Cass. Sez. III n. 38090 del 25 ottobre 2021 (CC 13 lug 2021)
Pres. Petruzzellis Est. Zunica Ric. Bonafede
Rifiuti.Abbandono e confisca

Per la fattispecie di cui all’art. 256 comma 2 del d. lgs. n. 152 del 2006, non è prevista alcuna confisca obbligatoria, per cui alcun divieto di restituzione risulta operante. In caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio o preventivo, il divieto di restituzione previsto dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera solo rispetto alle cose suscettibili di confisca obbligatoria.


RITENUTO IN FATTO

        1. Con ordinanza dell’8 aprile 2021, il Tribunale del Riesame di Siracusa annullava, per omessa motivazione sulle esigenze probatorie, il decreto reso il 20 marzo 2021 dal P.M., con cui, nell’ambito del procedimento penale a carico di Andrea Di Grandi e Paolo Pognani, era stato convalidato il sequestro probatorio operato il 19 marzo 2021 da personale della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta, avente ad oggetto 3.700 tonnellate di materiale ferroso.
I rottami in sequestro non venivano tuttavia restituiti all’avente diritto, in quanto ritenuti beni suscettibili di confisca obbligatoria, essendo la detenzione di tali rifiuti idonea a integrare il reato ex art. 256 comma 2 del d. lgs. n. 152 del 2006.
          2. Avverso l’ordinanza del Tribunale aretuseo, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia e procuratore speciale, Andrea Bonafede, quale legale rappresentante della “Bonafede Salvatore & figli s.r.l.”, terzo interessato alla restituzione dei beni.
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 240 comma 2 cod. pen., 354-355, 324 comma 7 cod. proc. pen. e 256 ss. del d. lgs. n. 152 del 2006 e contesta la mancata restituzione dei beni sequestrati, osservando che alcuna norma speciale prevede la confisca obbligatoria dei rifiuti in sequestro, non potendosi ritenere pertinente il richiamo del Tribunale all’art. 256 comma 2 del d. lgs. n. 152 del 2006, fermo restando che la società di Bonafede, estranea al reato, è legittimata a rientrare nella disponibilità dei beni sequestrati, essendo in possesso delle relative autorizzazioni, essendo peraltro la restituzione dei rifiuti funzionale allo smaltimento lecito dei rottami, operando l’azienda di Bonafede nel settore della raccolta e del trattamento dei rifiuti, avendo nell’ambito di tale attività organizzato la spedizione dal Porto di Augusta del materiale ferroso sequestrato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

        Il ricorso è fondato, nei limiti in seguito esposti.
        1. Deve premettersi che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio operato dalla P.G., rimarcandone il difetto di motivazione in ordine al collegamento tra i fatti e i beni in sequestro e all’esposizione delle ragioni sottese all’adozione del vincolo ablatorio, non potendosi ritenere sufficiente il generico richiamo alle “necessità probatorie” evocato dal P.M. nel provvedimento di convalida.
Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto i beni sequestrati non restituibili agli aventi diritto, in quanto suscettibili di confisca obbligatoria a norma dell’art. 240 comma 2 cod. pen., essendo la detenzione dei rifiuti oggetto di cautela reale idonea a integrare il contestato reato ex art. 256 comma 2 del d. lgs. n. 152 del 2006.
       2. Orbene, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, la decisione di non restituire i beni sequestrati non può essere ritenuta legittima, atteso che, nell’ambito del Testo unico ambientale, la confisca è prevista solo nell’ipotesi di trasporto illecito ex art. 256, 258 comma 4 e 259 commi 1 e 2, per quanto riguarda il mezzo di trasporto, oltre che nel caso di discarica abusiva, per quanto concerne l’area ad essa adibita di proprietà dell’autore o del compartecipe del reato, ciò ai sensi dell’art. 256 comma 3 del citato Testo unico.
Per la fattispecie per cui si procede in questa sede, ovvero quella di cui all’art. 256 comma 2 del d. lgs. n. 152 del 2006, non è invece prevista alcuna confisca obbligatoria, per cui alcun divieto di restituzione risulta operante nel caso di specie, dovendosi sul punto richiamare la costante affermazione di questa Corte (Sez. Un., n. 40847 del 30/05/2019, Rv. 276690 e Sez. 2, n. 3185 del 06/11/2012, dep. 2013, Rv. 254508), secondo cui, in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio o preventivo, il divieto di restituzione previsto dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera solo rispetto alle cose suscettibili di confisca obbligatoria, tra cui non rientrano i rottami ferrosi in esame, in quanto la norma contestata non contempla alcuna ipotesi di confisca, né si ravvisano (non essendovi peraltro nell’ordinanza impugnata alcuna considerazione sul punto) i casi di confisca obbligatoria di cui all’art. 240 comma 2 cod. proc. pen.
       3. Alla stregua di tali considerazioni, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, dovendosi per l’effetto disporre la restituzione all’avente diritto dei beni oggetto del decreto di sequestro già annullato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione dei beni oggetto del decreto di sequestro già annullato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
      Così deciso il 13/07/2021