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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2003
 Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3282).
Gazzetta Ufficiale N. 98 del 29 Aprile 2003
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, concernente:
 «Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle
 regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi
 calamitosi»;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al
 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza nel territorio della
 regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del
 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;
 Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione
 d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le
 regioni Marche ed Umbria;
 Vista le note n. 52/CD del 24 febbraio 2003 e n. 64/CD del 24 marzo
 2003 del Presidente della regione Umbria con la quale, tra l'altro,
 e' chiesta una modifica all'ordinanza di protezione n. 2947 del 1999,
 che consente di risolvere le problematiche concernente la
 ricostruzione post sismica nella frazione di Isola del comune di
 Nocera Umbra;
 Vista la nota del 4 aprile 2003 del sindaco del comune di Nocera
 Umbra inerente alla medesima richiesta;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al
 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in ordine a situazioni
 emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel
 corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i
 territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria,
 Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle
 province autonome di Trento e Bolzano;
 Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il
 coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000,
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246
 del 20 ottobre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile
 diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed
 ai dissesti idrogeologici che, dal 13 ottobre 2000, hanno colpito il
 territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni
 Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna», n. 3092 del
 27 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 italiana n. 257 del 3 novembre 2000, recante «Disposizioni urgenti di
 protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti
 idrogeologici che hanno colpito nel mese di settembre 2000 il
 territorio della regione Calabria e nel mese di ottobre 2000 il
 territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni
 Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto», n. 3093
 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, recante «Ulteriori
 disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi
 alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese
 di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e
 delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto e
 n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000 recante
 «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza
 degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre
 2000 ed altre misure di protezione civile»;
 Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
 coordinamento della protezione civile n. 3175 del 24 gennaio 2002,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25
 del 30 gennaio 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione
 civile»;
 Vista la nota n. AMB/PTC/03/7955 in data 13 marzo 2003, con la
 quale l'Assessore alla difesa del suolo e della costa protezione
 civile della regione Emilia-Romagna ha chiesto la proroga del termine
 previsto dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n.
 3175 del 2002, concernente i contributi per l'autonoma sistemazione
 dei nuclei familiari evacuati a seguito degli eventi alluvionali del
 2000;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al
 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza socio-ambientale a causa
 dell'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel
 comune di Verbania;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3257
 dell'11 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana n. 297 del 19 dicembre 2002, recante
 «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale,
 in ordine all'inquinamento delle acque del lago Maggiore
 determinatosi nel comune di Verbania»;
 Vista la nota n. 2256 del 3 marzo 2003 del prefetto di Verbano
 Cusio Ossola - Commissario delegato con la quale ha chiesto che venga
 prorogato il termine di cui all'art. 2, dall'ordinanza di protezione
 civile n. 3257 dell'11 dicembre 2002;
 Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
 coordinamento della protezione civile del 27 giugno 1996, n. 2451,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153
 del 2 luglio 1996, recante «Interventi urgenti diretti a fronteggiare
 i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996
 sul territorio delle province di Udine e Pordenone»;
 Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il
 coordinamento della protezione civile del 27 febbraio 1997, n. 2516,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53
 del 5 marzo 1997, recante «Interventi urgenti diretti a fronteggiare
 i danni conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 15, 16 e
 17 ottobre 1996 sul territorio delle province di Udine, Pordenone, e
 Trieste ed integrazioni all'ordinanza del Ministro dell'interno
 delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2451 del 27
 giugno 1996»;
 Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il
 coordinamento della protezione civile del 24 luglio 1997, n. 2626,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176
 del 30 luglio 1997, recante «Modifiche ed integrazioni alle ordinanze
 n. 2451 del 27 giugno 1996, n. 2516, del 27 febbraio 1997 relative
 agli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti
 agli eventi alluvionali del 22 giugno 1996 e 15, 16 e 17 ottobre 1996
 sul territorio delle province di Udine, Pordenone, e Trieste».
