Cass. Sez. III n. 25206 del 20 giugno 2008 (Cc 8 mag. 2008)
Pres. Altieri Est. Lombardi Ric. Argentano
Rifiuti. Associazione per delinquere, momento consumativo del reato

Il delitto di associazione per delinquere, reato di natura permanente, si consuma nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune; ove difetti la prova relativa al luogo e al momento della costituzione della associazione, soccorre il criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati; ove non sia possibile ancora determinare la competenza per territorio secondo le regole innanzi descritte, è decisivo il luogo ove fu eseguito l'arresto, emesso il mandato o decreto di citazione ovvero il luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento (fattispecie relativa ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, in parziale riforma del provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Castrovillari in data 2.11.2007, ha applicato ad A.A.G., indagato, tra l'altro, del reato di cui all'art. 416 c.p,, la misura cautelare dell'obbligo di dimora in sostituzione di quella degli arresti domiciliari. L'ordinanza ha respinto la pregiudiziale eccezione di incompetenza per territorio del G.I.P. di Castrovillari, osservando che non emergono dati precisi in ordine al luogo ed all'epoca della costituzione del sodalizio criminoso, ma che il primo reato posto in essere dall'associazione risulta essere stato commesso in località compresa nel circondario di Castrovillari.

Il Tribunale del riesame ha inoltre ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine alla sua partecipazione ad una compagine criminosa dedita alla commissione di un numero indeterminato di reati aventi ad oggetto il traffico illecito di rifiuti, indizi desunti in particolare dalle risultanze di numerosissime intercettazioni telefoniche e delle altre indagini di polizia giudiziaria, nonchè la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, ma ha ritenuto che l'esigenza di prevenzione ad esso relativa poteva essere soddisfatta mediante l'applicazione della misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza dell'indagato, sostituendo con detta misura meno affittiva quella degli arresti domiciliari applicata dal G.I.P..

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell' A., che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.

Premesso in punto di fatto che la ditta METALFER di C. A., operante in (OMISSIS) nel settore dello smaltimento dei rifiuti, ha regolarizzato fin dal dicembre 2005 la propria posizione, con riferimento alla possibilità di ricevere rifiuti anche da altre regioni, stipulando un protocollo di intesa con la Regione Campania, si denuncia l'ordinanza per vizi della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 416 c.p..

Si deduce, in sintesi, che l' A. è titolare di una propria impresa che opera con interessi e consapevolezze diverse e intrattiene rapporti, tra le altre, anche con l'azienda del C., ma non solo con quest'ultima; che il G.I.P., nel valutare la posizione di altri indagati, anche essi fornitori del C., ha escluso che gli stessi, pur conoscendo la situazione di illegalità in cui versava tale ditta, fossero partecipi dell'associazione criminosa; che non appare perciò giustificata la diversa valutazione della posizione dell' A., non essendo egli un diretto collaboratore del C., nè autista della Metalfer, bensì gestore dell'omonima ditta. Si deduce, quindi, che il Tribunale del riesame ha omesso di pronunciarsi su tali rilievi.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 274 c.p.p., e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c).

Si deduce che i giudici di merito hanno affermato la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, benchè fosse emerso dalle risultanze delle indagini che l'ultima condotta ritenuta illecita risaliva al 20.12.2005 e che dal dicembre di tale anno il C. aveva regolarizzato la propria posizione.

Con l'ultimo mezzo di annullamento si denunciano vizi della motivazione in relazione alla applicazione dell'art. 8 c.p.p., e ss..

Si deduce che il presunto promotore, costitutore ed organizzatore del sodalizio criminoso, C.A., opera in (OMISSIS), ove è ubicata la ditta METALFER, struttura in cui i materiali confluiscono e vengono trattati; che i reati fine non si consumano in territorio calabrese, ma con il deposito del materiale ferroso in una struttura della Campania, sicchè il locus commissi delicti doveva essere identificato con quello ove sì svolgono le attività di programmazione e di ideazione riguardanti l'associazione, mentre il luogo di commissione dei singoli reati, utilizzato dal Tribunale del riesame, è irrilevante al fine di individuare il giudice competente in ordine al reato associativo.

