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SEZ. 3 SENT. 42377 DEL 06/11/2003 (UD.19/09/2003) RV. 226585
PRES. Papadia U REL. Lombardi AM COD.PAR.392
IMP. P.M. in proc. Sfrappini PM. (Diff.) Hinna Danesi F
614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Smaltimento di rifiuti - Abbandono di rifiuti - Commesso da titolari di imprese o di enti - Reato di cui all'art. 51, comma 2, D. L.gs. n. 22 del 1997 - Configurabilita'.
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 51 COMMA 2
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 50 COMMA 1

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In tema di gestione dei rifiuti, l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, ove effettuato dai titolari di imprese o da responsabili di enti configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, stante la previsione di salvezza delle disposizioni di cui al citato art. 51 contenuta nell'art. 50 dello stesso decreto, che in via generale punisce con sanzione amministrativa l'abbandono di rifiuti.
Fonte CED Cassazione