 Vista la legge del 31 dicembre 1996, n. 677;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al
 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali
 eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione
 Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio
 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle
 province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre
 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di
 Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il
 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese
 di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia,
 Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
 Considerato che, per gli eventi alluvionali che hanno colpito la
 regione Friuli-Venezia Giulia nel mese novembre 2002, sono stati
 disposti primi finanziamenti del tutto insufficienti a fronteggiare
 tale contesto emergenziale;
 Vista la nota del 14 gennaio 2003, n. 231, della direzione
 regionale della protezione civile della regione autonoma
 Friuli-Venezia Giulia, con la quale l'assessore ha chiesto di poter
 utilizzare l'importo di euro 863.473,33 per le finalita' di cui
 all'ordinanza n. 3258 del 2002, al fine di avviare i primi interventi
 urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni
 conseguenti agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, concernente la
 proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza nel
 settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania nonche'
 in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti
 inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto
 idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di
 Napoli;
 Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
 coordinamento della protezione civile del 31 marzo 1998, n. 2774,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubbllca italiana n. 81
 del 7 aprile 1998, recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli
 interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel
 settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania»;
 Vista la nota n. 10458 del 18 febbraio 2002 del Presidente della
 regione Campania, con la quale, tra l'altro, ha chiesto di modificare
 l'art. 7 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998;
 Vista la nota Gab/2002/12573/B09 in data 16 dicembre 2002 del Capo
 di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 inerente alla sopra citata modifica dell'art. 7 dell'ordinanza n.
 2774 del 31 marzo 1998;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
 19 luglio 2002 con il quale e' stata disposta la proroga, fino al 30
 novembre 2003, dello stato di emergenza nel territorio della
 provincia di Potenza colpito dall'evento sismico del 1998;
 Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;
 Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
 coordinamento della protezione civile del 30 giugno 2000, n. 3061,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156
 del 6 luglio 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione
 civile»;
 Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
 coordinamento della protezione civile del 31 marzo 2000, n. 3049,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88
 del 14 aprile 2000;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al
 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi
 alluvionali del 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei
 comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;
 Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il
 coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102
 del 4 maggio 1999, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare i
 danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi
 che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle
 province di Salerno, Avellino, Caserta nonche' altre misure urgenti
 di protezione civile», n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre
 1999, recante «Interventi urgenti di protezione civile per
 fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che
 hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento,
 Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri
 interventi di protezione civile», n. 3061 del 30 giugno 2000,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156
 del 6 luglio 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione
 civile» e n. 3174 del 16 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002,
 recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in
 relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici
 del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998
 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della
 regione Campania»;
 Vista la nota n. 3765 del 20 marzo 2003, con la quale i sindaci dei
 comuni di Bracigliano, Siano, Quindici, S. Felice a Cancello e Sarno,
 tra l'altro, chiedono, anche per l'anno 2003, il contributo per
 compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonche'
 per le maggiori spese connesse all'emergenza ancora in corso nei
 predetti territori comunali;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 6 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
 2003, lo stato di emergenza nei territori delle regioni
 Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia,
 Toscana, Puglia e province autonome di Trento e Bolzano in ordine a
 situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali
 verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;
 Viste le successive ordinanze di protezione civile emanate in
 conseguenza dei predetti eventi alluvionali;
 Vista la nota n. AMB/PTC/03/8944 in data 21 marzo 2003, con la
 quale l'assessore alla difesa del suolo e della costa protezione
 civile della regione Emilia-Romagna ha chiesto di utilizzare le
 risorse finanziarie ancora disponibili sul proprio bilancio e
 assegnate ai sensi delle ordinanze di protezione civile emanate per
 fronteggiare gli eventi alluvionali di novembre 2000, per la
 delocalizzazione degli insediamenti abitativi ubicati nelle aree ad
 elevato rischio idrogeologico;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 14 febbraio 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al
 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione all'attivita' di
 smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio,
 Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di
 massima sicurezza;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267
 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 2003, recante «Disposizioni
 urgenti in relazione all'attivita' di smaltimento, in condizioni di
 massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali
 nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle
 regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata,
 nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse
 essenziale della sicurezza dello Stato»;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 28 marzo 2003 concernente la dichiarazione di stato di emergenza in
 relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumita',
 derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti
