Cass. Sez. III n. 20734 del 27 maggio 2022 (CC 28 apr. 2022)
Pres. Di Nicola Rel. Galterio Ric. Troiano
Rifiuti.Principi della responsabilità condivisa e chi inquina paga

Nel settore dei rifiuti vige il principio, sotteso all’esigenza di assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente di diretta derivazione dalla normativa comunitaria basata sulla regola del “chi inquina paga”, della “responsabilità condivisa” e della vicendevole cooperazione per la corretta gestione dei rifiuti, sancito dal combinato disposto degli artt. 178 e 188 d. lgs. 152/2006, che grava su tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nel ciclo della gestione dei rifiuti, comprensivo di tutte le attività di produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, e che si estende al di là della sfera di operatività della condotta del singolo, chiamato a rispondere per omesso controllo anche dell’operato di tutti i soggetti le cui condotte si intersechino con la propria

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 29.11.2021 il Tribunale di Salerno ha rigettato l’appello proposto da Luana Troiano, gravemente indiziata per il reato di traffico illecito di rifiuti ex art. 452 quaterdecies cod. pen. in concorso con altri coindagati, avverso la misura interdittiva disposta nei suoi confronti del divieto, per la durata di otto mesi, di esercizio di attività di impresa nello specifico settore dei rifiuti.
2. Avverso il suddetto provvedimento l’indagata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rilevando come il Tribunale salernitano, focalizzatosi su una lettura dei fatti in prospettiva accusatoria, avesse omesso di esaminare la versione alternativa prospettata dalla difesa confondendo i ruoli ricoperti dai singoli addetti alla filiera della gestione dei rifiuti facente capo alla società Rideco, i cui legali rappresentanti erano gli unici artefici del meccanismo fraudolento in contestazione. Evidenzia come, rispetto all’esteso arco temporale delle indagini durate oltre due anni, la collaborazione prestata dall’indagata in veste di intermediaria della società fosse circoscritta ad un periodo di appena due mesi, peraltro collocato nella fase finale delle indagini, il che rendeva evidente come fosse un’inconsapevole vittima di un sistema fraudolento già ampiamente rodato, senza che le fugaci telefonate oggetto di intercettazione consentissero di accreditarle alcuna fattiva e consapevole partecipazione alle operazioni criminose da altri architettate. Deduce come il suo operato, consistito in quattro conferimenti di rifiuti con il Cer 150106 presso un impianto di Catanzaro e in cinque conferimenti con il codice 191212 presso un impianto di Frosinone, fosse del tutto conforme - essendosi preventivamente accertata che la Rideco potesse utilizzare, in quanto autorizzata alla lavorazione dei rifiuti con le procedure  R3 ed R4, i suddetti codici - alla normativa di settore: rileva, infatti, come a nessuna delle suddette operazioni avevano fatto seguito contestazioni in ordine alla corrispondenza dei rifiuti al codice Cer indicato da parte delle due società che gestivano gli impianti di destinazione, né alcuna prova circa la non corrispondenza dei rifiuti trasferiti rispetto all’omologa era stata raccolta al riguardo dalla PG, il che portava logicamente a concludere che i rifiuti fuoriusciti dalla Rideco erano esattamente quelli pervenuti agli impianti di destinazione, senza che all’indagata, che non era tenuta a conoscere le giacenze da smaltire nell’impianto della Rideco, potesse essere attribuita alcuna falsa attribuzione con riferimento ai codici utilizzati. Chiarisce che il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate tra l’indagata ed il responsabile della Rideco concerneva esclusivamente la tipologia di rifiuti che gli impianti di destinazione potevano ricevere, non avendo capienza sufficiente per smaltire tutte le tipologie contemporaneamente, nelle singole giornate : la Troiano si limitava infatti, dopo aver contattato l’impianto di trasferenza, a comunicare all’interlocutore della Rideco quali rifiuti contrassegnati dal codice Cer potevano essere trasferiti quel giorno. Contesta altresì che la propria condotta avesse contribuito a rafforzare la posizione di monopolio della società nel contesto territoriale in cui operava, rilevando la manifesta illogicità del ragionamento seguito dai giudici del riesame atteso che i costi per il trasferimento dei rifiuti il codice 150106 erano superiori a quelli per il trasferimento con il codice 191212, il che esclude in ogni caso che la Rideco possa aver avuto per effetto di tale operazione alcun risparmio di spesa.
2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 274 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando come il tempo trascorso dai fatti contestati, pari ad oltre due anni senza che alcuna attività illecita fosse stata commessa dall’indagata, escludesse il pericolo di reiterazione del reato superando la presunzione relativa di cui all’art. 275 terzo comma cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Le doglianze che la ricorrente rivolge con il primo motivo al provvedimento impugnato in ordine al quadro di gravità indiziaria, risolvendosi in censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o comunque lo spessore degli indizi senza neppure confrontarsi con gli elementi costituitivi del delitto in contestazione, deve essere dichiarato inammissibile.
