Pres. Onorato Est.Sarno Imp. Hoxha
Rifiuti. Disciplina dei rifiuti - Fanghi di burattatura derivanti da lavorazione di rubinetteria - Natura di rifiuti pericolosi - Sussistenza - Ragione.
Integra il reato di attività di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi (art. 51, comma primo, lett. b), D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256, comma primo, lett. b), D.Lgs. n. 152 del 2006) l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento in assenza di autorizzazione di fanghi di burattatura derivanti dalla lavorazione di rubinetteria in quanto ricompresi nell'elenco europeo dei rifiuti con il codice CER 12.01.14, richiamato nell'allegato D alla parte quarta del citato D.Lgs. n. 152.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza
pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 27/03/2007
Dott. MARMO
Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
N. 00961
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO
Giulio - Consigliere - N. 034977/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto
da:
1) HOXHA ARTAN, N. IL 03/06/1974;
avverso SENTENZA del 05/06/2006
CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita
in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO
GIULIO,
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO GIOVANNI,
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Hoxha Artan, condannato dal Tribunale di Novara - sezione di Borgomanero alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 110 c.p., D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. b), perché in concorso con altri, in qualità di dipendente della "Servizi ambientali s.a.s.", in assenza di autorizzazione, mediante utilizzo di automezzo in uso alla società effettuava attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi consistenti in fanghi di burattatura derivante dalla lavorazione di rubinetteria (codice CER 12.01.04), propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino con la quale veniva confermata in data 5.6.2006 la decisione di primo grado.
Il ricorrente eccepisce:
1) erronea applicazione della legge penale in quanto il codice CER indicato non rientrava tra quelli relativi ai rifiuti pericolosi;
2) difetto di motivazione in sentenza per non avere il giudice di primo grado motivato la quantificazione della pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo per la prima volta si eccepisce in questa sede - senza, quindi, che la questione sia stata sottoposta al vaglio del giudice d'appello - l'erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente contesta, infatti, la qualifica di rifiuto pericoloso che i giudici di merito hanno attribuito ai fanghi di burattatura sul rilievo che il codice CER indicato nell'imputazione stessa (12.01.04) si riferisce a particelle di materiale non ferroso che non hanno natura di rifiuto pericoloso.
Orbene, a prescindere dalla considerazione che, come più volte affermato da questa Corte, nel giudizio di legittimità è consentito superare i limiti del "devolutum" e dell'ordinata progressione dell'impugnazione soltanto per le violazioni di legge che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, come nell'ipotesi di "ius superveniens", e per le questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento del fatto, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (sez. 5, n. 9360 del 24/04/1998 RV. 211441);
appare del tutto evidente che la doglianza del ricorrente in realtà attiene esclusivamente ad un evidente errore materiale nella redazione dell'imputazione che non incide in alcun modo sulla sostanza della contestazione.
Per effetto dell'aggiornamento del CER di cui alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 (i fatti risultano accertati nel marzo 2003), i fanghi di burattatura con acqua (in precedenza già autonomamente indicati tra i rifiuti pericolosi con il codice CER 12.01.11) debbono ritenersi ricompresi tra i fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose - CER 12.01.14 (indicato come rifiuto pericoloso) -; codice peraltro menzionato anche nell'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006. Essendo stata contestata l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi consistenti in fanghi di burattatura derivanti da lavorazione di rubinetteria, il codice CER di riferimento non poteva che essere il 12.01.14 - fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose - e non già il 12.01.04 evidentemente indicato per mero errore nella trasposizione della penultima cifra.
Quanto al secondo motivo, esso è parimenti inammissibile venendo anche in questa occasione dedotta la questione per la prima volta in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007