Sez. 3, Sentenza n. 2935 del 19/12/2005 Cc. (dep. 25/01/2006 ) Rv. 233295
Presidente: Lupo E. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: P.M. in
proc. Rasulo. P.M. Di Popolo A. (Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. Napoli, 28 Giugno 2005)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Sostituzione del manto di copertura -
Carattere di manutenzione ordinaria - Condizioni - Individuazione.
In materia edilizia, la sostituzione del manto di copertura del tetto rientra
tra gli interventi di manutenzione ordinaria a condizione che non vi sia alcuna
alterazione dell'aspetto o delle caratteristiche originarie, diversamente si
configura una ipotesi di manutenzione straordinaria, per la quale è richiesta la
denuncia di inizio attività, se non di nuova costruzione con permesso di
costruire alternativo alla d.i.a.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 19/12/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1451
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 34445/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
avverso l'ordinanza del 28 giugno del 2005;
nei confronti di;
Rasulo Angela, nata a Napoli il 26 novembre del 1953;
udita la relazione del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Angelo Di Popolo,
il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva quanto segue.
IN FATTO
Con ordinanza del 28 giugno del 2005, il Tribunale del riesame di Napoli
revocava il decreto di sequestro di una struttura lignea che insisteva sul
terrazzo di proprietà esclusiva di Rasulo Angela a carico della quale era stato
ipotizzato il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44. lett. b). A
fondamento della decisione il collegio, dopo avere premesso che la struttura
lignea era già esistente e che la Rasulo al momento del sopralluogo stava
sostituendo la copertura costituita da canne con pannelli in policarbonato,
osservava che l'intervento non richiedeva il permesso di costruire poiché non
erano stati creati nuovi volumi;
Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli denunciando la violazione delle norme sostanziali e processuali e omessa
motivazione per travisamento del fatto. Assume che trattasi di una struttura
della superficie di circa 75 metri quadrati non costituita soltanto da elementi
lignei sulla quale al momento del sequestro era in atto la copertura.
Precisa che anche le opere prive di volumetria possono richiedere il permesso di
costruire e che nella fattispecie si stava realizzando una tettoia in
prosecuzione di una precedente struttura lignea. Resiste al ricorso
l'interessata con memoria depositata il 26 novembre del 2005.
DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
Per delimitare il campo d'indagine devoluto a questa Corte, è opportuno
premettere che in questa materia, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per
Cassazione può essere proposto solo per violazione di legge.
Secondo l'orientamento prevalente di questa Corte, recentemente ribadito dalle
Sezioni unite con la sentenza n. 2 del 2004, Ferrazzi, nel concetto di
violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la
presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza
di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 c.p.p., che impone la
motivazione anche per le ordinanze , ma non la manifesta illogicità della
motivazione, che è prevista come autonomo mezzo d'annullamento nell'articolo 606
c.p.p., lett. e) ne' tanto meno il travisamento del fatto non risultante dal
testo del provvedimento.
Nella fattispecie il provvedimento impugnato va annullato per assoluta carenza
di motivazione su elementi fattuali rilevanti ai fini della decisione.
Dall'ordinanza impugnata e dallo stesso ricorso emerge che l'indagata su una
struttura lignea preesistente collocata sul terrazzo di sua proprietà esclusiva
aveva sostituito la copertura preesistente, costituita da incantucciato, con una
formata da policarbonato trasparente.
In base al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6, comma 1, salvo più restrittive
disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici,
possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo solo gli interventi di
manutenzione ordinaria, quelli volti all'eliminazione di barriere
architettoniche e le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro
edificati. Tutti gli altri interventi richiedono il titolo abilitativo che può
essere costituito dal permesso di costruire o dalla denuncia d'inizio attività.
In base al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, lettera a), si considerano
interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
preesistenti. Rientrano quindi negli interventi di manutenzione ordinaria la
sostituzione del pavimento delle terrazze o la sostituzione dei manti di
copertura dei tetti allorché non vi sia alterazione alcuna dell'aspetto o delle
caratteristiche originarie , altrimenti si versa o nell'ipotesi della
manutenzione straordinaria , per la quale è richiesta la denuncia d'attività, o
in quella della nuova costruzione per la quale occorre il permesso di costruire
o alternativamente la cosiddetta super d.i.a., nelle ipotesi di cui al D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, art. 22, comma 3.
Si considerano interventi di manutenzione straordinaria le opere o le modifiche
necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici
preesistenti a condizione che non siano alterati i volumi delle singole unite
immobiliari o modificata la destinazione d'uso o la sagoma dell'edificio.
Quello in esame potrebbe rientrare nella manutenzione straordinaria alle
seguenti condizioni: a) che la precedente struttura lignea fosse stata
ritualmente assentita, altrimenti tutta la struttura continuerebbe ad essere
illecita ed a richiedere il permesso di costruire, quale nuova costruzione; b)
che non sia stata modificata la sagoma dell'edificio o la destinazione d'uso.
Rientra invero nel concetto di nuova costruzione qualsiasi modificazione del
suolo inedificato o dell'edificio preesistente, diversa da quelle riconducibili
alla manutenzione ordinaria o straordinaria. Quella in esame, per le sue
dimensioni e caratteristiche, ancorché priva di tamponatura o chiusura doveva
considerarsi nuova costruzione avuto riguardo al fatto che costituiva pur sempre
un corpo di fabbrica avente incidenza concreta e ben visibile sulla fisionomia
dell'immobile di cui erano mutati il volume complessivo e l'aspetto
esteriore(cfr per fattispecie analoghe Cass sez. 3^ 6 maggio 1994 n. 7613,
Petrillo; Cass. sez. 3^ 6925 del 1999; Cass. sez. 3^ 29 ottobre 1983 n. 9057,
Galloni; Cons. Stato sez. 5^, 6 maggio 1991 n. 732). Era quindi importate
stabilire se l'intervento di copertura si riferiva ad una costruzione
regolarmente autorizzata, come lascia intendere la Rasulo nella memoria
depositata il 26 novembre del 2005, nel qual caso non sarebbe configurabile
alcun reato se non è stata modificata la sagoma o la destinazione d'uso
dell'edificio, ovvero ad una costruzione ab origine illegittima perché non
assentita, come genericamente affermato dal Pubblico Ministero. In quest'ultimo
caso invero non si può parlare di intervento di manutenzione ordinaria o
straordinaria ma di prosecuzione dell'originaria attività illecita. Su questo
elemento fattuale determinante ai fini della decisione la motivazione è
completamente carente.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio al Tribunale di Napoli
il quale dovrà accertare, in relazione alla sua natura e dimensioni, se la
struttura lignea sia stata o no regolarmente autorizzata.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale
di Napoli.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2006