Il fatto in esame è costituito da un complesso meccanismo fraudolento, ricostruito dagli inquirenti fondamentalmente dal raffronto tra le quantità rilevate da registri di carico e scarico dei rifiuti e i F.I.R. sottoposti a sequestro, ed avvalorato dalle altre risultanze indiziarie, attraverso il quale la Rideco s.r.l., autorizzata per effetto di procedura semplificata a trattare ai fini della messa in riserva, attività indicata con la sigla R13, e del recupero, a sua volta distinto con la sigla R3, esclusivamente rifiuti contrassegnati dal codice identificativo 150106, ovverosia di composizione a base cellulosica (quali carta, cartone e cartoncino anche se di natura poliaccoppiata come il tetrapak), riceveva invece all’interno del proprio stabilimento rifiuti di altra natura, quali in particolare il cd. argentato che, eludendo i limiti quantitativi consentiteli, contrassegnava indebitamente con il CER 150106 e destinava direttamente allo smaltimento, così bypassando la procedura di recupero perché troppo costosa, etichettandoli in uscita con il CER 191212, codice relativo ai rifiuti destinati allo smaltimento. All’interno di questo meccanismo era inserita, secondo l’ordinanza impugnata, la Troiano la quale, ingaggiata come intermediaria e come tale incaricata di reperire gli impianti di destinazione dei rifiuti in uscita dalla Rideco, aveva escogitato un espediente che consentisse la movimentazione in uscita degli ingenti quantitativi di “argentato”, provenienti dalle ditte conserviere di prodotti a base di pomodoro della zona, collocati,  ai fini della messa in riserva, dalla società all’interno del proprio plesso aziendale e dalla stessa Rideco indebitamente contrassegnati con il CER 150106, quantunque si trattasse di rifiuti che non era autorizzata a ricevere: lo stratagemma architettato dall’indagata era quello di individuare i siti di destinazione  resisi disponibili a ricevere l’argentato attribuendo alla suddetta tipologia di rifiuti il CER 191212 allo scopo di avviarli alle operazioni di smaltimento, nonostante le attività per le quali la Rideco era autorizzata ad operare fossero quelle di messa in riserva e di recupero e non le fosse neppure consentito di operare il cambio del codice identificativo attribuito ai rifiuti al momento del loro ingresso. Così operando la ricorrente, secondo la ricostruzione effettuata dai giudici della cautela, ha consentito alla committente di disfarsi degli imballaggi misti da quest’ultima illecitamente gestiti contribuendo ad eludere la normativa di settore nonché gli specifici limiti imposti alla società dalle autorizzazioni conseguite attraverso la violazione degli obblighi impostigli dalla attività di intermediazione nel ciclo della gestione dei rifiuti.
Tale essendo la contestazione in esame, le dispiegate doglianze ne tralasciano integralmente il nucleo centrale, incentrandosi i rilievi difensivi su questioni esclusivamente fattuali e comunque prive di incidenza sulla condotta incriminata. Il fatto che i codici CER dei rifiuti in uscita dalla Rideco non fossero stati oggetto di contestazione da parte degli impianti di destinazione che avrebbero al contrario provveduto alla loro omologa non intacca il fumus del reato che, con riferimento alla posizione della Troiano, risiede nell’attribuzione di un CER (il n. 191212), al momento dell’uscita del cd. argentato, non corrispondente al CER di ingresso, e nel trasferimento di una tipologia dei rifiuti diversa da quella che la Rideco era autorizzata, tramite la procedura semplificata attivata, a ricevere, costituiti da materiali di composizione a base cellulosica contraddistinti dal CER 150106, nei quali non potevano ritenersi ricompresi gli imballaggi composti da materiali diversi non differenziati, nonché nel contributo fornito al superamento della fase del recupero dei rifiuti che la Rideco era chiamata a compiere avviandoli, invece, direttamente allo smaltimento, senza comunque neppure individuare la destinazione idonea sulla base della tipologia e delle caratteristiche dei rifiuti, ma avendo effettuato la scelta  degli impianti di trasferimento in funzione della destinazione dei rifiuti e del costo.