 all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 20 dicembre 2002 concernente la proroga dello stato di emergenza nel
 territorio della citta' di Messina in relazione all'attraversamento
 dei mezzi pesanti;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275
 del 28 marzo 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione
 civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale
 situazione internazionale»;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al
 31 dicembre 2004, dello stato di emergenza nel territorio della
 regione Sicilia nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani,
 speciali e speciali pericolosi, della bonifica e del risanamento
 ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche'
 della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
 depurazione;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 10 gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel
 territorio delle Isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce
 costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in
 atto nell'isola di Stromboli»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266
 del 7 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a
 fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie,
 derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto
 nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
 Viste le note dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
 del 31 marzo 2003 e del 3 aprile 2003;
 Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
 modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante
 «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle
 calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori
 disposizioni in materia di protezione civile»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
 29 novembre 2002, n. 3254, recante «Primi interventi urgenti diretti
 a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi
 connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della
 provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima
 area»;
 Vista la nota n. 1471 del 3 aprile 2003, del presidente della
 Regione siciliana, Commissario delegato;
 Visto l'art. 6, comma 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, che
 consente l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi
 dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;
 Vista l'ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio
 dei Ministri in data 14 febbraio 2003, n. 3264, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio
 2003 «Ulteriori disposizioni per la ricostruzione della Basilica di
 Noto»;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 19 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del
 19 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione
 alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione
 Basilicata, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
 Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
 coordinamento della protezione civile n. 3187 del 22 marzo 2002,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78
 del 3 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare
 l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, delle acque
 per i diversi usi nella regione Basilicata»;
 Vista la richiesta del Commissario delegato - Presidente della
 regione Basilicata in data 11 marzo 2003;
 Considerata la necessita' di disporre l'apertura di una
 contabilita' speciale nella quale far confluire le risorse
 finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi di cui alla
 citata ordinanza n. 3187/2002;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di
 emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il
 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
 Viste le note rispettivamente del 10 e del 14 aprile 2003 del
 Ministero dell'economia e delle finanze, con le quali e' chiesto il
 differimento dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi
 tributari a favore dei soggetti residenti in taluni comuni
 interessati da eventi calamitosi;
 Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di
 accoglimento in ragione della necessita' di assicurare ogni azione
 utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile del
 24 febbraio 1999, n. 2947, dopo le parole «per cause impeditive
 dipendenti dalle condizioni di stabilita' del versante» sono inserite
 le seguenti: «o per il diverso assetto localizzativo ed urbanistico
 conseguenti a piani attuativi all'interno dei programmi integrati di
 recupero di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61», e
 all'ultimo periodo la parola «indisponibile» e' soppressa.
Art. 2.
 1. I contributi di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n.
 3090/2000, prorogati fino al 31 dicembre 2002 dall'art. 6, comma 2,
 dell'ordinanza n. 3175/2002, possono essere concessi fino al
 31 dicembre 2003, nel limite dei finanziamenti disponibili negli
 appositi capitoli del bilancio regionale.
Art. 3.
 1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b)
 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
 dell'11 dicembre 2002, n. 3257, e' prorogato fino al 31 ottobre 2003.
Art. 4.
 1. La regione Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata ad utilizzare
 l'importo di euro 863.473,33 di cui alle ordinanze di protezione
 civile n. 2451 del 1996, n. 2516 del 1997 e n. 2626 del 1997, per le
 finalita' di cui all'ordinanza n. 3258 del 2002.
Art. 5.
 1. All'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 2774 del
 31 marzo 1998, le parole «agli enti ordinariamente competenti» sono
 sostituite con le seguenti: «alla regione Campania».
Art. 6.
 1. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza di
 protezione civile n. 3049 del 2000 possono essere prorogate per la
 durata di un anno o, comunque, entro il termine dello stato di
 emergenza di cui in premessa.
 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a
 carico delle disponibilita' di cui all'art. 4, della legge n.
 226/1999.
 3. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate
 determinate dall'inapplicabilita' dell'imposta comunale sugli
 immobili in relazione ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998
 nell'area del Lagonegrese - Senisese e non suscettibili di utilizzo
 e' concesso per l'anno 2003, improrogabilmente ed inderogabilmente,
 un contributo straordinario ai comuni colpiti nel limite di
 2,5 milioni di euro con oneri a carico del Fondo della protezione
 civile anche a titolo di anticipazione su ulteriori assegnazioni di
 risorse finanziarie.
Art. 7.
 1. Relativamente ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e
 San Felice a Cancello e' disposta, improrogabilmente ed
 inderogabilmente, l'erogazione anche a titolo di anticipazione
 dell'importo di euro 3.098.741,39, per l'anno 2003, per le finalita'
 di cui al comma 5 dell'art. 5 della legge n. 226/1999. Tale importo
 e' trasferito sulla contabilita' speciale del Commissario delegato -
 Presidente della regione Campania.
 2. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo della
 protezione civile anche a titolo di anticipazione su ulteriori
 assegnazioni di risorse finanziarie.
