 Cass. Sez. III n. 28204 del 18 luglio 2011 (Ud. 16 mar. 2011)
Cass. Sez. III n. 28204 del 18 luglio 2011 (Ud. 16 mar. 2011)
Pres. Ferrua Est. Grillo Ric. Tavella
Rifiuti. Deposito temporaneo
Se è vero che il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell’impresa, è però necessario chc vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. FERRUA  Giuliana           - Presidente  - del 16/03/2011
 Dott. GENTILE Mario              - Consigliere - SENTENZA
 Dott. GRILLO  Renato        - est. Consigliere - N. 562
 Dott. SARNO   Giulio             - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. RAMACCI Luca               - Consigliere - N. 27144/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 TAVELLA Domenico, nato a Carloforte il 27.01.1961;
 avverso sentenza emessa dalla Corte di Appello di Cagliari il 17  			marzo 2010;
 udita nella udienza pubblica del 16 marzo 2011 la relazione fatta dal  			Consigliere Dott. GRILLO Renato;
 udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore  			Generale Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento  			senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.  			SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
 La Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza  			del Tribunale di Cagliari -Sezione Distaccata di Carbonia con la  			quale TAVELLA Domenico era stato ritenuto colpevole dei reati di  			cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 e di cui al D.Lgs. n. 42 del  			2004, art. 181, comma 1 bis e condannato alle pene di giustizia -  			dichiarava non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di  			cui all'art. 51 citato, perché estinto il reato per intervenuta  			prescrizione, eliminando la relativa pena applicata in continuazione  			e confermava nel resto, la sentenza impugnata.
 Ricorre avverso la detta sentenza TAVELLA Domenico a mezzo del  			proprio difensore fiduciario e deduce con unico motivo violazione  			della legge penale (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51) per avere la  			Corte di Appello ritenuto la condotta posta in essere dal detto  			imputato integrante la fattispecie contestata.
 Rileva, al riguardo, la difesa che il trasporto di materiale  			provenenti da demolizione di. un fabbricato presso altro cantiere  			poco distante per il riutilizzo di quei materiali ai fini di  			edificazione di altro fabbricato non integra la condotta contemplata  			nel D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, non potendosi a quel materiale  			attribuire la qualifica di rifiuto nel senso esplicitato dalla norma  			incriminatrice in quanto si tratterebbe di deposito provvisorio.  			Al ricorrente viene dato carico di aver trasportato residui di  			demolizione di un albergo (Hotel Riviera) che doveva essere poi  			ricostruito, presso altro cantiere della stessa ditta sito ad alcuni  			chilometri di distanza ove erano stati accumulati e poi rinvenuti in  			tale stato dalla P.G..
 Tanto premesso con il ricorso la difesa reitera la tesi, presa in  			esame e disattesa dalla Corte cagliaritana, della temporaneità del  			deposito di materiali inerti destinati ad essere reimpiegati in  			attività costruttive.
 Tale tesi non può essere condivisa.
 In materia di rifiuti provenenti da demolizione edilizia  			(qualificabili come rifiuti speciali non pericolosi) perché possa  			escludersi la ricomprensione di essi nel concetto, penalmente  			rilevante, di rifiuto, deve trattarsi materiali che vengano  			reimpiegati nello stesso cantiere, stante la interpretazione  			autentica della nozione di "rifiuto" contenuta nella L. n. 178 del  			2002, atteso che detti materiali sono conseguenza di un processo di  			produzione, comprendente la demolizione del manufatto ed il loro  			riempiego integrale sul posto oltre che l'assenza di prova di un  			reale pericolo per l'ambiente (in tal senso Cass. 26.6.2003 n. 37508,  			Papa, Rv. 225929; nello stesso senso Cass. Sez. 3 n. 37401,  			Pietrocola ed altro, Rv. 235074).
 Peraltro come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa  			Corte, l'eventuale riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni  			edilizie in opere di sottofondo stradale senza l'apposita adozione  			dei test di cessione esclude che possa farsi luogo alla deroga  			prevista dalla L. n. 178 del 2002, art. 14 (in termini Cass. Sez. 1,  			9.6.20905 n. 36955, P.M. in proc. Noto ed altri, Rv. 232192).  			In ultimo va ricordato - in riferimento a quanto spiegato nella  			sentenza impugnata in ordine alla diversa localizzazione dei rifiuti  			- che se è vero che il luogo rilevante ai fini della nozione di  			deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione,  			potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità  			dell'impresa, è però necessario che vi sia un collegamento  			funzionale con quello ove la produzione avviene (Cass. Sez. 3  			11.7.2007 n. 35622, P.G. in proc. Pili ed altro, Rv. 237388).  			Alla stregua di tali indicazioni correttamente la Corte di Appello ha  			desunto l'impossibilità di applicare la norma invocata dal  			ricorrente (L. n. 178 del 2002, art. 14) anzitutto, dalla diversità  			dei luoghi - tra loro distanziati di sette chilometri - ed ancora  			dalla entità dei rifiuti e dal requisito temporale: indici che, se  			negativi, come si verificato nel caso in esame, impediscono di  			inquadrare la condotta del concetto di deposito temporaneo che per  			sua stessa etimologia implica una sosta a carattere provvisorio in  			attesa di un immediato riutilizzo.
 Sia l'immediatezza del reimpiego che la possibilità di  			riutilizzazione di quei materiali è stata esclusa dalla Corte di  			Appello con motivazione esaustiva e logica, tanto più che al reato -  			poi dichiarato prescritto - era collegato altro reato concernente il  			pregiudizio all'ambiente (costituente ulteriore ostacolo alla  			qualificazione della condotta come deposito temporaneo di rifiuti)  			per il quale il ricorrente ha riportato condanna senza che siano  			state mosse obiezioni di sorta.
 Peraltro non va dimenticato che avendo la Corte concluso per il  			proscioglimento dell'imputato per prescrizione, sarebbe dovuta  			emergere in modo evidente la prova della insussistenza del fatto.  			Il ricorso va, pertanto, rigettato. Segue la condanna del ricorrente  			al pagamento delle spese processuali
 P.Q.M.
 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  			processuali.
 Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.
 Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2011
 
                    




