di questo
livello di verifica, che esclude la possibilita' di utilizzare i dati
in modo puntuale per valutazioni di vulnerabilita' di singole
strutture.
I livelli successivi (livello 1 e livello 2) si riferiscono alle
categorie di opere ad elevata priorita', coerentemente con quanto
indicato nell'ordinanza n. 3274 (i.e. collocate in zona sismica 1 e 2
e progettate in epoca antecedente rispetto alla classificazione del
territorio del comune nella zona attuale), pur essendo ovviamente
applicabili a qualsiasi edificio o opera indipendentemente dal fatto
che presenti o meno tali caratteristiche.
I livelli 1 e 2 si differenziano per il diverso livello di
conoscenza ed i diversi strumenti di analisi e di verifica richiesti
e si applicano in funzione della regolarita' della struttura oggetto
di verifica.

2. Livello 0.
Al livello 0 e' prevista la sola acquisizione dei seguenti dati
sommari:
1) denominazione dell'opera;
2) proprietario;
3) utilizzatore;
4) classificazione ai sensi degli elenchi di cui all'allegato
1;
5) coordinate geografiche;
6) dati dimensionali (per edifici: superficie coperta,
volumetria e numero di piani; per ponti: lunghezza totale e numero di
campate);
7) anno di progettazione;
8) anno di ultimazione della costruzione;
9) anno di effettuazione di eventuali interventi di modifica
sostanziale;
10) materiale strutturale principale della struttura verticale;
11) dati di esposizione (per edifici: numero di persone
mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'opera; per
ponti: numero di autoveicoli transitanti nelle ore di traffico
intenso);
12) dati geomorfologici (pendenza del terreno, presenza di
dirupi o creste, presenza di corpi franosi).
Tutte le opere dovranno quindi essere collocate geograficamente
in relazione ad una mappa di pericolosita', in funzione delle quattro
zone sismiche definite dalle norme, o in relazione a mappe piu' fini,
con passo 0,025 g per l'accelerazione attesa al suolo con
probabilita' di eccedenza 10% in 50 anni o a specifici studi di
pericolosita' eventualmente disponibili.
Dovranno pertanto essere indicate:
13) PGA con probabilita' di eccedenza 10% in 50 anni;
14) PGA con probabilita' di eccedenza 50% in 50 anni.
Le date di progettazione e costruzione dovranno essere
confrontate con la classificazione dell'epoca e con la
classificazione attuale, effettuando un primo screening di rischio,
con pura valenza statistica.

3. Livelli 1 e 2 (edifici).
Su ciascun edificio andranno effettuati sopraluoghi volti alla
conoscenza ed al rilievo della struttura. Andranno inoltre raccolte
tutte le informazioni e la documentazione disponibile sul sito di
costruzione, sull'epoca di costruzione e sulle trasformazioni
(sopraelevazioni, ampliamenti, modifiche strutturali) e gli
interventi subiti dalla struttura.
Per ogni edificio andranno individuate la tipologia strutturale
della costruzione originaria e quelle presenti nelle trasformazioni
successive.
Un edificio con fondazioni approssimativamente allo stesso
livello e che non abbia subito trasformazioni, sara' considerato
regolare se rispetta i requisiti indicati al punto 4.3.1 delle norme
tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico
degli edifici, di cui all'ordinanza n. 3274/2003, con la sola
eccezione del punto g), per il quale non e' richiesto il controllo ai
fini delle verifiche di cui al presente documento.
E' essenziale ai fini delle verifiche da effettuare riconoscere
la regolarita' di un edificio. In tutti i casi quindi
(indipendentemente dal livello 1 o 2 di verifica) devono essere
raccolti ed indicati i dati di risposta alle seguenti domande:
a) la configurazione in pianta e' compatta e
approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali,
in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze? (SI/NO);
b) qual e' il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui
l'edificio risulta inscritto? (max 4);
c) qual e' il massimo valore di rientri o sporgenze espresso in
percentuale della dimensione totale dell'edificio nella direzione del
rientro o della sporgenza? (max 25%);
d) i solai possono essere considerati infinitamente rigidi nel
loro piano rispetto agli elementi verticali? (SI/NO);
e) qual e' la minima estensione verticale di un elemento
resistente dell'edificio (quali telai e pareti) espressa in
percentuale dell'altezza dell'edificio? (min 100%);
f) quali sono le massime variazioni da un piano all'altro di
massa e rigidezza espresse in percentuale della massa e della
rigidezza del piano contiguo con valori piu' elevati? (max 20%);
g) quali sono i massimi restringimenti della sezione
dell'edificio, in percentuale alla dimensione corrispondente al primo
piano, ed a quella corrispondente al piano immediatamente
sottostante? (max 30 %, max 10%);
h) sono presenti elementi non strutturali particolarmente
vulnerabili o in grado di influire negativamente sulla risposta della
struttura (e.g. tamponamenti rigidi distribuiti in modo irregolare in
pianta o in elevazione, camini o parapetti di grandi dimensioni in
muratura)? (SI/NO).