Il ricorso non è fondato.

Per ragioni di ordine logico deve essere esaminato preliminarmente l'ultimo, ma pregiudiziale, motivo di gravame.

Osserva quindi il Collegio che secondo il reiterato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, "Il delitto di associazione per delinquere, reato di natura permanente, si consuma nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune; ove difetti la prova relativa al luogo e al momento della costituzione della associazione, soccorre il criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati; ove non sia possibile ancora determinare la competenza per territorio secondo le regole innanzi descritte, è decisivo il luogo ove fa eseguito l'arresto, emesso un mandato o decreto di citazione ovvero il luogo in cui fa compiuto il primo atto del procedimento". (sez. 4, 200535229, Mercato Vasquez, RV 232081; conf. sez. 6, 23.4.2004 n. 26010, Loccisano, RV 229972; sez. 1, 199100600, P.M. in proc. Mulas, RV 186709).

Orbene, il Tribunale del riesame ha applicato puntualmente l'enunciato principio di diritto, avendo rilevato che allo stato degli atti non emergono dati precisi in ordine all'epoca ed al luogo di costituzione dell'associazione criminosa, mentre il primo reato accertato risulta essere stato commesso in territorio ricadente nel circondario di Castrovillari.

La contestazione del ricorrente, con la quale si deduce che l'ideazione e la programmazione dell'attività criminosa avveniva in (OMISSIS), è, invece, irrilevante e, peraltro, meramente assertiva.

Anche il primo motivo di gravame è infondato.

Invero, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell' A., in ordine alla sua partecipazione all'associazione criminosa, ha formato oggetto di motivazione diffusa, assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici.

L'ordinanza impugnata ha, infatti, evidenziato, in base alle risultanze delle intercettazioni telefoniche, che dalle stesse emerge la programmazione da parte degli indagati di attività illecite riferibili ad una compagine criminosa sovraordinata; la piena condivisione ed una concreta partecipazione dei sodali agli affari criminali; l'esistenza di rapporti economici di natura trasversale all'interno del sodalizio; la permanenza e tendenziale stabilità del vincolo associativo, nonchè, in definitiva, "L'esplicazione, consapevole e volontaria, di condotte delinquenziali, che per la loro entità, natura, modalità ed importanza appaiono rappresentative dell'affectio societatis e di un'organica partecipazione ad una consorteria strutturata e stabile"; che l'indagato aveva assunto un preciso ruolo all'interno del sodalizio criminoso, svolgendo direttamente le mansioni di autista preposto materialmente all'attività di trasporto illecito dei rifiuti dalla Calabria alla Campania; che nell'effettuare i trasporti di rifiuti, della cui illiceità era pienamente consapevole, egli osservava le direttive provenienti dal C.A. ed in particolare aveva cura di adottare tutti gli accorgimenti necessari per prevenire i controlli, assumendo a volte il ruolo di autista e altre quello di staffetta di appoggio al trasporto illecito, con il compito di segnalare anticipatamente la presenza di controlli di Polizia; che, peraltro, a lui faceva realmente capo l'attività di produzione dei rifiuti, intestata alla sorella A.A.D., sicchè la posizione dell' A., quale partecipe dell'organizzazione criminosa, anche rispetto a quella di atri indagati è stata puntualmente esaminata dai giudici di merito.

Anche sull'esistenza delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione criminosa l'ordinanza risulta adeguatamente motivata, essendo stata evidenziata in particolare la reiterazione e sistematicità delle condotte illecite e soprattutto la circostanza che l'attività criminosa non ha mai avuto soste, neppure dopo che qualcuno dei partecipi aveva subito un controllo delle forze dell'ordine o il sequestro del mezzo o addirittura l'arresto.

Anche sul punto, peraltro, la censura del ricorrente, di segno contrario, è meramente assertiva.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2008