Cass. Sez. III n. 14185 del 5 aprile 2007 (Ud. 13 dic. 2006)
Pres. papa Est. Fiale Ric. Brugnera ed altro
Rifiuti. Materie prime secondarie

In tema di residui delle attività di demolizioni edili e del loro reimpiego l’applicabilità dell’abrogato art. 14 D.L. 1382002 era subordinata alla condizione che risultasse certa : a) l’individuazione del produttore eo detentore dei materiali; b) la provenienza degli stessi, c) la sede ove sono destinati, il loro utilizzo in un ulteriore ciclo produttivo. La situazione non appare diversa alla luce della nuova normativa introdotta dal D.Lv. 152/06 in quanto detto materiale (nella specie misto di mattoni e cemento proveniente da demolizione) non può qualificarsi “materia prima secondaria” ai sensi dell’articolo 181 commi 6 e 13 anche in mancanza del decreto ministeriale di attuazione previsto dal comma 6

Pubbl. udienza del 13.12.2006

SENTENZA N. 2080

REG. GENERALE N. 11196/06


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. Enrico Papa                      Presidente
Dott. Vincenzo Tardino              Componente
Dott. Claudia Squassoni            Componente
Dott. Aldo Fiale                         Componente
Dott. Antonio Ianniello                Componente


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sui ricorsi proposti da:


1. BRUGNERA Lino, nato a Silea (TV) il 28.8.1940
2. VIALE Marco, nato ad Imperia il 19.8.1971


avverso la sentenza 3.10,2005 del Tribunale monocratico di Imperia


Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Gioacchino lizzo, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il Tribunale monocratico di Imperia, con sentenza del 110.2005, affermava la responsabilità penale di Brugnera Lino e Viale Marco in ordine al reato di cui:
- all'art. 51, l' comma - lett. a), D.Lgs. n. 22/1997 (perché - nelle rispettive qualità, di imprenditore edile individuale e di committente dei lavori - effettuavano lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, derivanti dalla demolizione di un fabbricato, in un terreno di proprietà della moglie del Viale acc. in Diano Marina, il 7.3.2002) e, riconosciute ad entrambi circostanze attenuanti generiche, condannava ciascuno alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, disponendo a carico degli imputati il ripristino dell'area.


Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi il Brugnera ed il Viale, i quali, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, hanno eccepito:
- la mancata assunzione di una prova decisiva, non avendo il Tribunale accolto la richiesta di esame degli imputati avanzata dalla difesa;
- la incongrua affermazione della loro responsabilità sulla base delle sole dichiarazioni rese dal verbalizzante Lanteri (ispettore della Guardia Forestale), configurabili quale non consentita "testimonianza indiretta";
- la loro assoluta estraneità ai fatti contestati, che sarebbero stati commessi ad esclusiva iniziativa di Brugnera Alessandro (figlio e dipendente di Brugnera Lino), esecutore materiale dei trasporto giudicato separatamente in seguito a stralcio della di lui posizione processuale;

- la inconfigurabilità del reato in quanto, nella specie, non potrebbe ravvisarsi l'esistenza di "rifiuti"" destinati all'abbandono, perché i materiali in contestazione, in massima parte consistenti in terra, pietre e residui di mattoni e piastrelle frantumati, ben potevano essere utilizzati legittimamente per il riempimento di un terrazzamento in relazione al quale era stata rilasciata rituale concessione edilizia;

- l'illegittimo diniego dell'attenuante di citi all'art. C, n. 6 cod. pen., pur risultando documentalmente provata la circostanza dell'avvenuto ripristino dell'area.


Il motivo di ricorso riferito alla pretesa legittimità della riutilizzazione del materiale di risulta è stato ulteriormente illustrato dal difensore degli imputati con memoria depositata il 19,9.2006.


Lo stesso difensore, poi, con altra memoria depositata il 5.12.2006, ha prospettato l'intervenuta prescrizione del reato.


MOTIVI DELLA DECISIONE


I ricorsi devono essere rigettati, perché tutte le doglianze in essi svolte sono infondate.


1. La responsabilità degli imputati è stata affermata dal Tribunale alla stregua della deposizione resa al dibattimento dal verbalizzante Lanteri (ispettore della Guardia Forestale), il quale ebbe a constatare personalmente (ed a fotografare) il trasporto e lo scarico di materiali di risulta consistenti in un misto dì mattoni e cemento. Detto teste ha pure riferito che sul posto sopraggiunse l'imputato Viale, il quale dichiarò che il terreno interessato dallo scarico era "intestato a sua moglie" (Elisa Lombardi).


