Cass. Sez. III n. 27290 del 10 luglio 2012 (Ud 11 gen. 2012)
Pres. Mannino Est. Rosi Ric. PM in proc. Curt ed altro
Rifiuti. Raccolta e di trasporto dei rifiuti in forma ambulante
Secondo l'art. 266 del d.lgs. n. 152 del 2006, le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 del citato decreto non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio. La materia del commercio ambulante è regolata dall'art. 28 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 114, che impone agli ambulanti di munirsi di una specifica autorizzazione comunale, sulla base della normativa di attuazione, che ogni regione deve emanare entro un anno dalla data di pubblicazione dello stesso decreto. Di conseguenza, l’attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti in forma ambulante può essere legittimamente esercitata solo previo conseguimento di detto titolo abilitativo, e limitatamente ai rifiuti compresi nell'attività autorizzata; in caso contrario, in assenza di siffatta abilitazione, è configurabile il reato di cui all'art. 256 del D.lgs. n. 152 del 2006.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 11/01/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 32
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 30858/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI ISERNIA;
nei confronti di:
1) CURT CONSTANTIN N. IL 15/02/1961 C/;
2) ZAPLAN NICUSOR N. IL 29/03/1983 C/;
avverso l'ordinanza n. 7/2011 TRIB. LIBERTÀ di ISERNIA del 13/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. ROSI Elisabetta;
sentite le conclusioni del PG dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Isernia, sezione riesame, nel procedimento a carico di Curt Costantin, indagato in ordine ai reati di cui all'art. 110 c.p. e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 e di Zaplan Nicosur, in qualità di proprietario dell'automezzo, con ordinanza del 13 maggio 2011, ha disposto il dissequestro dell'autocarro e dei rifiuti trasportati. Il sequestro era stato effettuato dal Corpo forestale dello Stato e convalidato dal PM, per procedere alla corretta catalogazione dei rifiuti secondo i codici CER. Il Tribunale del riesame ha revocato il provvedimento del sequestro, ritenendo non sussistente il reato contestato, in quanto, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5, esclude l'obbligo di iscrizione all'albo dei gestori ambientali per i soggetti abilitati alle attività di raccolta e trasposto dei rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia chiedendo l'annullamento del provvedimento in quanto il presupposto della decisione censurata sarebbe erroneo poiché il Costantin ha prodotto un contratto di lavoro alle dipendenze della ditta "Licciardello Maurizio", ditta che, secondo la certificazione storica della Camera di Commercio di Pescara, esercitava attività di raccolta e trasporto di materiale ferroso, ma l'autocarro sequestrato non apparteneva a tale ditta autorizzata, bensì al Zaplan Nicusor. Peraltro, tanto il conducente dell'autocarro Coman Aurei, quanto il passeggero Curt Ciprian, non erano dipendenti della ditta "Licciardello Maurizio" e pertanto essi non stavano svolgendo attività di raccolta e trasporto rifiuti per conto di tale ditta, anche perché avrebbero dovuto allora utilizzare un mezzo di proprietà della predetta, stessa. Doveva anche essere rilevato che dalla visura camerale risultava che la ditta "Licciardello Maurizio" era ormai inattiva e comunque la stessa non risultava abilitato alla raccolta e al trasporto dei rifiuti e quindi non poteva essere esentato dall'obbligo di iscrizione all'albo dei gestori ambientali per i soggetti abilitati alle attività di raccolta e trasposto dei rifiuti in forma ambulante: dalla visura catastale risultava infatti solo autorizzazione allo svolgimento di una attività di raccolta e trasporto di "materiale ferroso".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Questa Corte ritiene che le censure avanzate dalla Procura della Repubblica con il ricorso sono fondate e che l'ordinanza impugnata ha proceduto ad un'erronea applicazione delle norme di legge. Infatti, secondo il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266 le disposizioni di cui agli artt. 189, 190, 193 e 212 del citato Decreto non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio. La materia del commercio ambulante è regolata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 28 che impone agli ambulanti di munirsi di una specifica autorizzazione comunale, sulla base della normativa di attuazione, che ogni regione deve emanare entro un anno dalla data di pubblicazione dello stesso decreto. Di conseguenza, l'attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti in forma ambulante può essere legittimamente esercitata solo previo conseguimento di detto titolo abilitativo, e limitatamente ai rifiuti compresi nell'attività autorizzata; in caso contrario, in assenza di siffatta abilitazione, è configurabile il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256. Giova richiamare a tal proposito il principio enunciato da questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 6602 del 24/11/2011, dep. 17/2/2012 Preda, Rv. 251978), secondo il quale "integra il reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256 il trasporto di materiale ferroso, e di altri rifiuti speciali da parte del titolare di una licenza comunale per il commercio itinerante su aree pubbliche o per il recupero di rottami metallici, non potendo quest'ultima valere come autorizzazione a fini ambientali la cui presenza esclude l'illiceità della condotta".
2. Orbene, nel caso di specie, anche se esiste un'autorizzazione del Comune di Montesilvano all'esercizio dell'attività di commercio nel settore non alimentare su aree pubbliche in forma itinerante, detta autorizzazione non può essere equiparata alle autorizzazioni a fini ambientali previste dalle norme richiamate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, in relazione alla raccolta, trasporto, al recupero, allo smaltimento, al commercio e all'intermediazione di rifiuti.
Alla luce di tali considerazioni, questa Corte ritiene che, il giudice del riesame abbia erroneamente ritenuto che il fatto non integrasse gli estremi del reato contestato.
Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Isernia per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Isernia per un nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012