Cass. Sez. III n. 32797 del 29 luglio 2013 (Ud. 18 mar. 2013)
Pres. Mannino Est. Marini Ric. PM in proc. Rubegni ed altri
Rifiuti. Discarica abusiva e rilevanza della fase post operativa

In presenza di consegne in discarica di prodotti non inclusi nelle autorizzazioni, tale condotta non diventa penalmente irrilevante per il solo fatto che l'ente autorizzante, mutata la situazione di fatto, a partire da una certa data includa fra i prodotti conferibili anche e quelli anteriormente conferiti n modo illegale. Ciò vale anche nella ipotesi che l'ampliamento del novero dei prodotti conferibili o l’innalzamento dei livelli soglia di accettabilità formino oggetto di una disposizione di legge o atto equiparato. E dunque vale, a maggior ragione, per le ipotesi in cui le nuove disposizioni stabiliscano procedure inedite per l’accertamento dei requisiti e delle caratteristiche dei materiali che formano oggetto di contestazione in sede penale. Tali disposizioni potranno certamente operare per le determinazioni da assumere nelle procedure di accertamento in corso, ma non potranno essere applicate a procedure di accertamento oramai esaurite e a condotte oramai cessate, la cui conformità alla legge deve essere valutata con riferimento alla disciplina, alle procedure e ai valori in vigore al momento del fatto e dell’accertamento.
La fase post-operativa, i relativi controlli e precauzioni, e il ripristino ambientale costituiscono parte del ciclo di vita della discarica e sono oggetto della disciplina autorizzatoria, così che la violazione della relativa disciplina costituisce reato
L'omissione delle condotte di controllo e vigilanza successive alla cessazione dei conferimenti non sono rapportabili a un generico obbligo di eliminare le conseguenze dannose del reato già perfezionato e in sé esaurito, ma formano parte costitutiva del reato ex art.51, comma 3, ora 256, comma 3.

 

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