Cass. Sez. III n. 26532 del 23 settembre 2020 (CC 14 lug 2020)
Pres. Izzo Est. Ramacci Ric. Demetra
Rifiuti.Ammendante compostato misto
L’“ammendante compostato misto” è compreso nell’Allegato 2 del d.lgs. 75\2010 – il quale disciplina la materia dei fertilizzanti - che ne indica i requisiti e le caratteristiche chimiche e fisiche, l'assenza delle quali ne implica la riconducibilità nel novero dei rifiuti e la sottoposizione alla relativa disciplina.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 26 settembre 2019 ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 20 maggio 2019 nell'ambito in un procedimento penale iscritto nei confronti di persone fisiche indagate per i reati di cui agli art. 452-quaterdecies e 483 cod. pen., 256, commi 2 e 3, 258 comma 4 d.lgs.152\06, impugnato nell'interesse delle società DEMETRA s.r.l. S.E.P. s.r.l., ADRASTEA s.r.l. e SOGERIT s.r.l., indicate come indagate ai sensi degli art. 19 e 53 d.lgs. 231/2001.
La vicenda presa in esame riguarda un'indagine relativa ad attività organizzate finalizzate al traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi che si assumono impropriamente qualificati come ammendante compostato misto mediante certificazioni false e depositati su terreni di fatto adibiti a discarica non autorizzata o, comunque, utilizzati per l'abbandono.
Avverso tale pronuncia le predette società propongono congiuntamente ricorso per cassazione tramite il comune difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un primo motivo di ricorso deducono la illegittimità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate nell'ambito delle indagini disposte dalla Procura Distrettuale e l'omessa motivazione dell'ordinanza impugnata.
Osservano, a tale proposito, che il provvedimento dei giudici del riesame sarebbe caratterizzato da laconici richiami che integrano la motivazione e generiche dichiarazioni di principio non concretamente riferite alle doglianze sollevate dalla difesa, evidenziando quindi un vizio di motivazione o, comunque, l'assenza di un'adeguata motivazione.
Rilevano, in particolare, il carattere meramente esplorativo delle intercettazioni, facendo notare anche come la richiesta fosse del tutto disarticolata dall'esito delle attività investigative compiute fino a quel momento dalla polizia giudiziaria e connotata dalla espressa intenzione, da parte del Pubblico Ministero richiedente, di dover verificare se l'attività posta in essere dalle società fosse effettivamente finalizzata a scopi illeciti.
Riguardo a tali censure, chiaramente prospettate, il Tribunale non avrebbe, sostanzialmente, dato risposta, offrendo una motivazione in palese contrasto con l'effettiva finalità delle intercettazioni o, comunque, del tutto inadeguata.
3. Con un secondo motivo di ricorso deducono il vizio di motivazione in relazione agli art. 606 lett. e) e 125 cod. proc. pen. e l'inesistenza della motivazione medesima in relazione alla specifica censura concernente il mancato ricorso alla procedura di cui all'art. 360 cod. proc. pen. per l’espletamento di accertamenti tecnici e la conseguente nullità degli stessi.
4. Con un terzo motivo di ricorso deducono la violazione di legge in relazione agli art. 360 cod. proc. pen. e 223 disp. att. cod. proc. pen. sempre in relazione agli accertamenti effettuati sul materiale che si assume illecitamente gestito.
5. Con un quarto motivo di ricorso deducono la violazione di legge e la inesistenza o mera apparenza della motivazione, osservando di aver censurato l’attività svolta dall'ARPA Lazio richiamando l’esclusione della stessa dal novero dei soggetti individuati dalla d.lgs. 75/2010 (art. 6) per le attestazioni di conformità del compost, con la conseguenza che le analisi svolte da tale ente non avrebbero rilevanza fini probatori.
Aggiungono che, rispetto a tale censura, il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare quanto già affermato nell'ambito di un diverso provvedimento attinente al riesame proposto dagli indagati persone fisiche.
6. Con un quinto motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che il non aver riconosciuto il d.lgs. 75/2010 quale fonte di regolazione dell'accertamento della conformità del compost avrebbe prodotto ulteriori di violazioni concernenti le modalità di campionamento che il Tribunale avrebbe liquidato sempre attraverso il già censurato richiamo al suo precedente provvedimento emesso in diversa composizione.