Art. 8.
 1. Dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
 Ministri 20 dicembre 2002, n. 3258, nell'ambito delle norme
 giuridiche suscettibili di deroga, sono espunti i riferimenti al
 decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma
 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
 210 del 7 settembre 1996.
Art. 9.
 1. Per la prosecuzione degli interventi straordinari conseguenti
 agli eventi alluvionali dell'ottobre e novembre 2000, finanziati con
 le risorse finanziarie ai sensi delle ordinanze n. 3090/2000, n.
 3095/2000, n. 3110/2001, n. 3135/2001, n. 3141/2001, n. 3143/2001, n.
 3191/2002, n. 3192/2002, la regione Emilia-Romagna e' autorizzata a
 impiegare le risorse finanziarie gia' assegnate e ancora disponibili,
 anche per favorire i programmi di delocalizzazione degli immobili
 pubblici e privati ubicati in aree a rischio idrogeologico.
Art. 10.
 1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267
 del 7 marzo 2003, sono apportate le seguenti modifiche:
 alla settima riga dell'art. 1, comma 1, la frase «dell'art. 13,
 comma 2, lettera c)» e' sostituita con la seguente: «dell'art. 13,
 comma 2, lettera e)»;
 All'art. 2, la frase «decreto ministeriale 26 gennaio, art. 13,
 comma 1» e' sostituita con la seguente: «decreto ministeriale
 26 gennaio 2000, art. 13, comma 1».
Art. 11.
 1. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
 Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e' cosi' integrato: art. 24 della
 legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 2. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
 Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e' aggiunto il seguente comma: «2.
 Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata
 l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del
 Commissario delegato, ovvero del soggetto attuatore da lui
 nominato.».
Art. 12.
 1. Per le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione
 civile connesse alle numerose situazioni emergenziali in atto sul
 territorio nazionale di cui in premessa, l'efficacia delle
 disposizioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2 dell'ordinanza di
 protezione civile n. 3193 del 29 marzo 2002, e di cui all'art. 8,
 comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3169 del 21 dicembre
 2001, e' prorogata di ulteriori dodici mesi.
Art. 13.
 1. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
 Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 e' aggiunto il seguente comma: «5.
 Al personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,
 direttamente impegnato nelle attivita' emergenziali di cui alla
 presente ordinanza si applicano le disposizioni di cui al comma 2,
 con oneri a carico del medesimo Istituto».
 2. All'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
 Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 e' aggiunto il seguente comma: «5.
 Per le finalita' di cui al presente articolo l'Istituto nazionale di
 geofisica e vulcanologia e' autorizzato ad assumere quindici unita'
 di personale con contratto a tempo determinato, correlato alla
 vigenza dello stato di emergenza, avvalendosi delle deroghe di cui
 all'art. 17 della presente ordinanza, con oneri a carico delle
 disponibilita' finanziarie previste dalla convenzione di cui al comma
 l del presente articolo».
 3. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 14, commi l e 2,
 della predetta ordinanza per la definizione in un contesto unitario
 delle attivita' convenzionali ivi previste, e' soppresso il
 riferimento alla Commissione nazionale grandi rischi.
Art. 14.
 1. Il termine per l'adozione dei piani da parte del Presidente
 della Regione siciliana Commissario delegato, di cui all'art. 1,
 comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 245/2002, cosi' come
 convertito dalla legge di conversione n. 286/2003, e' prorogato al
 30 giugno 2003.
 2. La sospensione dei termini di cui all'art. 5, commi l e 5
 dell'ordinanza n. 3254/2002 e' prorogata fino al 31 marzo 2004, con
 oneri a carico dei fondi del Commissario delegato Presidente della
 Regione siciliana che provvede anche al relativo rimborso agli enti
 interessati.
 3. La riscossione dei contributi e dei premi avviene con le
 modalita' di cui al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente
 del Consiglio dei Ministri n. 3254/2002.
Art. 15.
 1. Il comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile del
 Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2003, n.
 3264, e' sostituito dai seguenti commi:
 «5. Per le esigenze connesse all'attuazione della presente
 ordinanza e' istituita con provvedimento del Commissario delegato -
 Prefetto di Siracusa, entro dieci giorni dalla pubblicazione della
 presente ordinanza, una struttura costituita da personale e dai mezzi
 necessari, con il compito di supportare il responsabile unico del
 procedimento; ove si tratti di personale del Genio civile o di altra
 amministrazione regionale e' autorizzata la corresponsione di
 compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo
 di 60 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente
 legislazione.