3.1. Livello 1.
L'obiettivo minimo da perseguire e' la definizione di tre livelli
di accelerazione al suolo, corrispondenti ai tre stati limite
definiti al punto 11.2 delle citate norme tecniche, e dei loro
rapporti con le accelerazioni attese con probabilita' 2%, 10% e 50%
in 50 anni, per le strutture in c.a., mentre per le strutture in
muratura si considerano i soli stati limite di danno severo e di
danno lieve.
E' richiesta l'attribuzione ad una delle categorie di suolo
descritte nelle norme tecniche, sulla base di studi esistenti e delle
carte geologiche disponibili, senza obbligatoriamente ricorrere a
prove sperimentali di caratterizzazione del terreno.
E' consentito un livello di conoscenza limitato (LC1 secondo le
norme).
Il livello 1 si applica agli edifici ed opere ad alta priorita',
che possano essere definiti regolari, che non siano stati attribuiti
a categorie di suolo S1 o S2 e che non siano realizzati in
prossimita' di dirupi o creste o su corpi franosi.
3.1.1. Edifici in c.a.
Si procedera' alle verifiche ricorrendo al livello di conoscenza
limitata ai sensi del punto 11.2.3.3 delle norme.
Vanno effettuate prove e verifiche in situ secondo quanto
previsto per il livello di conoscenza limitata descritto nelle norme.
Si ricorrera' all'analisi lineare statica, pur essendo ovviamente
consentito utilizzare l'analisi lineare dinamica.
E' consentito considerare due modelli piani separati, uno per
ciascuna direzione principale, considerando l'eccentricita'
accidentale indicata dalle norme.
La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la
rigidezza secante a snervamento. In caso non siano effettuate
valutazioni specifiche e' consentito valutare la rigidezza
flessionale degli elementi pari alla meta' della rigidezza dei
corrispondenti elementi non fessurati.
Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate per ciascun
elemento strutturale secondo quanto indicato ai punti 11.2.6.1 e
11.3.3 delle norme.
In particolare si procedera' come segue:
1) si effettuera' l'analisi dell'edificio, con PGA unitaria, in
entrambe le direzioni principali;
2) si calcoleranno per ogni elemento strutturale i valori di
resistenza (a flessione e a taglio per travi, pilastri e pareti, a
trazione e compressione per i nodi non confinati);
3) si calcoleranno per ogni piano i valori di rotazione
rispetto alla corda in condizioni di collasso, di danno severo e di
danno limitato (punto 11.3.3.1);
4) si calcolera' il moltiplicatore dell'accelerazione che
provoca il primo collasso a taglio, o il collasso di un nodo o il
raggiungimento della rotazione ultima ad un piano (PGACO);
5) si calcolera' il moltiplicatore dell'accelerazione che
provoca il raggiungimento della rotazione di danno severo ad un piano
(PGADS);
6) si calcolera' il moltiplicatore dell'accelerazione che
provoca il raggiungimento della rotazione di snervamento ad un piano
(PGADL).

