Cass. Sez. III n. 5916 del 10 febbraio 2015 (Cc 9 lug 2014)
Pres. Fiale Est. Gentili Ric. De Marco ed altri
Rifiuti.Definizione di stoccaggio

Si intende per stoccaggio il deposito preliminare ad una successiva attività di gestione, come tale rientrante nel più ampio genus delle operazioni di smaltimento o di recupero di cui al dlgs n. 152 del 2006 per le quale è necessaria la specifica autorizzazione

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Gorizia, confermando il provvedimento reso dal locale Gip in data 12 giugno 2013 nell'ambito di una indagine che vede inquisiti taluni dirigenti della Fincantieri e di alcune ditte subappaltatrici di questa nei servizi connessi alla realizzazione di navi e con il quale era stato negato il sequestro preventivo, richiesto sulla base della ipotizzata violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e b), di alcune aree e capannoni ubicati all'interno dei cantieri navali di (OMISSIS) gestiti da Fincantieri, ha rigettato, con ordinanza del 11 luglio 2013, il ricorso in appello avverso detto provvedimento proposto dal Pm.

Ha ritenuto, infatti, il Tribunale che la documentazione in atti non aveva fatto emergere l'esistenza di una situazione di pericolo di danno ambientale.

La attività di gestione dei rifiuti ivi realizzata si sarebbe svolta, secondo il Tribunale, in più fasi, caratterizzate da un progressivo sgrossamento e selezione del materiale di risulta derivante dalla lavorazioni eseguite a bordo nave; ciò avrebbe giustificato una prima impressione di promiscuità nella conservazione del materiale stesso; essa, però, doveva essere inserita nel procedimento di razionalizzazione e riutilizzo del rifiuto volta a consentirne il più possibile il successivo riutilizzo allo scopo di limitare l'impatto ambientale del mero smaltimento.

Ha, altresì, osservato il Tribunale che i rifiuti risultavano classificati da Fincantieri e suddivisi, anche topograficamente, in relazione alla loro tipologia.

Ritenuto, pertanto che si trattasse di attività propedeutiche alla fase di gestione del rifiuto a della sua distinzione dagli eventuali sottoprodotti, esse erano svolte in ambito di deposito temporaneo che, come tale non necessita di autorizzazione se contenuto entro determinati limiti che, allo stato delle indagini, non risultavano essere stati superati.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, chiedendone l'annullamento.

Ad avviso della pubblica accusa il provvedimento impugnato non tiene conto del fatto che, nel caso di specie, soggetto produttore dei rifiuti non è Fincantieri ma i singoli subappaltatori coinvolti nella complessa attività di realizzazione delle navi; tali soggetti non risultano essere titolari della autorizzazione per la gestione dei rifiuti da essi prodotti.

Peraltro il provvedimento impugnato sarebbe, altresì, viziato secondo i rilievi del ricorrente, in quanto in esso si considera deposito temporaneo il luogo ove i rifiuti, derivanti appunto dalla realizzazione delle varie fasi di costruzione operate in cantiere, venivano depositati promiscuamente, senza che si sia tenuto conto che la nozione di deposito temporaneo presuppone che i rifiuti vengano conservati nello stesso luogo ove gli stessi sono stati prodotti, mentre, nel caso che interessa, questi sono trasportati da bordo nave fino agli spazi adiacenti sulla terraferma per essere ivi conservati alla rinfusa; la fase di cernita e suddivisione viene eseguita successivamente a questo primo deposito che, pertanto, deve essere qualificato come deposito di stoccaggio e non deposito temporaneo.

Ha, ancora, osservato il ricorrente che il Tribunale non ha adeguatamente considerato la circostanza che la rimozione dei residui di lavorazione finalizzata alla loro allocazione in quello che il Tribunale ritiene erroneamente essere un deposito temporaneo, è eseguita da parte di un ditta subappaltatrice che, essendo essa stessa produttrice di rifiuti, necessiterebbe di apposita autorizzazione per la gestione di questi.

In definitiva, ha rilevato il ricorrente, sarebbe risultato che la Fincantieri abbia gestito i molti e diversi rifiuti prodotti nel cantiere di (OMISSIS) in assenza di autorizzazione, nonostante non abbia posto in essere in prima persona le attività di produzione dei rifiuti stessi, avendo svolto dette attività tramite ditte subappaltatrici.

Tale dato avrebbe imposto di ritenere indispensabili le autorizzazioni in capo alle singole ditte e, in assenza delle medesime, indurrebbe a ritenere le attività in tal modo poste in essere come illecite in quanto violative della normativa ambientale.

Hanno depositato memorie illustrative gli indagati A. e R., escludendo il loro coinvolgimento nella vicenda.

Il primo, in particolare, ha osservato, che la società da lui amministrata, la SIRN srl, non è produttrice di rifiuti in quanto essa si limita ad operare con materiale fornito da Fincantieri, cui restituisce direttamente quanto residua dalle operazioni da essa compiute.

Fa, tuttavia, presente che, trattandosi di opere realizzate all'interno delle navi in costruzione, inevitabilmente i residui di lavorazione, prima di essere trattati ai fini della loro gestione, debbono essere conferiti sulla terraferma, sia per motivi di spazio sia per motivi di sicurezza di quanti operano sulle navi in costruzione.

Il R., a sua volta, ha fatto presente che la società da lui rappresentata, la Petrol lavori spa, come risulta dalla ordinanza impugnata, ha la gestione diretta dei rifiuti da essa prodotti e tiene regolarmente i registri di carico e scarico di essi, utilizzando in via esclusiva le aree che Fincantieri le ha messo a disposizione per il deposito temporaneo.

