Cass. Sez. III n. 25041 del 22 giugno 2011 (Ud. 25 mag. 2011)
Pres. Petti Est. Lombardi Ric. Spagnuolo
Rifiuti. Concorso nel reato dell’appaltatore

In materia di rifiuti il committente dei lavori edili e il direttore del lavori non possono essere ritenuti responsabili a titolo di concorso con l’appaltatore per la raccolta e lo smaltimento abusivi del rifiuti non pericolosi connessi all’attività edificatoria: infatti nessuna fonte legale, né scaturente da norma extrapenale, né da contratto, pone in capo a tali soggetti l’obbligo di garanzia in relazione all’interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che l’appaltatore commetta il reato di abusiva gestione dei rifiuti.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 25/05/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1177
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 39184/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Villani Alberico, difensore di fiducia di Spagnuolo Clemente, n. a Capriglia Irpina il 8.2.1959;
avverso la sentenza in data 16.2.2010 del Tribunale di Avellino, con la quale venne condannato alla pena di Euro 15.000,00 di ammenda, oltre al risarcimenti dei danni in favore della parte civile, quale colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 113 c.p. e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avellino ha affermato la colpevolezza di Spagnuolo Clemente in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 113 c.p. e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, a lui ascritto perché, in qualità di legale rappresentante della ditta NITA S.r.l., esercente lavori di recupero abitativo del sottotetto di un immobile, in cooperazione con Mazzariello Carmine, quale esecutore dei lavori, effettuava nell'area di cantiere un deposito incontrollato di rifiuti di demolizioni edilizie in violazione delle disposizioni sul deposito temporaneo di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. m).
Il giudice di merito ha affermato il concorso dello Spagnuolo nella commissione del reato in considerazione della sua qualità di responsabile della ditta appaltatrice dei lavori, eseguiti in subappalto dalla ditta del Mazzariello, e di direttore dei lavori. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, dell'art. 192 c.p.p., nonché difetto logico della motivazione della sentenza.
In estrema sintesi si deduce che il giudice di merito, avendo accertato che i lavori edili erano stati affidati dalla ditta di cui è legale rappresentante l'imputato a quella del Mazzariello, non poteva affermare la colpevolezza dello Spaguolo in ordine all'operato del subappaltatore. Si deduce inoltre che la sentenza non ha tenuto conto delle risultanze delle dichiarazioni del teste Capossela, il quale ha riferito di non avere avuto mai rapporti con lo Spagnuolo e di avere sollecitato varie volte la ditta subappaltatrice a rimuovere i materiali di risulta delle demolizioni, da cui doveva desumersi che l'imputato aveva ignorato la stessa esistenza del deposito.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente la Corte rileva che tuttora non si è verificata la prescrizione del reato, essendone stata accertata dalla sentenza la commissione fino al 21 marzo 2007.
In ogni caso i motivi di ricorso, che sostanzialmente hanno ad oggetto solo una questione di diritto, devono essere esaminati ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già reiteratamente affermato che entrambe le qualità, di committente, cui deve essere equiparata quella di appaltante nell'ipotesi del subappalto, e di direttore dei lavori, non determinano alcun obbligo di legge di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice ovvero di garantire che la stessa venga effettuata correttamente.
È stato, infatti, affermato da questa Corte che "In materia di rifiuti, il committente dei lavori edili e il direttore dei lavori non possono essere ritenuti responsabili a titolo di concorso con l'appaltatore per la raccolta e lo smaltimento abusivi dei rifiuti non pericolosi connessi all'attività edificatoria: infatti nessuna fonte legale, ne' scaturente da norma extrapenale (ossia ricavabile dalle disposizioni del D.Lgs. n. 22 del 1997), ne' da contratto, pone in capo a tali soggetti l'obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione dei rifiuti." (sez. in, 22.9.2004 n. 40618, Bassi e altro, RV 230181; sez. 3, 28.1.2003 n. 15165, Capecchi Massimo, RV 224706, con specifico riferimento alla posizione del committente dei lavori). In particolare, è stato osservato, con riferimento alla posizione del committente e del direttore dei lavori, che i doveri di controllo imposti a tali soggetti, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 6 ed attualmente del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29 riguardano esclusivamente la conformità della costruzione alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, al permesso di costruire, nonché l'osservanza delle altre prescrizioni contenute nel testo unico per l'edilizia, mentre nessun obbligo è imposto dalla legge a tali soggetti riguardo alla osservanza della disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti, (sez. 3 21.10.2009 n. 44457, Leone, RV 245269; sez. 3, 21.1.2000 n. 4957, Rigotti e altri, RV 215945). Nè dai principi generali che regolano i compiti del direttore dei lavori o i rapporti tra la ditta appaltante e quella appaltatrice o subappaltatrice derivano obblighi di intervenire per il rispetto da parte della ditta esecutrice dei lavori della normativa in materia di rifiuti.
Sicché, salva l'ipotesi di un diretto concorso nella commissione del reato, non può ravvisarsi alcuna responsabilità a carico di tali soggetti, ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2, per non essere intervenuti al fine di impedire violazioni della normativa in materia di rifiuti da parte della ditta appaltatrice.
Orbene, il giudice di merito ha affermato la colpevolezza dell'imputato soltanto in considerazione delle predette qualità, non risultando dalla sentenza alcun coinvolgimento diretto dello Spaguolo nelle operazioni di gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta del Mazzariello.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, perché il ricorrente non ha commesso il fatto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il ricorrente non ha commesso il fatto.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 25 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011