3.1.2. Edifici in muratura.
Si procedera' alle verifiche ricorrendo a rilievo sommario e a
verifiche in situ limitate (punto 11.5.2 delle norme).
Dovranno in particolare essere verificati i dettagli costruttivi
descritti al punto 11.5.2.2 delle norme, indicando in modo esplicito
l'eventuale non rispondenza di uno dei punti da a) ad e).
Si verifichera' preliminarmente l'eventuale rispondenza alla
definizione di edificio semplice (punti 8.1.10 e 11.5.9 delle norme).
Si ricorrera' all'analisi lineare statica, pur essendo ovviamente
consentito utilizzare l'analisi lineare dinamica, secondo quanto
descritto al punto 8.1.5.2 delle norme.
E' consentito considerare due modelli piani separati, uno per
ciascuna direzione principale, considerando l'eccentricita'
accidentale indicata dalle norme.
La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la
rigidezza fessurata, considerando la deformabilita' a taglio e a
flessione. In caso non siano effettuate valutazioni specifiche e'
consentito valutare la rigidezza degli elementi pari alla meta' della
rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.
Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate per ciascun
elemento strutturale secondo quanto indicato ai punti 8.1.6 e 8.2.2
delle norme.
In particolare si procedera' come segue:
1) si effettuera' l'analisi dell'edificio, con PGA unitaria, in
entrambe le direzioni principali;
2) si calcoleranno per ogni elemento strutturale i valori di
resistenza a flessione e a taglio e a flessione fuori piano;
3) si calcoleranno per ogni pannello murario i valori di
deformazione corrispondenti agli stati limite di danno (punto
4.11.2), ed ultimo, in funzione della modalita' di collasso (punti
8.2.2.1 e 8.2.2.2);
4) si calcolera' il moltiplicatore dell'accelerazione che
provoca il raggiungimento della deformazione ultima nel piano o della
resistenza fuori piano in un pannello (PGADS);
5) si calcolera' il moltiplicatore dell'accelerazione che
provoca il raggiungimento della resistenza nel piano o della
deformazione di danno in un pannello (PGADL).

3.2. Livello 2.
L'obiettivo da perseguire e' la definizione di una curva di
capacita' globale forza-spostamento, con la conseguente definizione
dei tre livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti ai tre
stati limite definiti dalle norme al punto 11.2, e dei loro rapporti
con le accelerazioni attese con probabilita' 2%, 10% e 50% in 50
anni.
E' richiesto un livello di conoscenza approfondito (LC2 o LC3
secondo le norme).
E' richiesta la determinazione della categoria di suolo tramite
prove in-situ (almeno SPT).
E' in generale richiesta l'analisi statica non lineare secondo
quanto previsto al punto 4.5.4 delle norme, con le variazioni
specificate per le diverse tipologie strutturali; il ricorso
all'analisi lineare e' consentito alle condizioni descritte al punto
11.2.5.4 delle norme, ovvero quando il rapporto domanda/capacita' e'
uniforme per i diversi elementi, quando la domanda e' contenuta entro
limiti accettabili per ogni elemento e quando i collassi di tipo
fragile sono impediti.
Il livello 2 si applica ad edifici ed opere ad alta priorita', in
tutti i casi in cui non e' prevista la possibilita' di limitarsi al
livello 1. Prima di procedere a verifiche di livello 2 e' comunque
necessario procedere a verifiche di livello 1, almeno per quanto
riguarda l'effettuazione di analisi lineari.