E' stato escusso, altresì, il geometra Aiberti, tecnico progettista dei lavori di riempimento del terrazzamento, il quale ha confermato l'intenzione di eseguire detti lavori con materiale drenante composto principalmente da terra e pietre e normalmente acquistabile nelle cave, dichiarando comunque che, allo scopo, "in alcuni casi viene utilizzato il materiale di risulta di altri cantieri e vengono considerati utilizzabili anche mattoni frantumati".

Il riferimento del teste Lanteri alla presenza del Viale contestualmente allo scarico non costituisce certamente "testimonianza indiretta", poiché riguarda un accadimento da quegli percepito direttamente; non è dato comprendere, pertanto, quale sia la violazione dell'art. 195 c.p.p. ipotizzata in ricorso, tenuto tonto che la proprietà del terreno da parte della Lombardi (dichiarata nell'occasione dal Viale) è circostanza pacifica e mai messa in dubbio.


2. Gli imputati sono stati presenti alle udienze del 26.4.2004 e del 13.12.04 e non si sono dichiarati disponibili a rendere interrogatorio né hanno inteso rendere dichiarazioni spontanee ex ari. 421 c.p.p.


3. Il Tribunale, con argomentazioni razionali e coerenti, escluso che tutta le vicenda accertata potesse riconnettersi a determinazione autonoma del solo Alessandro Brugnera (figlio e dipendente di Brugnera Lino), esecutore materiale del trasporto e dello scarico in contestazione, e la implicazione, nella vicenda, del titolare dell'impresa edile e del Viale appare logicamente correlata ad accordi ad evidenza intercorsi per l'esecuzione di quei lavori di miglioramento fondiario per i quali la moglie dello stesso Viale aveva ottenuto concessione edilizia.


Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello Stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a Sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.


4. Ai sensi dell'art. 7, 3° comma - lett. b), del D.Lgs. n. 22/1997 e dell'art. 184, 3° comma - lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali, rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione ."


Dei residui delle attività di demolizioni edili e del loro reimpiego si è occupata questa Sezione con la sentenza n. 46680 dell'1.12.2004, che, in relazione agli stessi, ha ritenuto applicabile l'art. 14 del D.L. n. 138/2002, a condizione che risulti certa:

a) l'individuazione del produttore e/o detentore dei materiali,

b) la provenienza degli stessi,

c) la sede ove sono destinati,

d) il loro riutilizzo in un ulteriore ciclo produttivo.


Tutti questi elementi non sono stati riscontrati nella fattispecie in esame.


La situazione non muta alla stregua della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 152/2006, tenuto conto che il materiale utilizzato (misto di mattoni e cemento provenienti da demolizioni) non può qualificarsi "materia prima secondaria", ai sensi dell'art. 181, contrai 6 e 13, del D.Lgs. n. 152/2006, anche in mancanza del decreto ministeriale di attuazione previsto dal 6' comma.


5. Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. non era stato richiesto dalla difesa, né risulta "documentalmente provata la circostanza dell'avvenuto ripristino dell'area"; sussiste invece una mera asserzione del coimputato Alessandro Brugnent, secondo la quale il sito (ove, tra l'altro, era stata pure sotterrata una carcassa di automobile) sarebbe stato successivamente bonificato ed il materiale di risulta rimosso e sostituito da materiale da cava.


6. Il reato non è prescritto.


L'accertamento risale al 7.3,2002 e la scadenza del termine ultimo di prescrizione coinciderebbe pertanto con il 7.9.2006.

Va computata, però (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) una sospensione del corso della prescrizione per complessivi mesi 5 e giorni 17, in seguito a rinvio disposto su richiesta del difensore [dal 26.4.2004 al 13.10.20041 non per esigenze di acquisizione della prova né a causa del riconoscimento di termini a difesa.


Il termine ultimo di prescrizione resta perciò fissato al 24.2.2007.


7. Al rigetto del ricorso segue la condanna solidale dei ricorrenti al Pagamento delle spese del procedimento.


P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione,


visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,


rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

ROMA 13.12.2006