7. Con un sesto motivo di ricorso deducono la violazione di legge e la insussistenza o mera apparenza della motivazione laddove il Tribunale avrebbe fornito una risposta del tutto incoerente riguardo alla censurata complessiva architettura del provvedimento di sequestro, ritenuto dalla difesa in contraddizione con quanto disposto dall'art. 321 cod. proc. pen., avendo detto provvedimento determinato un'indebita sovrapposizione tra i beni di pertinenza delle persone fisiche e quelle delle società.
Insistono, pertanto, per l'accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Occorre preliminarmente osservare che la costante giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 . V. anche Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916; Sez. 5, n. 8434 del 11/1/2007, Ladiana, Rv. 236255).
La mera apparenza della motivazione, peraltro, è stata individuata nell'assenza dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro, Rv. 269656 ed altre prec. conf.).
Tale univoco indirizzo interpretativo è di fatto ignorato dalle società ricorrenti le quali, nell’articolato atto di impugnazione, pur riferendosi ripetutamente alla violazione di norme sostanziali e processuali, rispetto alle quali ribadiscono sostanzialmente quanto già prospettato ai giudici del riesame, incentrano la loro attenzione su presunte carenze motivazionali delle quali trattano diffusamente nei singoli motivi di ricorso.
Tali censure, peraltro, pur menzionando, talvolta, la inesistenza o mera apparenza della motivazione, sono in realtà riferite a profili di illogicità, contraddittorietà ed insufficienza del percorso argomentativo seguito nell’ordinanza impugnata, come dimostrato non soltanto dall’espresso richiamo, nell’intestazione del secondo motivo di ricorso, all’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. ed alla mancanza di motivazione (intestazione del primo motivo), al difetto di motivazione (intestazione del quinto motivo di ricorso), ma anche dalle considerazioni svolte nel corpo dei singoli motivi, laddove si lamentano, ad esempio nel primo motivo di ricorso,“laconici richiami che integrano la motivazione dell’ordinanza gravata”, “generiche dichiarazioni di principio”, la mancanza di “adeguata motivazione sul punto” e vengono estrapolati singoli brani della motivazione per criticarne il contenuto (le pagine del ricorso sono prive di numerazione e non è pertanto possibile una più puntuale citazione).
Anche il resto del ricorso è caratterizzato da analoga tecnica espositiva, denotando quindi una particolare attenzione al vizio di motivazione, non censurabile in questa sede per le ragioni anzidette, rispetto alla dedotta violazione di legge.
3. Ciò posto, osserva il Collegio che, in ogni caso, oltre per la già rilevata inammissibilità conseguente alla proposizione di censure non consentite, i motivi di ricorso si caratterizzano anche per la loro manifesta infondatezza.
Invero, occorre rilevare come, in primo luogo, le dedotte carenze motivazionali non sono affatto sussistenti, avendo i giudici del riesame offerto ampia e congrua ragione del loro convincimento pervenendo peraltro a conclusioni giuridicamente corrette.
In particolare, per ciò che concerne le critiche ai provvedimenti con i quali sono state autorizzate le attività di intercettazione, di cui si discute nel primo motivo di ricorso, il Tribunale, dopo aver dato ampiamente conto degli esiti dell’attività investigativa in premessa - così evidenziando un fumus dei reati oggetto di provvisoria incolpazione di immediata evidenza – ne ha richiamato gli aspetti maggiormente significativi nell’esaminare la specifica doglianza formulata dalla difesa, ritenendo, alla luce di quanto illustrato, che la piena aderenza delle richieste di intercettazione e delle proroghe alla concreta progressione delle attività investigative si ricava dalla mera lettura delle motivazioni del provvedimento.
Tale assunto, invero, risulta del tutto corretto poiché, dall’esame dei richiamati decreti, allegati in copia al ricorso, si rileva chiaramente un riferimento ad attività di traffico di rifiuti, al loro trasporto ad opera di una delle società (DEMETRA s.r.l.), facente capo ad uno degli indagati, alla loro collocazione in altro terreno, esattamente indicato, di proprietà di altra società inattiva (S.I.C.A.R. s.p.a.) mediante sversamento ed interramento facendoli passare per ammendanti per uso agricolo, corredando il tutto da ulteriori informazioni.
