LA GESTIONE ED IL TRASPORTO DELL’AMIANTO

di Filippo Bonfatti e Michele Rotunno

 

L’amianto o asbesto è un minerale a base di silicati della famiglia del serpentino e degli anfiboli. Ne esistono vari tipi: il crisotilo o amianto bianco, l’amosite o amianto bruno, la crocidolite o amianto blu, la tremolite, l’antofillite e l’actinolite.

L’amianto è molto comune in natura e presenta ottime caratteristiche di resistenza al calore.

La sua struttura fibrosa lo ha reso un materiale molto duttile ottimo per tessuti e indumenti. L’accertata pericolosità per la salute ha però portato a vietarne l’suo in molti paesi in quanto le polveri, se inalate, portano all’asbestosi o al mesotelioma pleurico. Nel diametro di un capello stanno oltre mille fibre di amianto e ad oggi non esiste una soglia di rischio minima al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell’aria non sia pericolosa. Utilizzato fino a trent’anni or sono nel campo edile, degli indumenti, nella filtrazione dei vini, nella fabbricazione di cartoni, corde, plastiche, vernici, tubazioni, pavimenti, è stato bandito in Italia dal 1992 con Legge n.257.

Con la summenzionata Legge, le lavorazioni con amianto come materia prima e quindi l'esposizione degli addetti in tali ambiti sono praticamente scomparse.

Oggi è tuttavia rimasta l'esposizione per le attività che di rimozione, bonifica e smaltimento dell’amianto. Gli ambienti di lavoro più significativi per presenza di amianto sono ora pertanto cantieri temporanei nel caso di bonifiche di edifici.

Ad oggi sono state emanate numerose norme tecniche che definiscono i criteri di allestimento e conduzione di questi cantieri mediante, ad esempio, incapsulamento con prodotti vernicianti/impregnanti dei materiali contenenti amianto,  protezione delle vie respiratorie degli addetti con dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, rimozione dell'inquinante mediante aspirazione ed espulsione dell'aria all'esterno dei cantieri previa filtrazione assoluta ecc.

Dal punto di vista della classificazione delle sostanze pericolose in riferimento alla Direttiva 67/548/CEE e smi, il crisotilo (identificato con n.CAS 12001-29-5) è stato classificato come sostanza tossica con frasi di rischio : R45-R48/23, ovvero può provocare il cancro e gravi danni alla salute in caso di prolungata esposizione per via inalatoria.

Non sono state classificate specificamente nei successivi 29 adeguamenti alla direttiva le altre forme di amianto.

Il recente Regolmento n.1272/2009 (cd. “CLP”) ha in vece inquadrato nel numero EINECS 650-013-00-6 tutte le forme di asbesto, ovvero la Crocidolite (CAS n. 12001-28-4), il  Crisotilo (CAS n. 12001-29-5), l’Amosite (CAS n. 12172-73-5), l’Antofillite (CAS n. 77536-67-5), l’Actinolite (CAS n. 77536-66-4) e la Tremolite (CAS n. 77536-68-6); classificandole tutte come cancerogene di categoria 1A con codice di indicazione di pericolo H350 (“Può provocare il cancro”) e H372 (”Provoca danni agli organi per esposizione prolungata o ripetuta”).

Dal punto di vista della gestione dei rifiuti, l’amianto, correttamente incapsulato, imballato ed etichettato, deve essere codificato con un codice CER adeguato al processo produttivo che lo ha generato come rifiuto. Solitamente i codici CER attribuiti sono il 17.06.01* (“Materiali isolanti contenenti amianto”) e il 17.06.05* (“Materiali da costruzione contenenti amianto”).

Con Deliberazione n.1 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, già Albo Gestori Rifiuti, del 30 marzo 2004 pubblicata in GU n.88 del 15 aprile 2004, sono stati introdotti i criteri e requisisti per l’iscrizione in categoria 10 dell’Albo per quelle imprese, la cui attività prevede la bonifica dei siti e di beni contenenti amianto. Il trasporto di rifiuti contenenti amianto, essendo essi pericolosi ai sensi del catalogo CER 2002, dovrà essere svolto da imprese autorizzate ed iscritte alla categoria 5 del suddetto Albo, nel rispetto delle prescrizioni di legge sull’incapsulamento ed imballaggio, nonché della Deliberazione dell’Albo Gestori Ambientali Prot.1912/ALBO/PRES del 2 ottobre 2007  che prevede apposita segnalazione dei mezzi e dei colli con etichetta quadrata gialla con R nera.

La movimentazione su strada dell’amianto è inoltre soggetta alle prescrizioni dell’ADR, essendo il materiale considerato pericoloso e riconducibile alla classe 9 e precisamente alle rubriche ONU 2212 per l’amianto blu e l’amianto bruno e 2590 per l’amianto bianco.

Nel caso dell’Amianto blu e di quello bruno, l’ADR prevede che il materiale possa essere trasportato in quantità limitata in imballaggi combinati ai sensi del capitolo 3.4 fino ad 1 kg per imballaggio interno e non superando i 30 kg per l’imballaggio esterno. Questa merce pericolosa è inoltre attribuita alla categoria di trasporto 2, ovvero può essere gestita fino a 333 kg con le semplificazioni previste al 1.1.3.6. In caso di esenzione parziale o di trasporto in regime ADR completo, l’imballaggio dell’amianto blu e dell’amianto bruno deve essere conforme alle prescrizioni delle istruzioni di imballaggio P002 e IBC08. Nel caso di trasporto in imballaggi è inoltre applicabile da disposizione speciale PP37 che autorizza i sacchi omologati di tipo 5M1. I colli devono essere trasportati in veicoli coperti o container chiusi o sistemati come carichi unitari in sovraimballaggi dotati di pellicola termoretraibile o estensibile.

Nel caso di utilizzo di GIR è inoltre applicabile la disposizione B4, ovvero nel caso di GIR flessibili, in cartone o legno, essi devono essere a tenuta di polveri e resistenti all’acqua o muniti di fodera che presenti tali caratteristiche.

Nel caso di amianto bianco, l’esenzione per quantità limitata in imballaggi combinati è estesa fino a 6 kg per imballaggio interno e 30 kg per collo, mentre l’esenzione parziale ai sensi del 1.1.3.6 è estesa a 1000 kg in virtù dell’attribuzione all’amianto bianco della categoria di trasporto 3. Gli imballaggi, come per amianto blu e bruno, sono quelli definiti dalle istruzioni P002, IBC08 e in questo caso anche dalla R001 (imballaggi metallici leggeri), con disposizioni speciali PP37 e B4 identiche a quelle prescritte dalla rubrica ONU 2212.

Per entrambe le rubriche è prevista una esenzione totale dall’ADR, qualora vengano rispettati i dettami della diposizione speciale n.168, ovvero se l’amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale (come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre d’amianto respirabili, esso non è sottoposto alle disposizioni dell’ADR. Gli oggetti manufatti che contengono amianto e che non soddisfano questa disposizione NON sono comunque sottoposti alle disposizioni dell’ADR, se sono imballati in modo tale che, durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre di amianto respirabili.

Filippo Bonfatti e Michele Rotunno (DGS advisors ADR – Ecoricerche S.r.l.)