Cass. Sez. III n. 16432 del 31 marzo 2017 (Ud. 25 ott. 2016)
Presidente: Ramacci Estensore: Andronio Imputato: Gaudino e altro
Rifiuti.Trasporto di pneumatici  fuori uso

L'attività di trasporto e smaltimento non autorizzato di pneumatici " fuori uso", ossia quelli che, per degrado o per altre condizioni, abbiano perso la loro funzione originaria, integra il reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. n.152 del 2006; tale fattispecie non si applica con riguardo alla gestione dei pneumatici semplicemente usati, oggetto di una disciplina eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria dei rifiuti, di cui è onere del soggetto che ne invoca l'applicazione provare la sussistenza delle condizioni di legge.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza del 19 aprile 2013, la il Tribunale di Napoli ha - per quanto qui rileva - condannato gli imputati alla pena dell'ammenda, per il reato di cui all'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, perchè in concorso tra loro, effettuavano un'attività non autorizzata raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in pneumatici (il (OMISSIS)).

2. - Avverso la sentenza l'imputato G.S. ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, denunciando, in primo luogo l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 228 e 256, perchè il Tribunale avrebbe accomunato pneumatici usati, che non sono considerati rifiuti, e pneumatici esausti, che sono invece considerati rifiuti. I carabinieri avrebbero rinvenuto nell'esercizio di gommista dell'imputato solo pneumatici usati e non anche pneumatici esausti, tanto che gli stessi erano conservati tra gli scaffali, come merce da vendere.

In secondo luogo, si lamenta la mancata considerazione del contratto di smaltimento di rifiuti stipulato con una impresa autorizzata il 21 marzo 2008, il quale - secondo la prospettazione difensiva - costituiva la prova del fatto che l'imputato non aveva smaltito illecitamente i pneumatici.

Con un terzo motivo di doglianza, si deducono vizi della motivazione in relazione alla valutazione della prova, costituita dalle risultanze del controllo effettuato dai carabinieri, da cui non emergeva nessuna delle condotte contestate.

3. - La sentenza è stata impugnata, con separati ricorsi di analogo contenuto, anche nell'interesse di G.V. e D.E., i quali svolgono rilievi analoghi a quelli di G.S.. Quanto alla specifica posizione dei due ricorrenti, i ricorsi deducono vizi della motivazione, in relazione al fatto che, al momento dell'accertamento svolto dai carabinieri ((OMISSIS)), gli imputati non erano stati rinvenuti sul posto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. - I ricorsi - i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè attengono tutti alla responsabilità penale - sono inammissibili, perchè fondati su motivi non specificamente formulati. I ricorrenti, infatti, non svolgono censure riferite alla motivazione della sentenza impugnata, la quale non viene richiamata neanche a fini di critica.

Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, deve comunque rilevarsi che la responsabilità penale degli imputati è stata correttamente individuata dal Tribunale sulla base degli accertamenti svolti dai carabinieri, i quali avevano in primo momento trovato G.V. e D.E. a bordo di un furgone che trasportava copertoni esausti ed era parcheggiato accanto a un terreno in cui erano già stati abbandonati in precedenza altri copertoni esausti. Successivamente, presso l'esercizio di G.S., erano stati ritrovati altri pneumatici esausti. Nessuno degli imputati era stato in grado di produrre autorizzazioni per la gestione di tali rifiuti, essendosi gli stessi limitati a produrre formulari o documenti di trasporto che recavano date successive a quelle dei fatti. Dunque contrariamente a quanto asserito dei ricorrenti - i carabinieri avevano direttamente accertato la sussistenza di tutte le condotte contestate ed avevano altresì accertato che i pneumatici in questione non erano semplicemente dei pneumatici usati, ma erano pneumatici fuori uso, da considerare come veri e propri rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 228.

Nessun argomento di segno contrario può essere desunto dal contratto di smaltimento di rifiuti, prodotto dalla difesa, stipulato con una impresa autorizzata il 21 marzo 2008. Detto documento rappresenta, anzi, una duplice conferma: della natura di pneumatici esausti e, dunque, di rifiuti dei materiali trovati nel corso dell'ispezione, perchè menziona, perchè il suo specifico oggetto è proprio lo "smaltimento di pneumatici fuori uso"; del fatto che gli imputati non erano autorizzati allo smaltimento, tanto da doversi servire di un soggetto terzo. Nè gli imputati hanno assolto all'onere della prova circa la natura di pneumatici usati delle cose da loro gestite. E come specificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte proprio in relazione agli pneumatici, essendo quelli usati oggetto di una disciplina di natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria dei rifiuti, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne invoca l'applicazione (Sez. 3, n. 25358 del 30/05/2012, la quale ricostruisce il quadro normativo in materia e definisce gli pneumatici "fuori uso" come quelli che, per degrado o altre condizioni, abbiano perso la loro funzione originaria).

5. - I ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.