 6. Il Commissario delegato - Prefetto di Siracusa e' autorizzato
 a stipulare, con effetto dalla data di conferimento, i disciplinari
 d'incarico concernenti l'attivita' del responsabile unico del
 procedimento-responsabile dei lavori, dei collaboratori dirigenti da
 quest'ultimo individuati, del direttore operativo, definendo, tra
 l'altro, la corresponsione e la quantificazione dei relativi compensi
 anche in deroga all'art. 18 della legge n. 109/1994, all'art. 24
 della legge n. 165/2001 ed all'art. 13 della legge della Regione
 siciliana n. 10 del 15 maggio 2000, da congruirsi tenendo conto delle
 valutazioni espresse dall'Ordine degli ingegneri di Siracusa
 condivise dall'ufficio del Genio civile di Siracusa.
 7. Gli oneri connessi all'attuazione dei commi precedenti,
 nonche' quelli concernenti le spese generali attinenti al
 funzionamento della struttura a disposizione del responsabile unico
 del procedimento, sono posti a carico delle risorse di cui al
 all'art. 4 della presente ordinanza.».
Art. 16.
 1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
 Ministri del 7 marzo 2003, n. 3267, dopo il comma 1 e' aggiunto il
 seguente periodo: «Per le medesime finalita', al fine di supportare
 la struttura di coordinamento e monitoraggio sopra citata, il
 Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, in deroga
 all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, ad avvalersi
 della consulenza giuridica di un magistrato della Corte dei conti,
 autorizzato dallo stesso organo, nonche' di un consulente esperto in
 materia di analisi dei costi, ai quali e' corrisposta un'indennita'
 mensile onnicomprensiva pari al 50% dello stipendio nella globalita'
 delle voci stipendiali, con oneri a carico del Fondo della protezione
 civile».
Art. 17.
 1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 3187/2002 dopo il comma 3 e'
 aggiunto il seguente comma: «4. Le risorse di cui ai precedenti
 commi, affluiscono su una apposita contabilita' speciale istituita e
 intestata al Commissario delegato - Presidente della regione
 Basilicata».
Art. 18.
 1. Sono differiti al 30 giugno 2003 i termini relativi ad
 adempimenti di obblighi tributari, gia' sospesi fino al 31 marzo
 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n.
 212, con i seguenti decreti del Ministro dell'economia e delle
 finanze:
 a) decreto 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n. 270 del 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero
 aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, in
 taluni comuni della provincia di Catania, interessati direttamente
 dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero;
 b) decreti 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati,
 rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre
 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, a
 favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa,
 alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni delle province di
 Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi
 nella stessa data del 31 ottobre 2002;
 c) decreto 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n. 288 del 9 dicembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero
 aventi sede legale o operativa nei comuni, situati nelle regioni
 Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed
 Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel
 mese di novembre 2002 le cui abitazioni e immobili sono stati oggetto
 di ordinanze sindacali di sgombero o che hanno subito danni ai beni
 mobili e immobili di loro proprieta'; la sospensione prevista dal
 citato decreto 5 dicembre 2002, si applica, a decorrere dal
 25 novembre 2002 e fino al 30 giugno 2003, anche a favore dei
 soggetti che alla stessa data del 25 novembre 2002 avevano la
 residenza ovvero la sede legale o operativa nei comuni delle regioni
 indicate nel medesimo decreto nei quali sono state emanate, entro il
 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di interdizione al traffico
 delle principali vie di accesso al territorio comunale o che hanno
 subito danni superiori a 25.000,00 euro, dichiarati in sede di
 autocertificazione ai sensi della normativa vigente, contenente
 l'indicazione sintetica delle voci dei danni.
 2. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle
 sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati entro il 30 settembre
 2003.
 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 8
 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del
 10 aprile 2003 con esclusione degli adempimenti di natura fiscale.
 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
 provvede a valere sulle somme rinvenienti dai mutui di cui al
 decreto-legge 7 febbraio 2003, convertito, con modificazioni dalla
 legge 8 aprile 2003, n. 62. A tal fine i presidenti delle regioni
 provvedono ai relativi versamenti all'entrata del bilancio dello
 Stato.
 La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica italiana.
 Roma, 18 aprile 2003
 Il Presidente: Berlusconi
 
                    