Rileva, peraltro, che il ricorso del Pubblico ministero sarebbe inammissibile in quanto generico e comunque avente ad oggetto censure riferite alla illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza, non deducibili di fronte alla Corte di cassazione in sede cautelare reale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, risultato fondato, deve pertanto, essere accolto, con rinvio allo stesso Tribunale di Gorizia per un nuovo esame della vicenda che tenga conto dei rilievi formulati da questa Corte.

E' appena il caso di ricordare che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così per tutte: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 26 giugno 2008, n. 25932).

Nel caso in esame appare che il provvedimento emesso dal Tribunale di Gorizia sia viziato sia sotto il profilo motivazionale, risultando il ragionamento seguito del giudice del riesame non ricostruibile sulla base del contenuto del provvedimento, sia in quanto direttamente in contrasto con la vigente normativa di settore.

Osserva, infatti, la Corte che, secondo quanto emerge dagli atti, la gestione dei rifiuti derivanti dalla attività di costruzione di navi presso i cantieri navali della Fincantieri di (OMISSIS), attività materialmente realizzata da diverse singole ditte affidatane di incarichi conferiti da Fincantieri per specifici ambiti tecnici, prevedeva un preventivo conferimento di detti rifiuti ad opera di tali ditte a Fincantieri - che ne curava le annotazioni di carico e scarico sugli appositi registri -, il successivo trasferimento di questi da bordo nave, ove erano prodotti, alla terraferma e la loro selezione e trasporto a cura di una ulteriore ditta a ciò incaricata dalla stessa Fincantieri.

Tanto considerato, premesso che non risulta che le ditte subappaltatrici di Fincantieri siano titolari della necessaria autorizzazione per la gestione dei rifiuti dalle medesime prodotti nel corso dello svolgimento delle loro multiformi attività, rileva, questa Corte che, per un verso, non risulta chiara la ragione della tesi fatta propria dal Tribunale goriziano, secondo la quale la qualificazione attribuita a Fincantieri di produttore in senso giuridico dei rifiuti varrebbe ad esimere le ditte subappaltatrici, certamente produttrici in senso materiale dei rifiuti, da qualsivoglia responsabilità connessa alla illegittima gestione dei rifiuti stessi.

Infatti, la giurisprudenza richiamata dal Tribunale decidente è inequivoca nell'affermare che, dovendosi ritenere produttore di rifiuti "non solo il soggetto dalla cui attività deriva la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione" (Corte di cassazione, Sezione III penale21 gennaio 2000 n. 4957), siffatta qualificazione non vale a privare della medesima qualifica anche il soggetto che materialmente determina la produzione di rifiuti.

Ciò è indubbiamente esplicitato, anche nel precedente richiamato dal Tribunale friulano, dall'uso della espressione "non solo", sicchè deve concludersi che gli obblighi connessi alla gestione dei rifiuti stessi non gravano certamente solo sul produttore in senso giuridico, ove questi sia appaltatore delle opere da cui i rifiuti derivino, ma anche, e si direbbe soprattutto, sul produttore in senso materiale (in tal senso, oltre alla già citata Corte di cassazione, n. 4957 del 2000, anche, Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 22 giugno 2011, n. 25041, nella quale è, anzi, esclusa la responsabilità del committente).

Deve, altresì, escludersi che sia pertinente il richiamo, operato dal Tribunale, al concetto di deposito temporaneo all'accumulo sulla terraferma dei rifiuti frutto delle lavorazioni compiute dai soggetti committenti di Fincantieri.

Invero, affinchè si possa parlare di deposito temporaneo, come tale esente dall'obbligo di autorizzazione, è necessario, prescindendosi dagli, ora non rilevanti, requisiti quantitativi e di durata del deposito, che esso avvenga ad opera dello stesso produttore e nell'area ove il rifiuto viene prodotto.

Nel caso di specie, invece, il deposito è frutto dell'intervento diretto di Fincantieri ed è eseguito in un'area distinta rispetto a quella ove i rifiuti sono prodotti verso la quale gli stessi sono conferiti appunto attraverso l'intervento di Fincantieri, che li preleva da bordo nave e li trasferisce sulla terraferma ove, peraltro, gli stessi sono oggetto di successiva lavorazione - principalmente si tratta della loro cernita in funzione delle varie tipologie di rifiuto presenti - a cura di una ulteriore ditta a ciò incaricata da Fincantieri.

Siamo quindi di fronte ad una ipotesi riconducibile al concetto di stoccaggio, cioè al deposito preliminare ad una successiva attività di gestione, come tale rientrante nel più ampio genus delle operazioni di smaltimento o di recupero di cui al dlgs n. 152 del 2006 per le quale è necessaria la specifica autorizzazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 dicembre 2013, n. 48491).

Ad escludere, infine, la riconducibilità della fattispecie a quella del deposito temporaneo sta la circostanza, già dianzi ricordata, che il rifiuti sono portati sulla terraferma senza una preventiva suddivisione, che come detto è oggetto di un'attività, successiva al loro trasbordo e rilascio sulla terraferma, compiuta da una ulteriore ditta appaltatrice di Fincantieri.

Come più volte ricordato da questa Corte, esula dal concetto di deposito temporaneo il cosiddetto deposito alla rinfusa, andando, viceversa ad integrare gli estremi del cosiddetto deposito incontrollato, sanzionato ai sensi dell'art. 256 del citato dlgs n. 152 del 2006 (Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 19 aprile 2011, n. 15593).

La ordinanza impugnata deve, pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di Gorizia che nuovamente decidendo, in diversa composizione, sul gravame proposto dal locale Pm avverso il rigetto della originaria richiesta di sequestro disattesa dal Gip di quella sede giudiziaria, si atterrà ai principi sopra esposti.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2014.