Il fatto che il decreto faccia riferimento a “rifiuti da costruzione e demolizione (tra cui probabilmente anche residui di eternit/amianto, materiale altamente tossico)” e che gli stessi fossero provenienti da lavori eseguiti presso la Stazione Termini, come ritenuto dimostrato con riferimento a tre trasporti risulta non determinante, atteso che il collegamento tra l'indagine in corso ed il soggetto da intercettare risulta esplicitato, così come le finalità di ricerca della prova riguardo alle specifiche attività illecite fino a quel momento individuate, non potendo certo pretendersi la puntuale indicazione, nella richiesta, dell’origine e della composizione del rifiuto che, come è noto, richiedono specifici accertamenti di natura tecnica anche complessi.
4. Invero, il delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., ipotizzato nel caso specifico, si concreta, come è noto, mediante condotte poste in essere con le più disparate modalità quasi sempre finalizzate alla illecita gestione di rifiuti occultata in attività apparentemente lecite effettuata con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, sicché quanto descritto nel provvedimento allegato al ricorso risulta del tutto adeguato e correttamente apprezzato dai giudici del riesame anche per l’individuazione dei necessari gravi indizi di reato che giustificano l’intercettazione, da intendersi, come è noto, non in senso probatorio, ossia come valutazione del fondamento dell'accusa, ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, le quali non devono risultare meramente ipotetiche, essendo al contrario richiesta una sommaria ricognizione degli elementi dai quali sia dato desumere la seria probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato (cfr., Sez. 3, n. 14954 del 2/12/2014 (dep. 2015), Carrara ed altri, Rv. 263044; Sez. 6, n. 10902 del 26/2/2010, Morabito, Rv. 246688 ed altre prec. conf.).
La infondatezza della censura risulta anche dal contenuto dei decreti di proroga, pure allegati, dove viene dato ulteriormente conto degli esiti delle attività fino al quel momento espletate e della maggiore e diffusa estensione dell’illecita attività, riferita genericamente al traffico di “rifiuti (verosimilmente anche tossici)” ed all’illecito smaltimento degli stessi facendoli passare per ammendanti, ancora una volta con specifica indicazione delle persone coinvolte e dei luoghi di definitiva collocazione.
5. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, risultano manifestamente infondati.
Le società ricorrenti lamentano una mancata risposta dei giudici del riesame circa i “paventati motivi di nullità connessi alla mancata osservanza delle modalità previste dall’art. 360 per gli accertamenti irripetibili”, avendo il Tribunale focalizzato la propria attenzione sull’ambito di operatività del d.lgs. 72\2010..
Occorre rilevare, in primo luogo, che il condivisibile principio secondo cui compito del Tribunale del riesame è pure quello di espletare il proprio ruolo di garanzia non limitando la propria cognizione alla astratta configurabilità del reato, dovendo invece considerare e valutare tutte le risultanze processuali in modo coerente e puntuale esaminando, conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del Pubblico Ministero ma anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati che possano influire sulla configurabilità e sussistenza del fumus del reato ipotizzato è stato più volte affermato con l’ulteriore precisazione che la valutazione richiesta al Tribunale del riesame non può ritenersi dovuta in presenza di qualsiasi allegazione difensiva che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi acquisiti, ma solo quando la rilevanza dell’apporto della difesa sia di immediata evidenza ed oggettivamente determinante in relazione al "fumus commissi delicti" (Sez. 3, n. 13038 del 28/2/2013, Lapadula, Rv. 255114; Sez. 3 n. 19658 del 9/5/2012, Basile, non massimata; Sez. III n. 19331, 17 maggio 2011, non massimata; Sez. 3 n. 7242, 27/4/2011, Tocchini non massimata).
Nel caso di specie il Tribunale ha diffusamente argomentato, con richiami a dati fattuali, sulla natura dei rifiuti e l’attività effettivamente posta in essere come risultante dalle indagini espletate e, quanto ai rilievi di natura tecnica, ha evidenziato come la difesa non abbia supportato le proprie deduzioni con una consulenza atta ad offrire elementi di valutazione, dando nel contempo atto del limitato ambito di cognizione derivante dall’assenza di poteri istruttori che la legge non attribuisce al giudice del riesame.
Si tratta, anche in questo caso di una risposta del tutto esauriente e logica e conforme ai richiamati principi, che evidenzia, peraltro, la insussistenza della dedotta inesistenza della motivazione.
