Cass. Sez. III n. 1870 del 19 gennaio 2016 (Ud 26 nov 2015)
Pres. Mannino Est. Socci Ric. Copeti ed altra
Acque. Scarico da depuratore

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento lo scarico da depuratore non ha propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi dì acque reflue industriali, devono essere ritenuti a natura mista, ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Potenza, con sentenza del 6 febbraio 2015, confermava, la sentenza del tribunale di Lagonegro (3 febbraio 2014), che aveva condannato gli imputati C.F. e S. R. alla pena di giorni 10 di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda ciascuno, per il reato loro contestato di cui al D.Lgs. 152 del 2006, art. 137, commi 5 e 6 e dell'art. 110 c.p..

2. Gli imputati propongono ricorso per cassazione a mezzo dei propri difensori deducendo i motivi (comuni) di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2. 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, D.Lgs. 152 del 2006, art. 137, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. B. Ai fatti doveva applicarsi la L. n. 36 del 2010, non trattandosi nel caso di scarichi di acque reflue industriali (come afferma la stessa sentenza di primo grado e teste V.R.).

2. 2. Mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente nei casi previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 2.

Rigetto di perizia.

Dalle analisi compiute in sede di indagine non emerge alcuna indicazione analitica ed in maniera dettagliata dei valori eventualmente superati ex lege, e senza considerare le modifiche normative della legge 36 del 2010 (vedi cassazione sez. 2^, n. 19753 del 2011); nessuna responsabilità, anche a titolo di colpa, può addebitarsi agli imputati, per la S. la stessa quale amministratore ha fatto ciò che doveva farsi, e per C., lo stesso ha comunicato ai soggetti preposti, proprietario dell'impianto Comune di Misanello e gestore dello stesso, Acquedotto Lucano s.p.a., l'arrivo presso il detto impianto di liquami, e ciò in più occasioni.

2.3. Contraddittorietà della motivazione quanto al nesso di causalità.

Ci si limita nella sentenza impugnata ad una visura camerale per attribuire la responsabilità, senza considerare le singole posizioni e l'apporto causale alla fattispecie, con la rinnovazione parziale del dibattimento, richiesta, si poteva fare chiarezza.

2. 4. Contraddittorietà della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, art. 606 c.p.p., lett. E. Considerato che non vi è stato sversamento, e comunque lo stesso dovrebbe essere considerato solo in sede amministrativa, come prevede la L. n. 36 del 2010, immotivata è la conferma del trattamento sanzionatorio.

Hanno quindi chiesto l'annullamento senza rinvio con l'assoluzione, in subordine l'annullamento con rinvio per lo svolgimento dell'istruttoria richiesta, e in ulteriore subordine l'applicazione dell'art. 131 bis c.p..

3. In data 9 novembre 2015 la difesa ha depositato motivi aggiunti.

3. 1. art. 606 c.p.p., lett. B, in relazione alla L. n. 152 del 2006, art. 137, commi 5 e 6 e L. n. 36 del 2010. Il fatto è del 21 luglio 2010, e il 27 marzo 2010 entrava in vigore la L. n. 36 del 2010, che modificava dell'art. 137 citato, comma 5, e la sanzione penale si prevedeva solo per lo sforamento delle sostanze di cui alla tabella 5, allegato 5 della parte terza; nella tabella sono indicate 18 sostanze, e non vi è presenza nei fatti del fascicolo processuale del superamento dei limiti di queste sostanze.

3. 2. Mancata assunzione di una prova decisiva, rigetto della richiesta di perizia dibattimentale.

Per i BOD - azoto ammoniacale, COD e Fenoli la perizia avrebbe potuto chiarire quanto ritenuto solo sulla base dell'accertamento Arpab.

3. 3. art. 606 c.p.p., lett. B. In applicazione delle nozioni di scarico - acque reflue urbane - conduttore e gestore di impianti Nel caso di specie non può parlarsi di scarico (vedi cassazione sez. 3^, n. 49454 del 2012. Gestore di impianti è l'acquedotto Lucano; non esiste nella previsione normativa, piuttosto risulta di creazione giurisprudenziale quella di conduttore.

