Relazioni Penali della Corte di Cassazione n.1021-2005

ACQUE -
Prelievo abusivo di acque dal sotterraneo - Integrazione del solo illecito amministrativo di cui all\'art. 23 del d.lgs. n. 152 del 1999 e non anche della fattispecie di cui all\'art. 624 cod. pen. - Concorso apparente di norme - Sussistenza - Ragioni - Contrasto di giurisprudenza.
Testo del Documento
Rel. n. 21/05 Roma, 23 febbraio 2005
OGGETTO: 502000 - ACQUE - Prelievo abusivo di acque dal
sotterraneo - Integrazione del solo illecito amministrativo di cui
all\'art. 23 del d. lgs. n. 152 del 1999 e non anche della
fattispecie di cui all\'art. 624 cod. pen. - Concorso apparente di
norme - Sussistenza - Ragioni - Contrasto di giurisprudenza.
RIF. NORM.: art. 624 c.p., art. 17 del R.D. 11 dicembre 1933, n.
1775 modificato dall\'art. 23 del d.lgs. n. 152 del 1999.
La quinta sezione penale (Pres. Providenti, Rel. Ferrua, ric.
Modaffari), con sentenza n. 769 pronunciata alla pubblica udienza
del 5 maggio 2004, depositata, con il numero 26877, il 15 giugno
2004, rv. 229878, ha affermato il principio di diritto cosi\'
massimato da questo Ufficio:
"Il prelievo abusivo di acque dal sottosuolo - in virtu\' dell\'art.
23 del d. lgs. n. 152 del 1999, che ha sostituito l\'art. 17 del R.D.
n. 1775 del 1933, disponendo che la derivazione o l\'utilizzazione
dell\'acqua pubblica per uso industriale, senza provvedimento
autorizzativo o concessivo dell\'autorita\' competente, e\' punito con
la sanzione amministrativa da 5 a 50 milioni - integra
esclusivamente un illecito amministrativo ed e\' attualmente punito
solo con la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 23 e non
anche a titolo di furto, ex art. 624 cod. pen. ; tra le norme in
considerazione (artt. 23 d. lgs. n. 152 del 1999 e 624 cod. pen.
citati) sussiste, infatti, un\'ipotesi di concorso apparente - nel
quale, a fronte dell\'omogeneita\' della materia regolata (sottrazione
e impossessamento di un bene altrui per proprio vantaggio), il
predetto art. 23 presenta carattere speciale rispetto alla
disposizione codicistica - disciplinata dall\' art. 9 della legge
n. 689 del 1981, che afferma anche nell\'ipotesi di concorso tra
norme penali ed amministrative il principio per il quale la norma
speciale prevale su quella generale".
Il principio appena enunciato si pone in linea di continuita\' con la
giurisprudenza di legittimita\' che ha evidenziato l\'attrazione alla
sfera amministrativa del "furto di acqua sotterranea di proprieta\'
demaniale", affermando che "il prelievo di acque pubbliche,
effettuato da un soggetto non titolare di autorizzazione o
concessione ..., ricade sotto la previsione dell\'art. 17 r.d. 11
dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall\'art. 23 d.lgs. n. 152
del 1999, il quale prevede per il caso di derivazione o
utilizzazione di acque pubbliche, senza un provvedimento
autorizzativo o concessorio, una sanzione amministrativa pecuniaria,
oltre che l\'immediata cessazione dell\'utenza abusiva" (sez. II, 9
febbraio 2000, n. 767, ric. Arduino, dep. il 23 marzo 2000, rv.
215701, che ha escluso l\'integrazione dell\'illecito penale di cui
all\'art. 632 cod. pen.).
Tuttavia, il principio affermato dalla sentenza Modaffari si pone
in contrasto consapevole con quello affermato nella sentenza Bricca
(sez. IV, 21 novembre 2001, dep. il 7 novembre 2002, n. 37237, rv.
222611), la quale afferma che "risponde del furto aggravato ex art.
625, n. 7, cod. pen., e non del mero illecito amministrativo
previsto dagli articoli 17 e 219 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775,
il presidente di un consorzio di acquedotti che utilizzi l\'acqua di
un fiume in misura superiore a quanto stabilito nell\'atto di
concessione, trattandosi di norme che tutelano beni giuridici
diversi, ossia la proprieta\', con la sanzione penale, e l\'ambiente e
la salubrita\' delle acque, con quella amministrativa".
Redattore: Maria Meloni
Il direttore aggiunto
(Giovanni Canzio)