Né colgono nel segno le contestazioni in ordine alla mancanza dell’elemento soggettivo per essere l’indagata, secondo la difesa, ignara della effettiva composizione dei rifiuti contrassegnati dalla società con il CER 150106: al contrario incombeva sull’intermediaria, chiamata a disporre per conto della Rideco lo smaltimento ovvero il recupero dei rifiuti dalla stessa detenuti, non solo l’individuazione dei soggetti dotati dei titoli abilitativi necessari a gestire i rifiuti in uscita dall’impresa di provenienza, ma ancor prima il controllo sulla loro corretta classificazione da parte della stessa impresa in base alla loro tipologia e alle loro caratteristiche. Deve infatti rimarcarsi come nel settore dei rifiuti viga il principio, sotteso all’esigenza di assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente di diretta derivazione dalla normativa comunitaria basata sulla regola del “chi inquina paga”, della “responsabilità condivisa” e della vicendevole cooperazione per la corretta gestione dei rifiuti, sancito dal combinato disposto degli artt. 178 e 188 d. lgs. 152/2006, che grava su tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nel ciclo della gestione dei rifiuti, comprensivo di tutte le attività di produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, e che si estende al di là della sfera di operatività della condotta del singolo, chiamato a rispondere per omesso controllo anche dell’operato di tutti i soggetti le cui condotte si intersechino con la propria (così in motivaz. Sez. 3, Sentenza n. 5912 del 11/12/2019, Arzaroli, Rv. 278411).
Del tutto sganciate dalla ricostruzione della vicenda delittuosa risultano, infine, le doglianze in ordine all’insussistenza di un risparmio di spesa per effetto dell’attività posta in essere dalla Troiano, risultando al contrario delineati dal Tribunale i maggiori costi per il trasporto dei rifiuti con il CER 150106 rispetto a quelli sostenuti per i rifiuti cui era stato attribuito dall’intermediaria il CER 191212 (cfr. pagg. 48 e 49 dell’ordinanza in esame), fermo restando in ogni caso che  l’ingiusto profitto di cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen. non necessariamente si identifica in un vantaggio di carattere patrimoniale, essendo sufficiente che sia “ingiusto”, ovverosia derivante da una condotta illecita gravida di conseguenze nefaste per l’integrità dell’ambiente. In realtà la difesa non si confronta neppure sotto tale profilo con la compiuta ricostruzione dell’operazione delittuosa illustrata dall’ordinanza impugnata che mette pienamente in luce come la finalità perseguita dalla Rideco consistesse non solo nei maggiori margini di guadagno quantificati nella somma di oltre 400.000 euro, ma altresì nel ritagliarsi una posizione di sostanziale monopolio nel contesto territoriale in cui operava, in tal modo sia  eludendo la normativa in materia di concorrenza, sia creando gravi danni ambientali attraverso l’alterazione dei dati relativi ai quantitativi annui di rifiuti plastici trattati.
2. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Se è vero che il decorso del tempo tra i fatti in contestazione e l’emissione della misura interdittiva, parificabile a quella coercitiva in ordine ai presupposti che ne legittimano l’adozione, interferisce sulle esigenze cautelari anche per i reati che, come quello in esame, sono assistiti dalla presunzione ex art. 275 terzo comma cod. proc. pen. trattandosi pur sempre di una presunzione relativa, va ciò nondimeno rilevato che la dispiegata doglianza è articolata in termini soltanto astratti, in assenza cioè della necessaria correlazione con l’ordinanza impugnata.
Nel farsi carico dei più preganti oneri motivazionali che impongono di ancorare l’emissione della misura a dati concreti e non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che evidenzino in termini di effettività l’attualità dell'esigenza cautelare a dispetto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti criminosi (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019, Avolio, Rv. 277242), i giudici de libertate hanno individuato la continuità del periculum che le qualità soggettive sospese, nella specie l’esercizio temporaneo di imprese nello specifico settore in cui il reato in contestazione è stato commesso, sono chiamate a neutralizzare, nella condotta spregiudicata tenuta nel corso delle indagini dall’indagata unitamente agli altri concorrenti che, ad onta dei controlli ispettivi subiti non solo dalle imprese vicine ma dalla stessa Rideco, ha persistito nell’illecita gestione dei rifiuti bypassando la fase del recupero per avviarli direttamente allo smaltimento.
Il Tribunale salernitano ha, del resto, coerentemente spiegato come la pericolosità delle condotte ascritte all'indagata, indice di una personalità fortemente trasgressiva nell’ambito del suo settore di operatività e dunque ad elevato rischio di reiterazione del reato, consentisse di superare le perplessità rispetto allo iato temporale tra fatti e l’adozione della misura interdittiva, alla luce del persistente rapporto di intermediazione tra la Troiano e la Rideco, ancora attiva nel settore dei rifiuti, atteso l’avvicendamento nell’amministrazione della società, da sempre caratterizzata da una gestione strettamente familiare, di un altro esponente della stessa famiglia, e dalla prassi consolidata alla base dei loro rapporti, improntata ad una gestione del tutto disinvolta nell’ambito della filiera dei rifiuti, così da lasciar supporre la persistenza degli obiettivi di lucro che avevano fino ad allora portato all’elusione della normativa di riferimento
Segue all’esito del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle
Così deciso il 28.4.2022