Nuova pagina 1

Cass. Sez. III sent.2025 del 18 gennaio 2006 (ud. 10 novembre 2005)
Pres. Onorato Est. Amoroso Imp. Bonetti
Rifiuto - Residui e sottoprodotti (calcestruzzo dismesso)

Al fine di delineare l'ambito di operatività della nozione di rifiuto occorre distinguere tra i "residui di produzione" che, pur se suscettibili di eventuale successiva utilizzazione previa trasformazione, vanno qualificati come rifiuti ed i "sottoprodotti" che non vi rientrano, atteso che solo ciò che non nuoce all'ambiente e può essere inequivocabilmente ed immediatamente utilizzato come materia prima secondaria senza previa trasformazione in un processo produttivo si sottrae alla disciplina sui rifiuti di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.

New Page 1

Svolgimento del processo

A Bonetti Gianenrico, in qualità di Presidente del CdA della srl "Calcestruzzi Castenedolo", veniva contestato con decreto penale di condanna il reato p. e p. dall'art. 51, comma 2, d.lgs. n. 22 del 1997, in relazione all'art. 51, comma 1, lett. a), dello stesso d.lgs. perchè, gestendo un'attività di produzione e vendita di calcestruzzo, poneva in essere un deposito incontrollato dei suddetti rifiuti in violazione del disposto degli art. 14 e 2 dello stesso d.lgs.. In particolare si trattava di residui di calcestruzzo non depositati conformemente al disposto di cui all'art. 6 comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 22/97 cit, in quanto ivi prodotti e depositati su una parte del piazzale parte integrante del perimetro industriale nel corso di alcuni anni, per un quantitative pari a circa 300-400 me nonché  in assenza di idonei accorgimenti utili al fine di evitare che gli stessi fossero dilavati dalle acque che erano inviate allo scarico all'interno del lago di cava, sicché queste ultime asportavano e trasportavano nel laghetto parte dei rifiuti (accertato in Castenedolo il 14 maggio 2001, con recidiva reiterata).

A seguito di opposizione a decreto penale, il Bonetti veniva citato a giudizio e, nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano assunti i testi del PM (Ghisini Dario, della Polizia Municipale di Castenedolo, e Forelli Alberto, consulente dell'ufficio tecnico del medesimo Comune, che effettuarono i sopralluoghi presso la cava della Calcestruzzi Castenedolo) e della Difesa (Tononi Attilio, dipendente della detta srl nella cava su citata), ed acquisiti i documenti prodotti (per il PM copie di documentazione fotografica, poi fornita in originale durante l'escussione dei testi, planimetrie, certificato camerale storico della srl; per la difesa 4 fotografie, documentazione attestante regolare smaltimento di "rifiuti misti da demolizioni", datati 13 giugno 2001, e fattura attestante il noleggio di un impianto di frantumazione in data 30 marzo 2002 da parte della "Cave Castenedolo").

All'esito il Bonetti era dichiarato responsabile del reato ascrittogli e veniva condannato alla pena di euro 1.800 di ammenda.

Il Bonetti ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Brescia con due motivi.

 

Motivi della  decisione

Il ricorso e articolato in due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver il tribunale rilevato l'intervenuta prescrizione del reato atteso che la condotta contestata era stata posta in essere in realtà ben prima del sopralluogo di cui in narrativa.

Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente censura la sentenza impugnata che, a suo dire, incorre nel vizio di erronea applicazione della legge penale sul punto relativo alla qualifica di "rifiuto non pericoloso" del calcestruzzo derivante dalle operazioni di lavaggio delle betoniere e utilizzato nel corso degli anni quale "sostanza solidificante"

della pavimentazione dello scivolo di accesso al lago della cava. II giudicante non avrebbe fatto buon governo interpretativo della norma "ermeneutica" rappresentata dall'art. 14, 2° comma, legge n. 178 del 2002, la quale ridefinisce il concetto di "rifiuto".

Il primo motivo è infondato.

La sentenza impugnata motiva, con ampiezza ed in termini immuni da qualsiasi contraddittorietà intrinseca, in realtà neppure denunciata dal ricorrente, per ritenere il fatto commesso in epoca prossima al 14 maggio 2001.

