Cass. Sez. III n. 37847 del 16 settembre 2014 (Cc 7 mag 2014)
Pres. Squassoni Est. Aceto Ric. Esposito
Rifiuti. Operazioni rientranti nell'attività di spedizione
Non v'è dubbio che il codice penale non conosca la contravvenzione tentata. Tuttavia il deposito della merce nel luogo nel quale la spedizione deve avere inizio è già condotta che integra il reato di cui all'art. 259, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tanto più se, come nel caso di specie, è stata preceduta dalla presentazione delle merci alla Dogana per l'esportazione e la redazione della relativa dichiarazione doganale. Nell'attività di spedizione, infatti, rientrano anche tutte le operazioni accessorie che rendono giuridicamente e materialmente possibile il trasporto del bene, come del resto fatto intendere dallo stesso legislatore che ha provveduto a disciplinare espressamente le modalità esecutive del sequestro di rifiuti «presso aree portuali e aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» (art. 9, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).
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