6. Sono inoltre prive di pregio anche le ulteriori censure riferite a presunte nullità asseritamente derivanti dalla mancata osservanza delle procedura di cui all’art. 360 cod. proc. pen. poiché il Pubblico Ministero può scegliere, secondo le proprie esigenze investigative, le modalità con le quali provvedere ad un accertamento tecnico, senza che da tale scelta derivi alcuna nullità, ponendosi, eventualmente, il problema della utilizzabilità degli esiti dell’accertamento qualora non siano rispettate le garanzie difensive previste dalla legge con riferimento al caso specifico.
Ciò è stato peraltro già affermato, con riferimento a diversa fattispecie, stabilendo che la scelta del pubblico ministero di delegare un accertamento tecnico alla polizia giudiziaria, ex art. 370 cod. proc. pen., anziché procedere alla nomina di un consulente tecnico, ex artt. 359 o 360 cod. proc. pen., non determina l'inutilizzabilità dei risultati, purché siano comunque rispettate le garanzie previste a tutela dell'indagato (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, P, Rv. 275058).
7. Anche il quarto e quinto motivo di ricorso, che possono essere contestualmente presi in considerazione, presentano le stesse caratteristiche dei precedenti, essendo incentrati, principalmente sul vizio di motivazione qui non deducibile e sulla prospettazione di censure comunque manifestamente infondate.
Si ricava dalla lettura del ricorso e del provvedimento impugnato che la difesa intende praticamente sostenere che gli accertamenti effettuati dall’ARPA sarebbero del tutto inconferenti in quanto detta agenzia sarebbe priva di qualsiasi competenza in tema di accertamento di conformità del compost a quanto stabilito dal d.lgs. 75\2010, ciò in quanto l’art. 6, comma 3 del decreto stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica annualmente l'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui al campo di applicazione del decreto e tra questi l’ARPA non figura.
Il Tribunale, richiamando quanto osservato in un precedente suo provvedimento, osserva come l decreto di fatto non sottragga all’ARPA le proprie competenze ed, inoltre, rileva come il decreto medesimo riguardi la disciplina dei fertilizzanti, mentre nel caso specifico le condotte illecite poste in essere avevano ad oggetto i rifiuti.
Si tratta, ancora una volta, di argomentazioni del tutto adeguate che evidenziano nuovamente la inconsistenza delle censure.
8. Invero, risulta del tutto legittimo il richiamo effettuato dal Tribunale ad altro suo provvedimento, posto che ribadisce la lettura delle disposizioni citate effettuata con riferimento ad identica censura.
I giudici del riesame, inoltre, formulano un’osservazione decisiva al fine di risolvere la questione, avendo affermato che ciò di cui si discute sono rifiuti e non fertilizzanti.
Si tratta di un aspetto che occorre ancora una volta chiarire, perché, come frequentemente avviene, lo scopo evidente di certe soluzioni interpretative è quello di sostenere la diversa natura di un oggetto o di una sostanza al fine di sottrarla dal novero dei rifiuti, con tutto ciò che ovviamente ne consegue.
Nel caso di specie, peraltro, le condotte oggetto di provvisoria incolpazione riguardano proprio un’attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti falsamente qualificati come ammendanti per l’agricoltura e l’ordinanza impugnata pone in evidenza una serie di dati fattuali univocamente indicativi della diversa natura di quanto trasportato e gestito, dando conto di attività certamente incompatibili con la normale utilizzazione di sostanze ammendanti, in particolare “ammendante compostato misto”.
Tale tipologia di ammendante è compresa nell’Allegato 2 del d.lgs. 75\2010 – il quale disciplina la materia dei fertilizzanti - che ne indica i requisiti e le caratteristiche chimiche e fisiche, l'assenza delle quali ne implica la riconducibilità nel novero dei rifiuti e la sottoposizione alla relativa disciplina.
A tali conclusioni si era peraltro già pervenuti con riferimento alle previgenti disposizioni in materia di fertilizzanti (Sez. 3, n. 20154 del 13/4/2016, Amato, Rv. 267033; Sez. 3, n. 10709 del 28/1/2009, Tenzon, Rv. 243105; Sez. 3, n. 27079 del 21/6/2007, Ugolini, Rv. 237129).
9. Infine, anche il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto, a fronte della insussistenza o mera apparenza indicata in premessa, lo stesso si risolve, ancora una volta, in non consentite censure sulla congruità della motivazione la quale, infatti, viene poi analizzata nei contenuti, ancorché non condivisi.
10. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 14/07/2020