Nuova pagina 2

DECRETO-LEGGE 29 agosto 2003, n.239 Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.

Gazzetta Ufficiale N. 200 del 29 Agosto 2003

Nuova pagina 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che le aggiornate analisi previsionali di settore sugli
effetti del perdurare delle eccezionali condizioni meteorologiche,
che interessano l'Europa e l'Italia, impongono l'adozione di
immediati interventi finalizzati alla salvaguardia delle condizioni
di sicurezza del sistema elettrico nazionale, al fine di garantire la
continuita' della fornitura di energia elettrica alle imprese ed alle
famiglie;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per garantire la copertura del fabbisogno nazionale di
energia elettrica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio
delle centrali termoelettriche
1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema
elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria
alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, fino al 31 dicembre 2004 e su motivata
e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.A., puo' essere autorizzato l'esercizio temporaneo di
centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW,
inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga
ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualita' dell'aria fissati
nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti
dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, nonche' dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002,
n. 60.
2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1
assicurano in ogni caso il rispetto dei valori limite di emissione
previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di
potenza termica nominale inferiore a 500 MW dall'allegato 3, lettera
B, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176
del 30 luglio 1990.
3. Per le finalita' e con le procedure di cui al comma 1, fino al
31 dicembre 2004, puo' essere determinato il limite relativo alla
temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della
tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio
delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui
al comma 1.

 

Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli