Cass. Sez. III n. 20424 del 15 maggio 2009 (Ud.. 27 gen. 2009)
Pres. De Maio Est. Mulliri Ric. Franciosa ed altro
Rifiuti. Veicoli fuori uso (irrilevanza dell’iscrizione al PRA)
Qualora sia evincibile lo stato di elevato degrado di un veicolo sì da non poter esser più circolante, lo stesso deve qualificarsi come rifiuto ed è inconferente il riferimento alla persistente iscrizione del veicolo nell’apposito elenco del PRA trattandosi comunque di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita
I due ricorrenti odierni sono stati condannati in primo grado per violazione al c.d. decreto Ronchi in quanto trovati nell’atto di trasportare, su un autocarro, un motocarro OM considerato rifiuto destinato alla rottamazione senza che, però, fossero in possesso della prescritta autorizzazione.
Avverso tale decisione, hanno proposto ricorso gli imputati deducendo:
1) erronea applicazione della norma sostanziale speciale e difetto di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) in rel. all’art. 51 co. 1, lett. b) D.Lvo 22/97).
Più in particolare, rinnovando il motivo di appello, ci si duole della mancata dimostrazione del fatto che l’autoveicolo trasportato fosse definibile come “rifiuto”. In realtà esso — come affermato anche da un teste — era ancora iscritto al PRA e, come tale, potenzialmente circolante. Si cita, in proposito, una pronuncia di questa stessa sezione (n. 4362/91 - rv. 186811) in cui si enuncia il principio secondo cui un veicolo a motore può essere considerato rifiuto solo quando non sia più usabile.
2) mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 606 lett. e) c.p.p. in rel. agli artt. 132 e 133 c.p.).
I ricorrenti concludono, pertanto, invocando l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La decisione impugnata non risulta, infatti, censurabile posto che ha dato ampiamente conto del fatto che dal verbale di sequestro era evincibile lo stato di elevato degrado del veicolo sì da non poter esser più circolante. Inconferente, è, pertanto, il riferimento alla persistente iscrizione del veicolo nell’apposito elenco del PRA perché, come giustamente si obietta, la circostanza pur vera non incide ai fini della qualificazione del veicolo come rifiuto. Ed infatti, è proprio una delle decisioni dì questa S.C. citate dal ricorrente a confermare il principio che “rientrano nella nozione di rifiuti speciali i veicoli a motore, i rimorchi e loro parti. A tal fine è necessario che si tratti di mezzi non più usabili come tali, anche se ancora non privi di valore economico. È, cioè, sufficiente che si tratti di oggetti abbandonati o destinati all’abbandono, non nel senso di “res nullius” bensì in quello traslato - funzionale - di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita.” (Sez. III 18.3.91, Gallello, Rv. 186811).
A ogni buon conto il ragionamento svolto dalla Corte è corretto anche perché dettagliato e puntuale anche nel sottolineare, come ulteriore elemento di contorno a riprova della natura di rifiuto del veicolo trasportato, fosse la “destinazione del trasporto presso la sede della ditta Magli che doveva avviare le pratiche per la demolizione”.
Del tutto infondato, al limite dell’inammissibilità, è l’ulteriore motivo afferente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a Franciosa Alessandro. Sul punto, lungi dall’essere vera la generica doglianza del ricorrente, si rinviene espressa motivazione che evoca i “(sei) precedenti’ a carico dell’imputato “essendo state, peraltro, invocate solo sulla base della pretesa incensuratezza, al di là dell’assenza concreta di danno all’ambiente, frutto unicamente del tempestivo intervento delle Forze dell’ordine.
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna, in solido, dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.