In particolare ha rilevato il tribunale che i testi del PM avevano riferito in dibattimento di aver effettuato un sopralluogo il 14 maggio 2001 presso la cava della "Calcestruzzi Castenedolo", diretto inizialmente a verificare lo stato di recupero della Cava Castenedolo, nella zona dove erano finiti i lavori, rinvenendo in tale occasione, sulla sponda del laghetto artificiale della cava, un ammasso di calcestruzzo, che finiva direttamente in acqua. Lo stato dei luoghi era chiaramente apprezzabile dalle foto 1-2-3 del fascicoletto fotografico acquisito in originale al dibattimento, formato dalla stessa Polizia di Castenedolo, in cui si vedeva che il calcestruzzo risultava raggiungere la sponda del laghetto e penetrare abbondantemente anche nell'acqua, con un tubo di scarico recapitante nelle acque di falda del lago di cava. Interveniva, dunque, ordinanza Sindacale n. 22 del 23 maggio; la società "Calcestruzzi Castenedolo" ottemperava regolarmente, tant'è che al successive sopralluogo del 30 maggio si constatava che il calcestruzzo era stato rimosso e il terreno riempito regolarmente con sassi, come ben visibile nella foto n. 4 del fascicoletto Polizia municipale di Castenedolo. II cumulo di calcestruzzo rimosso risulta ben visibile nelle foto 6 -7-8 del PM, che davano conto della quantità dello stesso, indicata come pan a metri cubi 300-400 circa dal teste del PM Forelli Alberto. I testi del PM accertarono che in quella zona operavano solo le betoniere della "Calcestruzzi Castenedolo", e che il materiale ivi abbandonato altro non era che quello di risulta dal lavaggio delle betoniere stesse. Osserva poi il tribunale che, durante il primo sopralluogo di cui sopra, non solo gli Operanti, benché affiancati persino da un socio della "Calcestruzzi Castenedolo", non vennero notiziati dell'uso o quantomeno dell'esistenza delle vasche di decantazione, ma nemmeno le videro personalmente, benché il sopralluogo fosse diretto specificamente a verificare lo stato della cava, e di seguito, la provenienza dell’ammasso di calcestruzzo sopra indicato. Inoltre, proprio la quantità del calcestruzzo, lasciato in prossimità del lago artificiale, rendeva assolutamente inverosimile la versione del teste Tononi: laddove invero gli operai avessero avuto necessita di rinforzare la sponda per farvi passare dei carichi fino alla draga, sarebbe bastato certo un solo strato di calcestruzzo, e cioè una quantità di materiale di gran lunga inferiore a quella trovata dalla PG. Ed ancora, dalle foto 1-2-3 della Polizia Municipale, acquisite in originale al dibattimento, si notavano all'evidenza tracce recenti di passaggi di mezzi pesanti sul detto calcestruzzo, di talché non era credibile l'allegazione difensiva secondo cui tale zona non era più frequentata sin addirittura dal 1997-1998.

In conclusione il tribunale, con una motivazione immune da vizi, ha ritenuto provato che l’ammasso di calcestruzzo venne abbandonato dai dipendenti della "Calcestruzzi Castenedolo", in epoca anteriore - prossima rispetto alla data del sopralluogo.

II secondo motive e parimenti infondato.

Questa Corte (Cass. 14 aprile 2005 - 1° giugno 2005, n. 20499, Colli) ha affermato che in tema di rifiuti, occorre essenzialmente distinguere tra "residuo di produzione", che è un rifiuto, pur suscettibile di eventuale utilizzazione previa trasformazione, e "sottoprodotto", che invece non lo è, fermo restando - come già in passato affermato dalla stessa Corte di giustizia (sez. VI, 25 giugno 1997, C-304/94, 330/94, 342/94 e 224/95) - che la nozione di rifiuti, ai sensi degli art. I della direttiva 75/442, nella sua versione originate, e della direttiva 78/319, non deve intendersi nel senso che essa esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Ed a tal fine - precisa la Corte di giustizia nella più recente citata decisione - in tanto è ravvisabile un "sottoprodotto" in quanto il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima sia non solo eventuale, ma "certo, senza previa trasformazione, ed avvenga nel corso del processo di produzione". Al presupposto della mancanza di pregiudizio per l'ambiente - comunque espressamente richiesto dalla lett. a) del secondo comma dell'art. 14 cit., ma implicitamente sotteso, per una necessaria interpretazione sistematica e complessiva della disposizione, anche nell'ipotesi della lett. b) del medesimo comma - si aggiunge una tipizzazione del materiale di risulta di un processo di produzione, tale da renderlo riconoscibile ex se come "sottoprodotto". Ciò che non nuoce all’ambiente e può essere inequivocabilmente ed immediatamente utilizzato come materia prima secondaria in un processo produttivo si sottrae alla disciplina dei rifiuti, che non avrebbe ragion d'essere; la quale invece trova piena applicazione in tutti i casi di materiale di risulta che possa essere si utilizzabile, ma solo eventualmente ovvero "previa trasformazione"; ciò che, proprio in ragione del principio di precauzione e prevenzione richiamato dalla Corte di giustizia, comporta l'applicazione della disciplina di controllo dei rifiuti. Ciò posto, non rientrano nella deroga di cui all'art. 14 D.L. 8 luglio 2002 n. 138, conv. in legge 8 agosto 2002 n. 178, i pneumatici usati dei quali il detentore si sia disfatto (Cass., sez. III, 19 gennaio - 9 febbraio 2005, n. 4702), né i residui di attività di demolizioni edili (Cass., sez. III, 12 ottobre -1 dicembre 2004, n. 46680; Cass., sez. III, 16 gennaio - 26 febbraio 2004, n. 8424), né il residuo della lavorazione di agrumi (buccia e polpa) quand'anche eventualmente utilizzabile come concime (Cass., sez. III, 21 settembre - 11 novembre 2004, n. 43946), né le traversine di legno dismesse dall'ente ferroviario (Cass., sez. III, 14 aprile - 26 maggio 2004, n. 23988), né le acque reflue di cui il detentore si disfi senza versamento diretto (Cass., sez. III, 11 marzo - 4 maggio 2004, n. 20679), né le acque di sentina (Cass., sez. III, 27 giugno - 9 ottobre 2003, n. 38567). E lo stesso può predicarsi per il calcestruzzo dimesso dalla società "Calcestruzzi Castenedolo", del cui consiglio di amministrazione l'imputato era il Presidente.

 Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.