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Sez. 3, Sentenza n. 43946 del 21/09/2004 Ud. (dep. 11/11/2004 ) Rv. 230478
Presidente: Postiglione A. Estensore: Grillo C. Relatore: Grillo C. Imputato: Muzzupappa. P.M. Passacantando G. (Conf.)
(Rigetta, Trib.Palmi, sez.dist. Cinquefrondi, 8 Maggio 2003)
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Residui di produzione - Riutilizzo quali concime agricolo - Disciplina di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997 - Applicabilità - Fondamento.

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Massima (Fonte CED Cassazione)
In tema di gestione dei rifiuti, la riutilizzazione come concime agricolo del cosiddetto "pastazzo" di agrumi, composto da buccia e polpa di agrumi residuati dalla loro lavorazione, non esclude lo stesso dal regime dei rifiuti, atteso che sotto il profilo oggettivo rientra tra i residui di produzione e sotto il profilo soggettivo la destinazione ad operazioni di smaltimento e di recupero rientra nell'ipotesi nella quale il detentore del rifiuto abbia deciso di disfarsi dello stesso, in quanto tra le operazioni di recupero indicate nell'Allegato C del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 è compresa quella di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 21/09/2004
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1753
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 42144/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MUZZUPAPPA ANTONIO, nato a Messina il 17/2/1968;
avverso la sentenza n. 444/03 dell'8-13/5/2003, pronunciata dal Tribunale di Palmi-Sezione distaccata di Cinquefrondi;
Letti gli atti, la sentenza denunciata e l'impugnazione;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dr. G. Passacantando, con cui chiede il rigetto del ricorso;
La Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in premessa, il Tribunale di Palmi-Sezione distaccata di Cinquefrondi, in composizione monocratica, condannava Muzzupappa Antonio -in qualità di amministratore accomandatario della "SITAM s.a.s.", società trasformatrice di agrumi in bibite- alla pena di E. 20.000,00 di ammenda per concorso nel reato di cui all'art. 51, comma 1^ lett. a), D.L.vo n. 22/1997 (effettuazione di attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni), accertato il 5/4/2000.
Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in quanto il c.d. "pastazzo di agrumi", composto da buccia e polpa di agrumi residuati alla loro lavorazione, non può considerarsi rifiuto, potendo essere utilmente riutilizzato come concime agricolo, donde l'insussistenza del reato.
All'odierna udienza dibattimentale, il F.G. conclude come riportato in premessa.
Il ricorso è infondato.
Thema decidendum è unicamente stabilire se il c.d. "pastazzo di agrumi", nella composizione sopra indicata, raccolto e trasportato dalla ditta SITAM il 5/4/2000, debba considerarsi rifiuto o meno. Il Tribunale è addivenuto al convincimento che trattasi di rifiuto - ex art. 6, comma 1^ lett. a), del decreto Ronchi - sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; infatti è un residuo di produzione (Allegato A - Cat. 01), ricompreso nel CER (cod. 02 03 oppure 02 07 01), destinato, a detta dello stesso ricorrente, ad un'operazione di recupero (Allegato C - cod. R10 - spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura). Ritiene il Collegio corrette le argomentazioni del Tribunale, che dunque condivide, evidenziando che il "pastazzo" de quo, sotto il profilo oggettivo certamente rientra, come esige il citato art. 6, "nelle categorie riportate nell'allegato A" del decreto Ronchi, per le considerazioni di cui sopra. Per quanto concerne il profilo soggettivo, poi, deve ritenersi che del pastazzo il detentore avesse "deciso di disfarsi", giacché, secondo l'art. 14 D.-L. n. 138/2002, conv. in L. n. 178/2002 (Interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'art. 6, comma 1^ lett. "a", D.L.vo n. 22/1997), con tale espressione si indica la "volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni".
Nella fattispecie in esame, come si è detto, è lo stesso ricorrente a riferire che il pastazzo doveva essere utilizzato per la concimazione del terreno del Facchinetti, col quale aveva in essere addirittura un contratto di cessione di tale sostanza. Ebbene, tra le operazioni di recupero indicate nell'allegato C, è compresa quella di "spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia" (RIO), per cui la riferita volontà di destinare il pastazzo alla concimazione dei campi integra la "volontà di disfarsi", richiesta dall'art. 6. Non possono ritenersi sussistenti invero, ad avviso del Collegio, le condizioni di deroga di cui al comma 2^ del menzionato art. 14, non essendo stato provato dal ricorrente - su cui grava l'onus probandi, trattandosi di eccezioni alla regola - ne' che il "pastazzo di agrumi" in questione non avesse subito "alcun intervento preventivo di trattamento", ne' che lo stesso non fosse pregiudizievole per l'ambiente. Così stando le cose, e cioè assodata la qualità di rifiuto della sostanza in questione, è pacifica la responsabilità penale del ricorrente, che effettuava attività di raccolta e trasporto di essa in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del decreto Ronchi. Ne discende il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2004