Gli imputati erano in buona fede, per la comunicazione dell'arrivo di liquami.

3. 4. art. 606 c.p.p., lett. B. Inesistenza dell'elemento psicologico del reato, art. 43 c.p..

Uniformità del capo d'imputazione e del trattamento sanzionatorio in capo ai due imputati.

Errato calcolo del periodo di sospensione dal 22 aprile 2013, al 1 ottobre 2013.

Ribadiva le conclusioni del ricorso e aggiungeva la questione di costituzionalità per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in relazione al D.Lgs. 152 del 2006, art. 137, commi 5 e 6 e L. n. 36 del 2010.


CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato e la sentenza deve annullarsi senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

La Corte di cassazione ha ritenuto che si configura il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, come modificato dalla legge n. 36 del 2010 esclusivamente nel caso in cui lo scarico avente ad oggetto acque reflue industriali riguarda una o più sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza, con superamento dei valori limite indicati nella tabella 3, per cui medesime condotte relative ad altre sostanze non costituiscono più reato e rientrano nelle ipotesi di cui al D.Lgs. 152 del 2006, art. 133, comma 1, il quale, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con la sanzione amministrativa lo scarico di materie estranee alla tabella 5 con superamento dei limiti indicati nelle tabelle dell'allegato 5 (Sez. 3^, n. 11884 del 21/02/2014 - dep. 12/03/2014, Palaia, Rv. 258704; Sez. 3^, n. 19753 del 19/04/2011 - dep. 19/05/2011, Bergamini, Rv. 250338).

Al massimo, quindi, la condotta rilevante penalmente sarebbe solo quella relativa ai fenoli, come richiesto dalla procura generale; il superamento del limite per i fenoli non è poi neanche specificato, nella sua entità, nell'imputazione.

Il presupposto della natura penale della fattispecie, anche per i soli fenoli, è comunque la natura dello scarico: industriale.

Lo scarico in oggetto non può considerarsi industriale. Si discute dell'impianto di depurazione di Missanello, e C.F. viene imputato nella qualità di amministratore e direttore tecnico della Eco Impianti S.r.l. che conduce l'impianto, mentre la S.R. nella qualità di amministratore della Eco Impianti S.r.l.

I reflui provenivano dal depuratore di acque reflue urbane (vedi imputazione e sentenza impugnata). In materia di tutela delle acque dall'inquinamento lo scarico da depuratore non ha propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali, devono essere ritenuti a natura mista, ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane (vedi Cassazione Sez. 3^, n. 2884 del 21/09/2000 - dep. 12/10/2000, Dallo G, Rv. 217776; Cassazione Sez. 3^, n. 1547 del 07/11/2002 - dep. 15/01/2003, Moretti, Rv. 223268; Cassazione Sez. 3^, n. 42545 del 06/11/2001 - dep. 28/11/2001, Padovan A, Rv. 220366).

Non sussistono prove sulla prevalenza dei reflui di natura industriale, ma al contrario emerge che si è trattato di singoli episodi, per altro segnalati dagli odierni imputati, di scarichi abusivi di un'azienda casearia (sul punto vedi Cassazione Sez. 3^, n. 23217 del 06/04/2004 - dep. 18/05/2004, P.M. in proc. Lacqua, Rv. 229416:

"In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico da depuratore che convoglia le acque reflue urbane deve essere ritenuto a natura mista, a meno che il pubblico ministero fornisca elementi di prova circa la prevalenza dei reflui di natura industriale: di conseguenza, chi effettua tale tipo di scarico senza autorizzazione non risponde del reato di cui alla L. n. 152 del 1999, art. 59, comma 1, ma di un mero illecito amministrativo").

5. La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio perchè il fatto non sussiste, e si può affermare il seguente principio di diritto:

"In materia di tutela delle acque dall'inquinamento lo scarico da depuratore non ha una propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali (con prova a carico dell'accusa) devono ritenersi a natura mista e i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane e non si applicano le disposizioni penali del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5".

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015.