Cass. Sez. III n. 41732 del 25 novembre 2010 (Cc 27 ott. 2010)
Pres. Lombardi Est. Fiale Ric. Pm in proc. Ragno

Urbanistica.Chiusura di un vano preesistente nel sottoscala.

La chiusura con una porta di un vano già esistente in un sottoscala, delimitato da pareti preesistenti sugli altri tre lati, costituisce pertinenza urbanistica in quanto, non comportando un incremento volumetrico dell'edificio, si pone in relazione di servizio con la costruzione preesistente allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso, rientrando nelle ipotesi in cui la legge specificamente esclude la necessità del permesso di costruire. (Conf., sez. III, 27 ottobre 2010, nn. 41733 e 41750, n.m.).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 27/10/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - N. 1375
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 9589/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI BRINDISI, nei confronti di:
1) \RAGNO LUIGI\ N. IL *09/03/1982* C/;
avverso la sentenza n. 5092/2009 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del 10/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
sentite le conclusioni del PG Dott. PASSACANTANDO Guglielmo il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. RINA Vittorio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il P.M. presso il Tribunale di Brindisi chiedeva l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di \Ragno Luigi\ in ordine al reato di cui:
- al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (per avere realizzato in un immobile facente parte di un complesso denominato "Acque Chiare", in assenza del permesso di costruire, lavori edilizi consistiti nella chiusura di un sottoscala con aumento della superficie utile coperta di circa mq. 1,90, per un'altezza variabile da mt. 1,35 a mt. 2,60 - acc. in *Brindisi, il 10.4.2008*). Il GIP. del Tribunale di Brindisi, con sentenza del 10.12.2009, in applicazione dell'art. 129 c.p.p. e art. 459 c.p.p., comma 3, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato, con la formula "perché il fatto non sussiste", rilevando che; - l'opera realizzata consiste nella chiusura, attraverso la collocazione di una porta, di un piccolo vano già esistente nel sottoscala e delimitato da preesistenti pareti sugli altri tre lati; - la modestissima entità della superficie e le caratteristiche di altezza non consentono di ipotizzare una destinazione abitativa in ampliamento, sicché l'opera può ricondursi alla tipologia della "manutenzione straordinaria", costituendo altresì "variante al permesso di costruire" assoggettata a mera denuncia di inizio dell'attività (DIA) ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, commi 1 e 2, procedura abilitante le cui violazioni non sono penalmente sanzionate.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, il quale ha eccepito violazione di legge, sul presupposto che le opere edilizie realizzate non sarebbero assoggettate al regime esclusivo della DIA, sicché l'attuazione delle stesse in assenza di rituale titolo abilitativo avrebbe rilevanza penale.
Il difensore ha depositato memoria, prospettando (tra l'altro) la natura pertinenziale dell'intervento edilizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del P.M. (ritualmente proposto, ex art. 568 c.p.p., comma 2, avverso sentenza di proscioglimento emessa dal GIP., ex art. 129 c.p.p., a seguito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna) deve essere rigettato, perché infondato. Va riconosciuto, infatti, carattere di "pertinenza urbanistica" all'opera in concreto realizzata, consistente nella chiusura, attraverso la collocazione di una porta, di un piccolo vano già esistente nel sottoscala (con superficie utile coperta di circa mq. 1,90, per un'altezza variabile da mt. 1,35 a mt. 2,60) e già delimitato da preesistenti pareti sugli altri tre lati. Trattasi di un'opera preordinata ad un'oggettiva esigenza della vicina unità immobiliare, che non ne costituisce parte integrante ma è funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio della stessa, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. Essa - non comportando un incremento volumetrico dell'edificio - si pone in relazione non di ampliamento ma "di servizio" con la costruzione preesistente, allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale), sicché rientra nelle ipotesi in cui la legge specificamente esclude la necessità del permesso di costruire (vedi D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e), n. 6).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso del P.M.. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2010