Cass. Sez. III n. 23793 del 18 giugno 2007 (Up 15 mag. 2007)
Pres. Lupo Est. Petti Ric. Cardi
Rifiuti. Incendio rifiuti e articolo 674 c.p.

Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico. Tali principi sono tuttavia applicabili allorché le emissioni provengano da attività autorizzata .Se, invece, i fumi provengano da attività non autorizzata o addirittura contra legem , ai fini della configurabilità del reato non è necessario accertare il superamento dei limiti della normale tollerabilità essendo sufficiente l'astratta idoneità dei fumi a recare fastidio o molestia alle persone (fattispecie relativa all’incendio di un cassone di rifiuti prodotti dall’attività dell’imputato)

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3 maggio del 2006, il tribunale di Catania condannava Cardi Concetto alla pena di euro 6.000 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali, quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche, dei seguenti reati:

A) del reato p. e p. dall’art. 51, comma secondo, in relazione all’art. 51 comma primo lett. b) del decreto legislativo n. 22 del ‘97 perché, quale amministratore della S.r.l. UNIVERSAL con sede in Motta Sant’Anastasia, depositava in modo incontrollato rifiuti pericolosi provenienti dal ciclo di lavorazione della medesima ditta, tra cui vernici, solventi, smalti e lana di vetro;

B) del reato p. e p. dall’art. 51 comma primo lett. b) del decreto legislativo n. 22/97 perché, quale amministratore della S.r.l. UNIVERSAL con sede in Motta Sant’Anastasia, smaltiva in mancanza della prescritta autorizzazione rifiuti speciali pericolosi provenienti dal ciclo di lavorazione della ditta anzidetta, tra cui imballaggi vari, plastica, latte di vernici, solventi, smalti e gomme, ponendoli nel cassone di un camion e appiccandovi il fuoco;

C) del reato p. e p. dall’art. 674 c.p. perché, nella qualità e con il comportamento indicato al capo B), provocava emissioni di vapori, gas e fumo atti ad offendere, imbrattare e - comunque - molestare le persone. Con la recidiva. Fatti accertati in Motta Sant’Anastasia il 13 marzo 2003.

Ricorre per cassazione l’imputato denunciando mancanza di motivazione sia con riferimento all’attribuibilità a lui del fatto, sia con riguardo al superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni.

 

In diritto

Il ricorso va respinto perché infondato.

Il giudice del merito ha accertato che il 13 marzo del 2003, nel corso di un servizio di controllo sul territorio, gli agenti, avendo notato una nuvola di fumo denso provenire da un stabilimento, si erano recati sul posto ed avevano constatato che all’interno dell’azienda dell’odierno prevenuto stava bruciando un cassone stracolmo di rifiuti (imballaggi, plastica, lattine ecc) prodotti dall’attività esercitata dalla ditta. Notavano inoltre che il luogo dove si erano sprigionate le fiamme si trovava a poca distanza da alcune palazzine e che l’imputato non era in possesso di alcuna autorizzazione per lo smaltimento dei propri rifiuti.

Tanto premesso, si rileva che è evidente la riferibilità dei fatti all’odierno prevenuto perché l’abbruciamento si era verificato nel suo stabilimento in assenza di autorizzazione per la gestione dei propri rifiuti. L’assunto del ricorrente, secondo il quale l’esecutore materiale dell’abbruciamento era altro soggetto al quale egli aveva conferito l’incarico, non risulta provato ed in ogni caso non scagiona l’imputato essendo l’evento comunque attribuibile a lui, ancorché materialmente posto in essere da altri per suo ordine.

Ugualmente infondato è anche il secondo motivo.

In proposito va premesso che secondo l’orientamento prevalente di questa sezione, ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell’art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), l’espressione “nei casi non consentiti dalla legge” costituisce una precisa indicazione circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l’inquinamento atmosferico. Ne consegue che, poiché la legge contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell’affermazione di responsabilità per il reato indicato, non basta l’accertamento che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino i parametri fissati dalla legge, mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell’art. 844 cod. civ. (cfr. Sez. 1^, 16 giugno 2000, Meo, m. 216.621; Sez. 1^, 24 ottobre 2001, Tulipano, m. 220.678; Sez. 3^, 23 gennaio 2004, Parinone, m. 228.010; Sez. 3^, 19 marzo 2004, n. 16728, Parodi; Sez. 1^, 20 maggio 2004, Invernizzi, m. 229.170; nonché Sez. I^, 12 marzo 2002, Pagano, m. 221.362; Sez. 1^, 14 marzo 2002, Rinaldi, m. 221.653, in tema di emissione di onde elettromagnetiche). Tali principi sono tuttavia applicabili allorché le emissioni provengano da attività autorizzata. Se, invece, i fumi provengano da attività non autorizzata o addirittura contra legem, come è avvenuto nella fattispecie, ai fini della configurabilità del reato non è necessario accertare il superamento dei limiti della normale tollerabilità essendo sufficiente l’astratta idoneità dei fumi a recare fastidio o molestia alle persone.

Nella fattispecie tale idoneità è stata accertata dagli operanti i quali, tra l’altro, hanno sottolineato che a pochi metri di distanza dal cassone dove bruciavano rifiuti, costituiti da materiale plastico, vernici, smalti ecc., si trovavano palazzine adibite ad abitazioni civili.