Cass. Sez. III n. 25718 del 16 giugno 2014 (Ud. 16 mag. 2014)
Pres. Squassoni Est. Andreazza Ric. Santi
Rifiuti. Requisiti di configurabilità del reato di omessa bonifica dei siti inquinati
Ai fini della configurabilità del reato di omessa bonifica dei siti inquinati, è necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (ovvero, in altri termini, dei livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica) nonché l’adozione del progetto di bonifica previsto dall'art. 242
{pdf=http://www.lexambiente.it/acrobat/SANTIP.pdf|590|800}