3.2.1. Edifici in c.a.
E' consentito considerare separatamente le azioni nelle due
direzioni principali, utilizzando i metodi di combinazione di cui al
punto 4.6 delle norme, ma il modello dell'edificio deve essere
tridimensionale.
La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la
rigidezza secante a snervamento. In caso non siano effettuate
valutazioni specifiche e' consentito valutare la rigidezza
flessionale degli elementi pari alla meta' della rigidezza dei
corrispondenti elementi non fessurati.
Si procedera' secondo quanto indicato al punto 4.5.4 delle norme,
utilizzando le distribuzioni alternative delle forze indicate al
punto 4.5.4.2., ovvero ricorrendo ai metodi evolutivi di cui al punto
4.5.4.1.
Per ogni elemento si calcoleranno i valori di resistenza a
(flessione e a taglio per travi, pilastri e pareti, a trazione e
compressione per i nodi non confinati).
Per ogni piano si calcoleranno i valori di rotazione rispetto
alla corda in condizioni di collasso, di danno severo e di danno
limitato (punto 11.3.3.1).
Sulla curva generalizzata forza-spostamento dovranno essere
identificati i punti corrispondenti alle seguenti situazioni:
1) il primo collasso a taglio, o il collasso di un nodo o il
raggiungimento della rotazione ultima ad un piano (stato limite di
collasso - CO);
2) il raggiungimento della rotazione di danno severo ad un
piano (stato limite di danno severo - DS);
3) il raggiungimento della rotazione di snervamento ad un piano
(stato limite di danno lieve - DL).
La curva di capacita' dovra' essere confrontata con opportuni
spettri di risposta elastica, eventualmente corretti con un valore
appropriato del fattore eta in funzione delle capacita' dissipative
corrispondenti a ciascun stato limite.
L'intersezione della curva di capacita' con gli spettri
consentira' di calcolare i valori di accelerazione al suolo
corrispondenti ai tre stati limite di interesse (PGACO, PGADS,
PGADL).

3.2.2. Edifici in muratura.
Si procedera' alle verifiche ricorrendo a rilievo completo e
verifiche in situ estese (punto 11.5.2 delle norme).
Dovranno comunque essere verificati i dettagli costruttivi
descritti al punto 11.5.2.2, indicando in modo esplicito l'eventuale
non rispondenza di uno dei punti da a) ad e).
Si ricorrera' all'analisi non lineare statica, secondo quanto
descritto al punto 8.1.5.4 delle norme, al fine di produrre una curva
di capacita' globale forza-spostamento.
E' consentito considerare separatamente le azioni nelle due
direzioni principali, utilizzando i metodi di combinazione di cui al
punto 4.6 delle norme, ma il modello dell'edificio deve essere
tridimensionale.
La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la
rigidezza fessurata, considerando la deformabilita' a taglio e a
flessione. In caso non siano effettuate valutazioni specifiche e'
consentito valutare la rigidezza degli elementi pari alla meta' della
rigidezza dei corrispondenti elementi non fessurati.
La curva di capacita' dovra' essere confrontata con opportuni
spettri di risposta elastica, eventualmente corretti con un valore
appropriato del fattore eta in funzione delle capacita' dissipative
corrispondenti a ciascun stato limite, con riferimento ai valori di
spostamento definiti al punto 8.1.5.4 delle norme.
L'intersezione della curva di capacita' con gli spettri in
spostamento definiti al punto 8.1.6 consentira' di calcolare i valori
di accelerazione al suolo corrispondenti agli stati limite di
interesse (PGADS, PGADL).

4. Ponti.
Le norme non descrivono esplicitamente le procedure da utilizzare
per la verifica dei ponti esistenti. Tuttavia le procedure indicate
per gli edifici in c.a. possono facilmente essere estese al caso dei
ponti, tenendo conto della specificita' delle strutture.
Una definizione dei limiti entro i quali possono essere applicate
procedute semplificate (di livello 1) puo' essere effettuata con
riferimento a numerosi studi disponibili in letteratura, dove si
definisce il concetto di regolarita' per ponti e viadotti.